REGOLAMENTO (CEE) N. 1022/92 DELLA COMMISSIONE del 24 aprile 1992 relativo alla fornitura di zucchero bianco nel quadro dell'aiuto urgente a favore della popolazione di San Pietroburgo, Saratov, Cheliabinsk e Nizhny-Novgorod, in applicazione del regolamento (CEE) n. 330/92 del Consiglio
Testo vigente
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,
visto il regolamento (CEE) n. 330/92 del Consiglio, del 10 febbraio 1992, relativo ad un'azione d'urgenza per la fornitura di prodotti agricoli destinati alla popolazione di Mosca e San Pietroburgo1, in particolare l'articolo 5, paragrafo 2,
visto il regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio, dell'11 giugno 1985, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nel quadro della politica agricola comune2, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2205/903, in particolare l'articolo 5, paragrafo 3,
considerando che il regolamento (CEE) n. 330/92 prevede un'azione urgente per la fornitura gratuita di prodotti agricoli destinati alla popolazione di Mosca e San Pietroburgo ed eventualmente di altre città; che tali città hanno chiesto anche l'invio di zucchero bianco; che appare opportuno dar seguito a tale richiesta; che, a norma dell'articolo 2 di detto regolamento, le forniture vengono aggiudicate mediante gara;
considerando che occorre stabilire le condizioni di partecipazione alle gare e di aggiudicazione delle forniture, nonché gli obblighi degli aggiudicatari;
considerando che, in ordine alle cauzioni che gli operatori sono tenuti a costituire, è opportuno rendere applicabili le disposizioni del regolamento (CEE) n. 2220/85 della Commissione, del 22 luglio 1985, recante fissazione delle modalità comuni di applicazione del regime delle cauzioni per i prodotti agricoli4, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3745/895;
considerando che i prodotti forniti non beneficiano di restituzioni all'esportazione e non sono soggetti all'applicazione degli importi compensativi;
considerando che è opportuno predisporre le necessarie comunicazioni per garantire che le operazioni siano sorvegliate nelle migliori condizioni fino al momento della consegna a destinazione;
considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di cui all'articolo 5, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 598/91 del Consiglio,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Art. 1
1.
In applicazione del regolamento (CEE) n. 330/92 del Consiglio, si avviano procedure di gara per l'aggiudicazione, alle condizioni stabilite dal presente regolamento, della fornitura di 7 000 t di zucchero bianco C.
La descrizione delle forniture di cui all'allegato I, relativamente alla ripartizione geografica quantitativa, può essere modificata in funzione delle offerte presentate nel quadro delle gare particolari.
2. Ogni fornitura implica:
1. la mobilitazione di zucchero bianco C prodotto nella Comunità, a norma dell'articolo 24, paragrafo 1 bis, sesto comma, lettera c) del regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio6;
2. lo zucchero, oggetto della fornitura, deve corrispondere alla qualità e alle caratteristiche specificate nell'allegato II; il condizionamento e la stampigliatura devono essere conformi al disposto di detto allegato;
3.
il trasporto, da effettuarsi a spese dell'aggiudicatario entro il 6 giugno 1992, fino alla destinazione precisata nell'allegato I; la fornitura implica altresì lo scarico e la consegna all'entrata del magazzino di destinazione.
In caso di applicazione dell'articolo 2, paragrafo 2, ultimo comma, il trasporto deve essere effettuato entro il 16 giugno 1992.
L'aggiudicatario contrae a proprie spese le assicurazioni necessarie, sino alla fase di fornitura stabilita.
Art. 2
1. Le offerte sono inviate mediante telecomunicazione scritta all'organismo d'intervento dello Stato membro in cui la merce viene condizionata ed immagazzinata prima della spedizione.
2.
Le offerte complete devono essere inoltrate entro le ore 12 (ora di Bruxelles) del 29 aprile 1992.
Qualora la fornitura non venga aggiudicata a norma dell'articolo 5, paragrafo 1, è previsto un secondo termine per la presentazione delle offerte con scadenza il 15 maggio 1992 alle ore 12 (ora di Bruxelles).
Art. 3
1. L'offerta è valida solo se:
a) contiene un riferimento preciso al presente regolamento e ad una fornitura particolare tra quelle menzionate nell'allegato I;
b) indica il nome e l'indirizzo dell'offerente, il quale deve essere stabilito nella Comunità, in particolare il suo numero di telex/telefax;
c) riguarda la totalità della partita (peso netto) prevista per la fornitura particolare di cui all'allegato I;
d) propone un importo globale per la fornitura, espresso in ecu/t; vanno inoltre specificati il prezzo offerto per la fabbricazione e il condizionamento della merce, nonché i costi di trasporto (assicurazione compresa) dal magazzino di deposito fino a destinazione;
e) indica, in caso di trasporto via mare, il porto d'imbarco nella Comunità;
f) reca l'indirizzo esatto dell'impianto di condizionamento e del magazzino nel quale la merce è depositata prima della spedizione;
g) è corredata della prova che l'aggiudicatario ha versato una cauzione di gara di 20 ecu/t intestata all'organismo d'intervento, conformemente al titolo III del regolamento (CEE) n. 2220/85. Tale prova è costituita da un documento emesso dall'organismo che rilascia la cauzione.
