REGOLAMENTO (CEE) N. 162/92 DELLA COMMISSIONE del 24 gennaio 1992 che modifica il regolamento (CEE) n. 2436/91 relativo ad una gara per la vendita a fini di esportazione di tabacco in colli detenuto dagli organismi d'intervento tedesco, greco e italiano
Testo vigente
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,
visto il regolamento (CEE) n. 727/70 del Consiglio, del 21 aprile 1970, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore del tabacco greggio1, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1737/912, in particolare l'articolo 7, paragrafo 4,
visto il regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio, dell'11 giugno 1985, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nel quadro della politica agricola comune3, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2205/904, in particulare l'articolo 5, paragrafo 3,
considerando che, con il regolamento (CEE) n. 2436/91 della Commissione5, è stata indetta una gara per la vendita, a fini di esportazione, di tabacco in colli detenuto dagli organismi di intervento tedesco, greco e italiano;
considerando che è opportuno fissare il termine per la presa in consegna del tabacco da parte dell'aggiudicatario, tenendo conto in particolare dei quantitativi, dell'esperienza precedente e delle esigenze di una corretta gestione finanziaria;
considerando che è opportuno fissare i tassi di conversione applicabili in modo da permettere ai concorrenti di fare un calcolo definitivo delle offerte all'atto della loro presentazione;
considerando che le varietà di tabacco offerte nell'ambito della quarta vendita sono molto ricercate sul mercato; che i risultati delle prime due vendite confermano la stabilità dei prezzi sul mercato internazionale e che, per una migliore valorizzazione del tabacco venduto, sarebbe quindi opportuno distinguere le partite in funzione dell'anno di raccolta del tabacco;
considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il tabacco,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Art. 1
Il regolamento (CEE) n. 2436/91 è modificato come segue:
1.
Il testo dell'articolo 4 è sostituito dal seguente:
«Articolo 4
La data limite per il ritiro del tabacco da parte dell'aggiudicatario, menzionata all'articolo 9, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 3389/73, è fissata alla fine del terzo mese successivo alla pubblicazione del risultato della gara nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.»
2.
Il testo dell'articolo 7 è sostituito dal seguente:
«Articolo 7
Gli importi espressi in ecu sono convertiti in moneta nazionale avvalendosi dei tassi di conversione agricoli in vigore il giorno di scadenza del termine per la presentazione delle offerte di cui all'articolo 3.»
3. La descrizione delle partite riportata nell'allegato per la quarta vendita è sostituita da quella figurante nell'allegato del presente regolamento.
Art. 2
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 24 gennaio 1992. Per la Commissione Ray MAC SHARRY Membro della Commissione