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REGOLAMENTO (CEE) N. 3421/91 DELLA COMMISSIONE del 25 novembre 1991 recante modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 597/91 del Consiglio per quanto concerne la fornitura di latte per neonati e di latte intero in polvere alla Romania

Testo vigente

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 597/91 del Consiglio, del 5 marzo 1991, relativo ad un'azione d'urgenza per la fornitura di prodotti agricoli e medicinali destinti alle popolazioni della Romania e della Bulgaria1, in particolare l'articolo 5, paragrafo 2,

visto il regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio, dell'11 giugno 1985, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nel quadro della politica agricola comune2, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2205/903, in particolare l'articolo 2, paragrafo 4,

considerando che il regolamento (CEE) n. 597/91 prevede un'azione d'urgenza per la fornitura gratuita di prodotti agricoli alla Romania e alla Bulgaria; che le spese di fornitura di tali prodotti devono essere a carico della Comunità;

considerando che la Romania ha chiesto la fornitura di 1 500 t di latte per neonati e di 2 000 t di latte intero in polvere; che è opportuno accogliere tale domanda; che tali prodotti, non disponibili all'intervento, devono essere mobilitati sul mercato comunitario;

considerando che, ai sensi del regolamento (CEE) n. 597/91, la fornitura è aggiudicata mediante gara; che tale procedura deve consentire di fissare alle migliori condizioni le spese relative alla fornitura, in particolare il prezzo dei prodotti e il costo del trasporto fino al luogo di destinazione in Romania;

considerando che, ai fini della corretta esecuzione della fornitura, è necessario determinare le modalità di costituzione delle cauzioni, nonché le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 2220/85 della Commissione, del 22 luglio 1985, recante fissazione delle modalità comuni di applicazione del regime delle cauzioni per i prodotti agricoli4, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3745/895;

considerando che, in virtù dell'articolo 2, punto 4 del regolamento (CEE) n. 597/91, i prodotti forniti non beneficiano di restituzioni all'esportazione né sono soggetti al regime degli importi compensativi monetari;

considerando che, per determinare le spese di fornitura e di costituzione delle cauzioni ed evitare distorsioni del mercato di cui all'articolo 3 bis del regolamento (CEE) n. 3152/85 della Commissione, dell'11 novembre 1985, recante modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nel quadro della politica agricola comune6, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3237/907;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Art. 1

1. In applicazione del regolamento (CEE) n. 597/91, si procede all'apertura di una gara per la fornitura di quattro partite di latte per neonati e di latte intero in polvere secondo le condizioni stabilite dal presente regolamento.

2. La fornitura prevede:

  1. a) la fabbricazione di:

    — A: 525 t di alimenti per neonati di cui al punto 1A dell'allegato I;

    — B: 825 t di alimenti di svezzamento per neonati e bambini piccoli di cui al punto 1B dell'allegato I;

    — C: 150 t di alimenti delattosati per neonati e bambini piccoli di cui al punto 1C dell'allegato I;

    — D: 2 000 t di latte intero in polvere di cui al punto 1 dell'allegato II.

  2. b) la consegna e lo scarico dei prodotti ai rispettivi indirizzi indicati nell'allegato III, entro il 31 gennaio 1992.

Le merci sono condizionate secondo le prescrizioni degli allegati I e II, rispettivamente;

Art. 2

1.

Gli offerenti partecipano alla gara nel modo seguente.

Le offerte sono presentate per iscritto a uno degli organismi d'intervento elencati nell'allegato VI, contro ricevuta o a mezzo raccomandata, entro le ore 12.00 del 28 novembre 1991. Le offerte possono inoltre essere inviate tramite telecomunicazione scritta.

Qualora, in applicazione dell'articolo 3, paragrafo 1, la fornitura non venga aggiudicata, è previsto un secondo termine per la presentazione delle offerte, fissato alle ore 12.00 del 10 dicembre 1991.

2. Gli organismi d'intervento trasmettono alla Commissione (8) le offerte pervenute entro le ore 12 del giorno lavorativo successivo alla scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte. La trasmissione comporta per ciascuna offerta gli elementi indicati al paragrafo 3, lettere a), b), c) e d). Se non sono state presentate offerte, gli Stati membri ne informano la Commissione entro lo stesso termine.

3. L'offerta è vaida soltanto se:

  1. a) fa chiaro riferimento a una delle quattro partite di cui all'articolo 1 del presente regolamento;

  2. b) indica il nome e l'indirizzo dell'offerente stabilito nella Comunità, in particolare il suo numero di telex e/o telefax;

  3. c) verte su uno o più lotti di:

    — 75 t per gli alimenti di cui all'allegato I;

    — 250 t per il latte intero in polvere di cui all'allegato II;

  4. d) indica per ciascun lotto l'importo dell'offerta, espresso in ecu/t;

  5. e) indica per ciascun lotto di cui alla lettera c) l'indirizzo esatto del luogo di fabbricazione, del luogo di condizionamento nonché dei depositi di partenza, i quali devono essere situati nello stesso Stato membro;

  6. f) è corredata della prova dell'avvenuta costituzione da parte dell'offerente di una cauzione di gara di 20 ecu/t a favore dell'organismo d'intervento interessato, conformemente alle disposizioni del titolo III del regolamento (CEE) n. 2220/85. Tale prova è costituita da un documento rilasciato dal garante.