2. Le offerte che non siano presentate a norma del presente articolo o che contengano condizioni diverse da quelle stabilite dal presente regolamento vengono scartate.
3. Le offerte presentate non possono essere modificate né ritirate.
Art. 4
Al più tardi 24 ore dopo la scadenza del termine di presentazione delle offerte, gli organismi competenti di cui all'articolo 2 trasmettono alla Commissione mediante telecomunicazione scritta, separatamente per ciascuna fornitura definita nell'allegato I, le seguenti informazioni:
1. il numero di offerte conformi all'articolo 3 presentate entro il termine di cui all'articolo 2;
2. separatamente e chiaramente per ogni singola offerta:
— il prezzo offerto, espresso in ecu, dapprima nel suo ammontare globale, indi suddiviso conformemente all'articolo 3, paragrafo 1, lettera d);
— il luogo di condizionamento e il luogo in cui la merce è depositata prima della spedizione,
— la ragione sociale dell'offerente, il quale dev'essere stabilito nella Comunità.
Art. 5
1. Tenuto conto delle offerte pervenute:
— la fornitura è aggiudicata al migliore offerente; a parità di prezzo proposto, l'aggiudicazione viene effettuata per sorteggio;
— oppure la fornitura non viene aggiudicata, in particolare se le offerte presentate risultano superiori ai prezzi normalmente praticati sul mercato.
2. Entro cinque giorni lavorativi dalla scadenza del termine di presentazione delle offerte, la Commissione comunica a ciascuno Stato membro sia le offerte accolte, sia le forniture non aggiudicate.
3. Entro sette giorni lavorativi dalla scadenza del termine di presentazione delle offerte, l'organismo di cui all'articolo 2, paragrafo 1, informa con telecomunicazione scritta tutti gli offerenti circa l'esito della loro partecipazione alla gara. Lo stesso organismo provvede immediatamente ad inviare all'aggiudicatario, mediante telecomunicazione scritta, un avviso di aggiudicazione.
Art. 6
La cauzione di gara di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera g) è svincolata immediatamente:
— se l'offerta non è accolta, oppure se la fornitura non è aggiudicata;
— ove l'offerente venga dichiarato aggiudicatario, dopo che sia stata fornita la prova della costituzione di una cauzione di fornitura ai sensi dell'articolo 7.
Art. 7
Entro cinque giorni lavorativi dall'invio dell'avviso di aggiudicazione della fornitura, l'aggiudicatario presenta all'organismo d'intervento di cui all'articolo 2 la prova della costituzione di una cauzione di fornitura intestata allo stesso, pari al 10 % del valore dell'offerta, a norma del titolo III del regolamento (CEE) n. 2220/85. Detta prova è costituita da un documento emesso dall'organismo che rilascia la cauzione.
Art. 8
1.
L'aggiudicatario inoltra la domanda di pagamento della fornitura presso l'organismo d'intervento di cui all'articolo 2. La domanda è corredata dei documenti seguenti:
— l'originale del certificato di consegna predisposto secondo il modello dell'allegato III e rilasciato dal beneficiario o dal suo rappresentante;
— gli attestati emessi al termine dei controlli eseguiti in virtù dell'articolo 9.
In caso di mancato rilascio del certificato di consegna da parte del beneficiario, l'organismo designato dalla Commissione provvede a rilasciare un certificato conforme al modello sopraccitato.
2. Il pagamento viene effettuato per la quantità di merce (peso netto) indicata nel certificato di consegna.
Art. 9
1.
La merce è sottoposta a controllo su richiesta dell'organismo designato dallo Stato membro in cui si trova il luogo di condizionamento e di deposito. Il controllo verte segnatamente sulla qualità, sul condizionamento e sulla stampigliatura della merce. Le spese inerenti al controllo sono a carico dell'aggiudicatario.
Al termine dei controlli, l'organismo rilascia un certificato di conformità.
2. L'aggiudicatario si sottopone inoltre, su domanda della Commissione, a controlli eseguiti da agenti incaricati da quest'ultima o dall'organismo da essa designato. A tal fine, l'aggiudicatario comunica tutte le informazioni utili richiestegli sulla fornitura.
Art. 10
1.
Le esigenze principali per lo svincolo della cauzione di fornitura, ai sensi dell'articolo 20 del regolamento (CEE) n. 2220/85, consistono nella realizzazione della fornitura stessa alle condizioni prescritte.
La quantità fornita è considerata soddisfacente se la differenza negativa tra la quantità prevista e il peso netto alla consegna non supera l'1 %.
2. Con la presentazione dei documenti di cui all'articolo 8, l'aggiudicatario fornisce la prova dell'adempimento dei propri obblighi in relazione alla fornitura.
3. La cauzione di fornitura viene svincolata senza indugio in caso di forza maggiore.
4. Qualora insorgano particolari difficoltà al momento della consegna, la Commissione prende le disposizioni del caso.
Art. 11
In caso di forza maggiore, l'aggiudicatario è considerato sciolto da tutti i suoi obblighi o da parte di essi; in tal caso, l'organismo competente incaricato del pagamento adotta le misure adeguate, previa consultazione della Commissione.