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REGOLAMENTO (CEE) N. 1188/92 DEL CONSIGLIO del 28 aprile 1992 recante modifica del regolamento (CEE) n. 1637/91 che fissa un'indennità relativa alla riduzione dei quantitativi di riferimento previsti all'articolo 5 quater del regolamento (CEE) n. 804/68 e un'indennità per l'abbandono definitivo della produzione lattiera

Testo vigente

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattieri-caseari1, in particolare l'articolo 5 quater, paragrafo 6

vista la proposta della Commissione,

considerando che il regolamento (CEE) n. 1637/912 ha istituito un regime comunitario di finanziamento per l'abbandono della produzione lattiera, limitato al 3 % dei quantitativi globali garantiti, consegne e vendite dirette, il quale prevede a talune condizioni l'assegnazione di un'indennità da pagare dopo la cessazione totale o definitiva - entro il 31 marzo 1992 - della produzione lattiera; che detto regolamento contiene nell'allegato una dotazione finanziaria per Stato membro e che esso ha previsto che l'obbiettivo della riduzione fissato dallo Stato membro può essere conseguito con un'indennità inferiore a 10 ecu per 100 kg all'anno;

considerando che l'articolo 2, paragrafo 5 del regolamento (CEE) n. 1637/91 stabilisce che se la dotazione finanziaria non è totalmente utilizzata, l'importo disponibile è utilizzato per il pagamento di una indennità all'insieme dei produttori il cui quantitativo di riferimento resta ridotto; che in taluni Stati membri questa disposizione non esaurisce il finanziamento comunitario che potrebbe essere quindi destinato al proseguimento, per un periodo supplementare di sei mesi, del regime per l'abbandono della produzione lattiera; che occorre modificare in tal senso il regolamento (CEE) n. 1637/91;

considerando che in taluni Stati membri l'obiettivo di riduzione è raggiunto o addirittura superato con un'indennità inferiore a 10 ecu per 100 kg e per anno, senza esaurire tuttavia il finanziamento comunitario; che in questo caso e per poter perseguire gli adeguamenti strutturali necessari conviene autorizzare gli Stati membri a proseguire il regime di abbandono della produzione lattiera per un ulteriore periodo di sei mesi;

considerando altresì che, data la proroga del regime del prelievo supplementare e date le esigenze di sviluppo regionale di alcuni Stati membri, è opportuno, al fine di preservare gli adeguamenti e le evoluzioni strutturali, accordare agli Stati membri, nei limiti della dotazione finanziaria di cui all'allegato del regolamento (CEE) n. 1637/91, la possibilità di invitare i produttori che alla data del 1o aprile 1992 non abbiano ripreso la produzione lattiera a chiedere l'indennità per l'abbandono della produzione lattiera prevista all'articolo 2 dello stesso regolamento; che occorre pertanto modificare in tal senso il paragrafo 5 di detto articolo 2, senza però che le conseguenze di queste nuove disposizioni possano essere imposte ai produttori che preferiscano ricevere l'indennità quale inizialmente prevista,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Art. 1

«Tuttavia, fatto salvo il comma precedente, gli Stati membri possono utilizzare gli importi disponibili per mantenere il regime di cui al paragrafo 1 fino al 30 settembre 1992 al più tardi. In tal caso, gli Stati membri completano, entro il 31 dicembre 1992, la comunicazione alla Commissione di cui all'articolo 4.

Inoltre, gli Stati membri possono invitare i produttori che non hanno venduto latte dal 1o aprile 1992 a presentare una domanda anteriormente al 1o giugno 1992, secondo le condizioni stabilite nel presente articolo. I quantitativi così liberati vengono riassegnati conformemente al paragrafo 4, a meno che i produttori interessati non preferiscano ricevere l'indennità quale inizialmente prevista al primo comma. In tal caso, gli Stati membri completano, entro il 31 dicembre 1992, la comunicazione alla Commissione prevista all'articolo 4.»

Art. 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 28 aprile 1992. Per il Consiglio Il Presidente Arlindo MARQUES CUNHA