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REGOLAMENTO (CEE) N. 1210/92 DELLA COMMISSIONE del 12 maggio 1992 che modifica il regolamento (CEE) n. 2501/87 che fissa le caratteristiche di ciascuna delle varietà di tabacco della produzione comunitaria

Testo vigente

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 727/70 del Consiglio, del 21 aprile 1970, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore del tabacco greggio1, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 860/922, in particolare l'articolo 2, paragrafo 6,

considerando che nell'allegato del regolamento (CEE) n. 2501/87 della Commissione, del 24 giugno 1987, che fissa le caratteristiche di ciascuna delle varietà di tabacco della produzione comunitaria3, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 841/924, sono indicate, fra l'altro, le rese di ciascuna varietà;

considerando che, a seguito dell'evoluzione delle tecniche di produzione, si è potuto constatare dal 1987 un aumento della resa di talune varietà, senza che vi sia una perdita di qualità; che è quindi opportuno aggiornare le rese ottenute in condizioni normali di coltivazione;

considerando che, ai sensi del contratto di coltivazione europeo di cui all'allegato del regolamento (CEE) n. 1726/70 della Commissione, del 25 agosto 1970, che fissa le modalità relative alla concessione del premio per il tabacco in foglia5, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1197/926, il tabacco prodotto in eccedenza rispetto alla resa indicata per la varietà considerata all'allegato del regolamento (CEE) n. 2501/87 non è oggetto del contratto ed è quindi escluso dalle misure di sostegno previste dalla regolamentazione comunitaria; che a tal scopo è opportuno fissare rese massime che tengano conto, per ciascuna varietà, della resa per ettaro di un'azienda nelle migliori condizioni di produzione di un tabacco di buona qualità,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Art. 1

All'allegato del regolamento (CEE) n. 2501/87 il testo del punto «2.4. Resa» è sostituito, per ciascuna varietà, dal testo che figura in allegato.

Art. 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 maggio 1992. Per la Commissione Ray MAC SHARRY Membro della Commissione