4. Qualora non venga presentata conformemente alle disposizioni del presente articolo o contenga disposizioni diverse da quelle fissate per la gara, l'offerta non è valida.

5. L'offerta non può essere modificata né ritirata.

Art. 3

1.

Sulla base delle offerte ricevute, la Commissione decide per ciascuna delle quattro partite, entro i cinque giorni feriali successivi al termine per la presentazione delle offerte, di fissare un importo massimo per la fornitura o di non procedere all'aggiudicazione, in particolare qualora le offerte presentate siano superiori ai prezzi normalmente praticati sul mercato.

Qualora venga fissato un importo massimo per una partita, la fornitura viene aggiudicata agli offerenti che hanno presentato un'offerta di importo pari o inferiore.

2. Ai fini esclusivi del raffronto tra offerte, si tiene conto degli importi compensativi «adesione» per i prodotti fabbricati nei nuovi Stati membri.

3. Entro tre giorni lavorativi dalla data in cui viene notificata agli Stati membri la decisione della Commissione, l'organismo d'intervento interessato comunica a tutti gli offerenti l'esito della loro partecipazione alla gara tramite lettera raccomandata, telescritto o avviso contro ricevuta.

Art. 4

1. La cauzione di gara prevista all'articolo 2, paragrafo 3, lettera f) è immediatamente svincolata, qualora l'offerta non sia stata accettata o la fornitura non sia stata aggiudicata.

2. Le esigenze principali ai sensi dell'articolo 20 del regolamento (CEE) n. 2220/85 sono:

  1. a) per gli offerenti: il mantenimento dell'offerta fino alla notifica di cui all'articolo 3, paragrafo 3;

  2. b) per l'aggiudicatario: la costituzione della cauzione di fornitura conformemente all'articolo 5.

Art. 5

Entro i cinque giorni feriali successivi alla notifica dell'assegnazione della fornitura, l'aggiudicatario trasmette all'organismo indicato all'articolo 6 la prova della costituzione, a favore di detto organismo, di una cauzione di consegna pari al 10 % dell'importo dell'offerta, conformemente al titolo III del regolamento (CEE) n. 2220/85. Tale prova è costituita da un documento rilasciato dal garante.

Art. 6

L'aggiudicatario presenta la domanda di pagamento della fornitura all'organismo d'intervento dello Stato membro nel quale è ubicato il deposito di cui all'articolo 2, paragrafo 3, lettera e). La domanda è corredata dei seguenti documenti:

— l'originale del certificato di presa in consegna, redatto secondo il modello dell'allegato IV e rilasciato dal rappresentante dell'organismo indicato V per il prodotto in questione;

— l'attestato rilasciato dall'organismo di cui all'articolo 7 al termine dei controlli.

Il pagamento della fornitura è effettuato per la quantità netta indicata nel certificato di presa in consegna.

Art. 7

1.

La fabbricazione e il condizionamento dei prodotti di cui agli allegati I e II sono oggetto di un controllo da parte dell'organismo designato dallo Stato membro nel quale si trova l'impianto di fabbricazione e di condizionamento.

L'aggiudicatario si sottopone ai controlli effettuati da tale organismo e gli comunica a tal fine i luoghi e i periodi di fabbricazione e di condizionamento del prodotto oggetto della fornitura con un anticipo di almeno cinque giorni, nonché l'indirizzo del deposito.

2. Al termine dei controlli di cui al paragrafo 1 l'organismo rilascia un certificato in cui si attesta:

— la conformità dei prodotti alle esigenze del presente regolamento;

— che il latte usato per la fabbricazione dei prodotti proviene da animali in buona salute, immuni da afta epizootica e da ogni altra malattia infettiva o contagiosa.

Art. 8

1.

Ai sensi dell'articolo 20 del regolamento (CEE) n. 2220/85, l'esigenza principale relativa alla fornitura è la consegna dei prodotti alle condizioni stabilite.

Si considera che il quantitativo fornito soddisfi tale esigenza se il peso netto constatato all'atto della presa in consegna da parte del beneficiario non è inferiore di oltre l'1 % al quantitativo previsto.

2. La cauzione di consegna viene svincolata dopo che l'aggiudicatario abbia fornito all'organismo d'intervento interessato i documenti citati all'articolo 6.

Art. 9

Per il pagamento degli importi indicati nelle offerte e per le cauzioni di gara e di consegna si applicano i tassi di conversione agricoli in vigore l'ultimo giorno utile per la presentazione delle offerte.

Art. 10

1. La Commissione comunica agli organismi di cui agli articoli 6 e 7 tutte le informazioni utili per l'esecuzione della fornitura.

2. Gli organismi di cui al paragrafo 1 comunicano alla Commissione tutte le informazioni relative alle operazioni di fornitura, in particolare i risultati dei controlli e le condizioni di presa in consegna delle merci.