REGOLAMENTO (CEE) N. 1597/92 DELLA COMMISSIONE del 23 giugno 1992 che modifica il regolamento (CEE) n. 1822/77 recante modalità di applicazione relative alla riscossione del prelievo di corresponsabilità istituito nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari
Testo vigente
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,
visto il regolamento (CEE) n. 1079/77 del Consiglio, del 17 maggio 1977, relativo ad un prelievo di corresponsabilità e a misure destinate ad ampliare i mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari1, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1374/922, in particolare l'articolo 6,
considerando che a norma del regolamento (CEE) n. 1373/92 del Consiglio, del 21 maggio 1992, che fissa, per la campagna lattiera 1992/1993, il prezzo indicativo del latte e i prezzi d'intervento del burro, del latte scremato in polvere e dei formaggi Grana Padano e Parmigiano Reggiano3, il prezzo indicativo del latte è stato mantenuto immutato per la campagna 1992/1993; che occorre ricondurre gli importi indicati all'articolo 2, paragrafo 1 e all'articolo 5, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1822/77 della Commissione4, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1869/915;
considerando che il regolamento (CEE) n. 1079/77 fissa il tasso ridotto del prelievo di corresponsabilità per la campagna lattiera 1992/1993 all'1 % del prezzo indicativo del latte in vigore per la stessa campagna a favore dei produttori con un quantitativo di riferimento reale disponibile inferiore o uguale a 60 000 kg; che occorre precisare che il tasso ridotto si applica nel nono periodo di applicazione del regime del prelievo supplementare;
considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Art. 1
Il regolamento (CEE) n. 1822/77 è modificato come segue:
1. All'articolo 2, il testo dei paragrafi 1 e 2 è sostituito dal seguente: «1. Durante la campagna lattiero-casearia 1992/1993, l'importo del prelievo per 100 kg di latte vaccino è pari:
a) per quanto riguarda il tasso generale di cui all'articolo 2, paragrafo 13 del regolamento (CEE) n. 1079/77, a 0,4021 ecu;
b) per quanto riguarda il tasso ridotto risultante dall'applicazione dell'articolo 1, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 1079/77, a 0,2681 ecu.
2. Per l'applicazione dell'articolo 1, paragrafo 4, primo comma del regolamento (CEE) n. 1079/77, il tasso ridotto di cui al paragrafo 1, lettera b) è riscosso sui quantitativi di latte consegnati dai produttori che, il primo giorno del nono periodo di applicazione del prelievo supplementare o, in caso di assegnazione di un quantitativo di riferimento specifico durante questo periodo in virtù dell'articolo 3, punto 2 e dell'articolo 3 bis del regolamento (CEE) n. 857/84, alla data di tale assegnazione, dispongono di un quantitativo di riferimento individuale inferiore o uguale a 60 000 kg.»
2. All'articolo 5, paragrafo 2 il testo del primo comma è sostituito dal seguente: «2. Per la campagna lattiero-casearia 1992/1993, l'importo del prelievo per 100 kg di latte scremato o di latticello che beneficiano dell'aiuto di cui al paragrafo 1 è pari:
a) per quanto riguarda il tasso generale di cui all'articolo 2, paragrafo 13 del regolamento (CEE) n. 1079/77, a 0,4423 ecu;
b) per quanto riguarda il tasso ridotto risultante dall'applicazione dell'articolo 1, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 1079/77, a 0,2949 ecu.»
Art. 2
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno dopo la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Esso si applica a decorrere dal 1o giugno 1992. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 23 giugno 1992. Per la Commissione Ray MAC SHARRY Membro della Commissione