REGOLAMENTO (CEE) N. 3040/91 DELLA COMMISSIONE del 15 ottobre 1991 che modifica il regolamento (CEE) n. 2436/91 relativo ad una gara per la vendita a fini di esportazione di tabacco in colli detenuti dagli organismi d'intervento tedesco, greco e italiano
Testo vigente
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,
visto il regolamento (CEE) n. 727/70 del Consiglio, del 21 aprile 1970, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore del tabacco greggio1, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1737/912, in particolare l'articolo 7, paragrafo 4,
visto il regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio, dell'11 giugno 1985, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nel quadro della politica agricola comune3, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2205/904, in particolare l'articolo 5, paragrafo 3,
considerando che a norma dell'articolo 5, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 3389/73 della Commissione5, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 395/906, l'importo della cauzione applicabile nell'ambito della gara indetta dal regolamento (CEE) n. 2436/91 della Commissione7 ammonta a 0,339 ECU/kg di tabacco in colli; che è opportuno tener conto dell'andamento del mercato registrato nel frattempo, nonché della variazione degli importi delle restituzioni all'esportazione;
considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il tabacco,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Art. 1
All'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 2436/91 è aggiunto il seguento comma:
«In deroga al disposto dell'articolo 5, paragrafo 1, prima frase del regolamento (CEE) n. 3389/73, l'importo della cauzione è fissato a 0,7 ECU/kg di tabacco in colli.»
Art. 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Esso si applica a partire dalla seconda vendita. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 15 ottobre 1991. Per la Commissione Ray MAC SHARRY Membro della Commissione