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REGOLAMENTO (CEE) N. 944/92 DELLA COMMISSIONE del 14 aprile 1992 relativo alla fornitura di alimenti per lattanti e per bambini nella prima infanzia, nel quadro dell'aiuto urgente a favore della popolazione di Mosca e di San Pietroburgo, in applicazione del regolamento (CEE) n. 330/92 del Consiglio

Testo vigente

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 330/92 del Consiglio, del 10 febbraio 1992, relativo ad un'azione d'urgenza per la fornitura di prodotti agricoli destinati in particolare alla popolazione di Mosca e San Pietroburgo1, in particolare l'articolo 5, paragrafo 2,

visto il regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio, dell'11 giugno 1985, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nel quadro della politica agricola comune2, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2205/903, in particolare l'articolo 2, paragrafo 4,

considerando che il regolamento (CEE) n. 330/92 prevede un'azione urgente per la fornitura gratuita di prodotti agricoli destinati alla popolazione di Mosca e di San Pietroburgo; che tali città hanno chiesto anche l'invio di alimenti per lattanti e bambini nella prima infanzia; che appare opportuno dar seguito a tale domanda; che, a norma dell'articolo 2 di detto regolamento, le forniture vengono aggiudicate mediante procedura di gara;

considerando che occorre stabilire le condizioni di partecipazione alle gare e di aggiudicazione delle forniture, nonché gli obblighi degli aggiudicatari;

considerando che gli alimenti per lattanti e bambini nella prima infanzia possono essere fabbricati a partire da materie prime agricole diverse; che le regole sul sostegno dei prezzi di tali materie prime differiscono secondo i settori interessati; che di conseguenza, per poter raffrontare le diverse offerte, occorre tener conto delle differenze di prezzo delle materie prime agricole utilizzate; che ciò può essere ottenuto deducendo la restituzione alla quale dette materie prime avrebbero diritto in caso di esportazione commerciale, a norma del regolamento (CEE) n. 3035/80 del Consiglio, dell'11 novembre 1980, che stabilisce, per taluni prodotti agricoli esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato, le regole generali relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione e i criteri per stabilire il loro importo4, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3381/905;

considerando che, secondo l'articolo 2, paragrafo 5 del regolamento (CEE) n. 330/92, i prodotti forniti non beneficiano delle restituzioni all'esportazione e non sono soggetti all'applicazione degli importi compensativi;

considerando che, per determinare le spese di fornitura e di costituzione delle cauzioni ed al fine di evitare distorsioni del mercato d'origine monetaria, è opportuno ricorrere ai tassi rappresentativi del mercato di cui all'articolo 3 bis del regolamento (CEE) n. 3152/85 della Commissione, dell'11 novembre 1985, recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nel quadro della politica agricola comune6, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3237/907;

considerando che occorre predisporre le necessarie comunicazioni per garantire che le operazioni siano sorvegliate nelle migliori condizioni fino al momento della consegna a destinazione;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di cui all'articolo 5, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 598/91,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Art. 1

1.

In applicazione del regolamento (CEE) n. 330/92, si avviano procedure di gara per l'aggiudicazione, secondo le condizioni stabilite dal presente regolamento, delle forniture di alimenti per lattanti e bambini nella prima infanzia specificate nell'allegato I.

La descrizione delle forniture specificate nel suddetto allegato I può essere modificata in funzione delle offerte presentate nel quadro delle gare particolari.

2.

Ogni fornitura implica:

  1. a) la fabbricazione delle merci di cui all'allegato II;

  2. b) il condizionamento e l'apposizione delle indicazioni esterne, conformemente al disposto dell'allegato II. Il condizionamento e l'imballaggio hanno luogo nell'impianto di fabbricazione;

  3. c) il trasporto, da effettuarsi a spese dell'aggiudicatario entro il 30 giugno 1992, sino alla destinazione precisata nell'allegato I. La fornitura comprende lo scaricamento e il deposito della merce all'ingresso del magazzino nel luogo di destinazione.

In caso di applicazione dell'articolo 2, paragrafo 2, ultimo comma, il trasporto deve essere effettuato entro il 14 luglio 1992.

L'aggiudicatario contrae a proprie spese le assicurazioni necessarie, sino alla fase di fornitura stabilita.

3. Le merci fornite non possono trovarsi in regime di perfezionamento attivo.

Art. 2

1. Le offerte sono inviate mediante telecomunicazione scritta all'organismo competente designato dallo Stato membro in cui è fabbricata la merce e indicato nell'elenco di cui all'allegato III.

