REGOLAMENTO (CEE) N. 3814/91 DELLA COMMISSIONE del 20 dicembre 1991 che modifica il regolamento (CEE) n. 2943/91 che stabilisce le modalità della fornitura gratuita di frumento tenero panificabile all'Albania, conformemente al regolamento (CEE) n. 2938/91 del Consiglio
Testo vigente
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,
visto il regolamento (CEE) n. 2938/91 del Consiglio, del 1o ottobre 1991, relativo ad un'azione urgente per la fornitura gratuita di prodotti agricoli all'Albania1,
visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali2, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3577/903, in particolare l'articolo 7,
visto il regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio, dell'11 giugno 1985, relativo al valore dell'unità di conto ed ai tassi di conversione da applicare nel quadro della politica agraria comune4, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2205/905, in particolare l'articolo 2, paragrafo 4 e l'articolo 5, paragrafo 3,
considerando che il regolamento (CEE) n. 2943/916 stabilisce le modalità di un'azione urgente per la fornitura di frumento tenero panificabile all'Albania;
considerando che per evitare i rischi di distorsione di origine monetaria all'atto della conversione delle offerte relative alle spese di fornitura aggiudicate in ecu, è opportuno utilizzare un tasso più aderente alla realtà economica del tasso di conversione agricolo, nel rispetto tuttavia dell'applicazione del coefficiente correttore di cui all'articolo 2, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1676/85; che a norma dell'articolo 3 bis del regolamento (CEE) n. 3152/85 della Commissione, dell'11 novembre 1985, recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio7, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3237/908, è necessario pubblicare tale tasso;
considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Art. 1
All'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 2943/91, il testo della terza frase del primo comma è sostituito dal seguente:
«Tale importo viene convertito per mezzo del tasso di conversione di cui all'articolo 3 bis del regolamento (CEE) n. 3152/85 della Commissione (*), applicabile il giorno di scadenza del termine di presentazione delle offerte.
Art. 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 20 dicembre 1991. Per la Commissione Ray MAC SHARRY Membro della Commissione