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REGOLAMENTO (CEE) N. 3451/91 DEL CONSIGLIO del 25 novembre 1991 che stabilisce le disposizioni per l'applicazione della dichiarazione comune acclusa alla decisione n. 1/89 del consiglio di associazione CEE-Malta

Testo vigente

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 113,

vista la proposta della Commissione,

considerando l'accordo che istituisce un'associazione tra la Comunità economica europea e Malta1, firmato il 5 dicembre 1970;

considerando che la dichiarazione comune acclusa alla decisione n. 1/89 del Consiglio di associazione CEE-Malta, resa applicabile nella Comunità con il regolamento (CEE) n. 2229/892, prevede, in determinate condizioni, un riesame delle modifiche apportate alle regole di origine in seguito all'introduzione del sistema armonizzato; che, ai sensi di tale dichiarazione comune, il consiglio di associazione deve adottare una decisione entro tre mesi dalla presentazione della richiesta di una delle parti all'accordo;

considerando che tale riesame riguarda i casi in cui la trasposizione delle regole di origine esistenti nel sistema armonizzato non sia stata del tutto neutra e sia quindi necessario ripristinare il contenuto delle precedenti regole di origine;

considerando che, in vista delle decisioni che il consiglio di associazione deve prendere a questo proposito, occorre definire una posizione comune della Comunità;

considerando che tale procedimento decisionale non consente di rispettare il termine di tre mesi stabilito nella dichiarazione comune; che occorre pertanto accelerare tale procedura e stabilire che la posizione comune della Comunità sia adottata dalla Commissione secondo la procedura prevista all'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 802/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo alla definizione comune della nozione di origine delle merci3, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 456/914,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Art. 1

La posizione comune della Comunità in vista delle decisioni del consiglio di associazione CEE-Malta relative ad un riesame delle modifiche apportate alle regole di origine in seguito all'introduzione del sistema armonizzato nel quadro della dichiarazione comune acclusa alla decisione n. 1/89 del suddetto consiglio di associazione è adottata secondo la procedura prevista all'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 802/68.

Art. 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 25 novembre 1991. Per il Consiglio Il Presidente J. M. M. RITZEN