REGOLAMENTO (CEE) N. 3363/91 DELLA COMMISSIONE del 19 novembre 1991 che modifica il regolamento (CEE) n. 2150/91 recante le condizioni per la conclusione, con un sindacato di banche commerciali, di un contratto relativo ad una garanzia di credito per l'esportazione di prodotti agricoli e alimentari verso l'Unione Sovietica
Testo vigente
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,
visto il regolamento (CEE) n. 599/91 del Consiglio, del 5 marzo 1991, relativo ad una garanzia di credito per l'esportazione di prodotti agricoli e alimentari in Unione Sovietica in provenienza dalla Comunità, dalla Bulgaria, dalla Cecoslovacchia, dall'Ungheria, dalla Polonia, dalla Romania, dalla Iugoslavia, dalla Lituania, dalla Lettonia e dall'Estonia1, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3281/912, in particolare l'articolo 4,
considerando che l'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 599/91 prevede che la Commissione concluda il contratto di garanzia con un sindacato di banche;
considerando che a norma del regolamento (CEE) n. 599/91 la garanzia copre non solo i contratti di fornitura di prodotti agricoli e alimentari stipulati tra l'Unione Sovietica e imprese comunitarie, ma anche i contratti di fornitura delle stesse merci stipulati tra l'Unione Sovietica e imprese bulgare, cecoslovacche, ungheresi, polacche, rumene, iugoslave, lituane, lettoni ed estoni;
considerando che il regolamento (CEE) n. 2150/91 della Commissione3 stabilisce alcune condizioni per la prestazione della garanzia; che è opportuno estendere la garanzia alle consegne effettuate dalla Bulgaria, dalla Cecoslovacchia, dall'Ungheria, dalla Polonia, dalla Romania, dalla Iugoslavia, dalla Lituania, dalla Lettonia e dalla Estonia, adattando le condizioni che disciplinano tale garanzia;
considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato garanzia URSS,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Art. 1
Il regolamento (CEE) n. 2150/91 è modificato come segue:
1.
Il testo dell'articolo 4 è sostituito dal seguente:
«Articolo 4
L'ammontare netto del credito garantito dalla Comunità è destinato esclusivamente all'acquisto nella Comunità, in Bulgaria, Cecoslovacchia, Ungheria, Polonia, Romania, Iugoslavia, Lituania, Lettonia ed Estonia e all'importazione in Unione Sovietica dei prodotti in merito ai quali è stato raggiunto un accordo tra la Comunità e l'Unione Sovietica, elencati nell'allegato dell'accordo sotto forma di scambio di lettere tra la Comunità economica europea e l'Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche in merito ad una garanzia di credito per l'esportazione di prodotti agricoli e generi alimentari dalla Comunità in Unione Sovietica. Una quota dell'ammontare in parola, non superiore al 15 % del totale, può essere utilizzata per coprire i costi di trasporto dei prodotti in Unione Sovietica.»
2.
All'articolo 6, il testo del primo trattino è sostituito dal seguente:
«- le merci acquistate sono originarie della Comunità o della Bulgaria, Cecoslovacchia, Ungheria, Polonia, Romania, Iugoslavia, Lituania, Lettonia o dell'Estonia e figurano nell'elenco allegato all'accordo sotto forma di scambio di lettere di cui all'articolo 4;»
3.
All'articolo 6, il testo del secondo trattino è sostituito dal seguente:
«- le merci di origine comunitaria rispettano le disposizioni applicabili in Unione Sovietica e nella Comunità in materia di polizia sanitaria, epidemiologia e quarantena; le merci originarie della Bulgaria, Cecoslovacchia, Ungheria, Polonia, Romania, Iugoslavia, Lituania, Lettonia ed Estonia sono conformi alle disposizioni applicabili in Unione Sovietica e in questi paesi in materia di polizia sanitaria, epidemiologia e quarantena;»
4.
All'articolo 6, il testo del quarto trattino è sostituito dal seguente:
«- il contratto è concluso alle condizioni più vantaggiose in relazione ai prezzi normalmente praticati sui mercati internazionali;»
Art. 2
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 19 novembre 1991. Per la Commissione Ray MAC SHARRY Membro della Commissione