REGOLAMENTO (CEE) N. 2535/91 DELLA COMMISSIONE del 22 agosto 1991 che modifica il regolamento (CEE) n. 863/91 relativo alla vendita speciale di burro d'intervento per l'esportazione in Unione Sovietica e recante modifica del regolamento (CEE) n. 569/88
Testo vigente
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,
visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari1, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1630/912, in particolare l'articolo 6, paragrafo 7,
considerando che il regolamento (CEE) n. 863/91 della Commissione3, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1808/91 del Consiglio4, ha previsto la vendita speciale di burro d'intervento in Unione Sovietica secondo la procedura di gara permanente fino al 31 luglio 1991; che non è stato finora possibile aggiudicare il quantitativo totale di burro messo in vendita; che è quindi opportuno prorogare il sistema di gara permanente fino al 31 ottobre 1991, adattando in conseguenza i termini per il ritiro e l'importazione del burro;
considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Art. 1
Il regolamento (CEE) n. 863/91 è modificato come segue:
1.
Il testo dell'articolo 2, paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
«1. Il burro è venduto franco deposito frigorifero secondo la procedura di gara permanente fino al 31 ottobre 1991.»
2.
L'articolo 5 è modificato come segue:
a) Il testo del paragrafo 1, primo comma, primo trattino è sostituito dal seguente:
b) Ai paragrafi 2 e 3, la data del «31 agosto 1991» è sostituita da quella del «30 novembre 1991».
«- una cauzione destinata a garantire l'esecuzione dell'obbligazione principale relativa all'importazione del burro nel paese di destinazione; in deroga all'articolo 17, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 3665/85 del Consiglio (*), l'importazione deve avvenire non oltre il 31 dicembre 1991; (*) Gu n. L 354 del 30. 12. 1985, pag. 1.»
Art. 2
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 22 agosto 1991. Per la Commissione Ray MAC SHARRY Membro della Commissione