2.

Le offerte complete devono essere presentate entro le ore 12 (ora di Bruxelles) del 23 aprile 1992.

Qualora la fornitura non venga aggiudicata in applicazione dell'articolo 5, paragrafo 1, è previsto un secondo termine per la presentazione delle offerte con scadenza 7 maggio 1992 alle ore 12 (ora di Bruxelles).

Art. 3

1. L'offerta è valida solo se contiene le indicazioni seguenti:

  1. a) un riferimento preciso alla gara, fra quelle di cui all'allegato I, nonché la destinazione, la merce oggetto dell'offerta e il sistema di condizionamento utilizzato;

  2. b) nome e indirizzo dell'offerente, che deve essere stabilito nella Comunità, in particolare il suo numero di telex/telefax;

  3. c) il numero di lotti ai quali si riferisce l'offerta e il peso netto offerto; l'offerta deve riguardare uno o più lotti di 50 t (peso netto della merce) di una merce indicata nell'allegato I;

  4. d) l'importo globale proposto per la fornitura, espresso in ecu/t di merce. Vanno inoltre specificati il prezzo offerto per la fabbricazione e il condizionamento della merce, nonché i costi di trasporto (assicurazione compresa) dall'impianto di fabbricazione o dal magazzino di deposito fino a destinazione;

  5. e) le informazioni relative ai quantitativi di prodotti agricoli trasformati necessari per il calcolo della restituzione alla quale la merce fornita avrebbe diritto in caso di esportazione commerciale, ai sensi degli articoli 3 e 8 del regolamento (CEE) n. 3035/80;

  6. f) l'indirizzo esatto dell'impianto di fabbricazione e del magazzino nel quale la merce è depositata prima della spedizione;

  7. g) della prova che la cauzione di gara di cui all'articolo 4 è stata versata prima della scadenza del termine di presentazione delle offerte. Tale prova è costituita da un documento emesso dall'organismo che rilascia la cauzione.

e se è corredata:

2. Le offerte che non siano presentate a norma del presente articolo o che contengano condizioni diverse da quelle stabilite dal presente regolamento, non sono considerate valide.

3. Le offerte presentate non possono essere modificate né ritirate.

Art. 4

1. L'importo della cauzione di gara è di 30 ecu/t.

2.

La cauzione di gara è costituita a favore dell'organismo di cui all'articolo 2, paragrafo 1, sotto forma di fideiussione di un istituto di credito riconosciuto da uno Stato membro.

Essa non può essere costituita per un periodo inferiore ad un mese.

La cauzione può essere svincolata soltanto per iniziativa del suddetto organismo. Essa viene svincolata o incamerata in conformità dell'articolo 7.

Art. 5

Al più tardi 48 ore dopo la scadenza del termine di presentazione delle offerte, gli organismi competenti di cui all'articolo 2 trasmettono alla Commissione mediante telecomunicazione scritta, separatamente per ciascuna fornitura definita nell'allegato I:

  1. a) il numero di offerte conformi all'articolo 3 presentate entro il termine di cui all'articolo 2, nonché la quantità complessiva (peso netto) di merci alla quale tali offerte si riferiscono;

  2. b) separatamente e chiaramente per singola offerta:

    — il numero di lotti oggetto dell'offerta stessa,

    — il prezzo offerto, espresso in ecu, anzitutto nel suo ammontare globale, indi suddiviso conformemente all'articolo 3, paragrafo 1, lettera d),

    — il luogo di fabbricazione e di condizionamento,

    — l'importo della restituzione all'esportazione applicabile in caso di esportazione commerciale,

    — la regione sociale dell'offerente, che deve essere stabilito nella Comunità.

Art. 6

1. Tenuto conto delle offerte pervenute per una determinata merce:

— la fornitura è aggiudicata al/ai migliore/i offerente/i;

— oppure la fornitura non viene aggiudicata, in particolare se le offerte presentate risultano superiori ai prezzi normalmente praticati sul mercato.

2. Per il raffronto tra le offerte, si detrae da queste ultime l'importo della restituzione all'esportazione applicabile in caso di esportazione commerciale, eventualmente corretto degli importi compensativi (monetario o adesione) in vigore.

3. Entro cinque giorni lavorativi dalla scadenza del termine di presentazione delle offerte, la Commissione comunica ad ogni Stato membro sia le offerte accolte, sia le forniture non aggiudicate.

4. Entro sette giorni lavorativi dalla scadenza del termine di presentazione delle offerte, l'organismo di cui all'articolo 2, paragrafo 1 informa con telecomunicazione scritta tutti gli offerenti circa il risultato della rispettiva partecipazione alla gara. Lo stesso organismo provvede immediatamente ad inviare all'aggiudicatario, mediante telecomunicazione scritta, un avviso di aggiudicazione.

Art. 7

La cauzione di gara di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera g) è svincolata immediatamente:

— se l'offerta non è accolta, oppure se la fornitura non è aggiudicata;

— ove l'offerente venga dichiarato aggiudicatario, dopo che sia stata fornita la prova della costituzione di una cauzione di fornitura ai sensi dell'articolo 8.

Art. 8

Entro cinque giorni lavorativi dall'invio dell'avviso di aggiudicazione della fornitura, l'aggiudicatario presenta all'organismo indicato all'articolo 2 la prova della costituzione di una cauzione di fornitura pari a 200 ecu/t per le merci di cui alle lettere D ed E dell'allegato II e a 150 ecu/t per le merci di cui alle lettere A, B e C.

Detta cauzione è costituita sotto forma di fideiussione di un istituto di credito riconosciuto da uno Stato membro. Essa non può essere costituita per un periodo inferiore a 4 mesi. La prova è costituita dal documento emesso dall'organismo che rilascia la cauzione.

Quest'ultima può essere svincolata soltanto per iniziativa del suddetto organismo. Essa viene svincolata o incamerata a norma dell'articolo 11.

Art. 9

1.

L'aggiudicatario inoltra la domanda di pagamento della fornitura all'organismo al quale ha presentato l'offerta conformemente all'articolo 2, paragrafo 1. La domanda è corredata dei documenti seguenti:

— l'originale del certificato di consegna predisposto secondo il modello dell'allegato IV e rilasciato dal beneficiario o dal suo rappresentante;

— gli attestati emessi al termine dei controlli eseguiti in virtù dell'articolo 10.

In caso di mancato rilascio del certificato di consegna da parte del beneficiario, l'organismo designato dalla Commissione provvede a rilasciare un certificato conforme al modello sopra precisato.

2. Il pagamento viene effettuato per la quantità di merce indicata nel certificato di consegna.

Art. 10

1.

La merce può essere sottoposta a controllo su richiesta dell'organismo designato dallo Stato membro in cui si trova il luogo di fabbricazione e di condizionamento. Il controllo verte segnatamente sul rispetto sia delle norme in materia di consistenza e di granulometria riportate nell'allegato, sia delle prescrizioni del codice CAC/RCP 21-1979 dell'OMS/FAO riguardanti le condizioni igieniche generali dell'impianto di fabbricazione, sia delle disposizioni di cui al punto 1 dell'allegato II in materia di fabbricazione della merce, sia delle condizioni particolari precisate in detto allegato.

A tal fine, l'aggiudicatario comunica immediatamente al suddetto organismo i luoghi e i periodi di fabbricazione e di condizionamento della merce, nonché l'indirizzo del magazzino nel quale la merce è depositata prima della spedizione.

Al termine dei controlli, l'organismo rilascia un certificato di conformità attestante, per le merci a base di latte, che il latte usato per la fabbricazione proviene da animali in buona salute immuni da afta epizootica e da ogni altra malattia infettiva o contagiosa.

2. L'aggiudicatario si sottopone inoltre, su domanda della Commissione, a controlli eseguiti da agenti incaricati da quest'ultima o dall'organismo da essa designato. A tal fine, l'aggiudicatario comunica tutte le informazioni utili richiestegli sulla fornitura (in particolare quelle riguardanti il trasporto).

Art. 11

La cauzione di fornitura viene immediatamente svincolata proporzionalmente ai quantitativi per i quali l'aggiudicatario ha adempiuto i propri obblighi, su presentazione dei documenti di cui all'articolo 9.

La quantità fornita è considerata soddisfacente, se la differenza negativa tra la quantità prevista e il peso netto consegnato non supera l'1 %.

La cauzione di fornitura viene svincolata senza indugio in caso di forza maggiore.

Detta cauzione viene incamerata, salvo caso di forza maggiore, nella misura dello 0,5 % per ogni giorno di ritardo rispetto al termine precisato all'articolo 1, paragrafo 2, lettera c).