REGOLAMENTO (CEE) N. 1755/92 DEL CONSIGLIO del 30 giugno 1992 recante modifica del regolamento (CEE) n. 989/84 che istituisce un sistema di limiti di garanzia per taluni prodotti trasformati a base di ortofrutticoli
Testo vigente
IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,
visto il regolamento (CEE) n. 426/86 del Consiglio, del 24 febbraio 1986, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli1, in particolare l'articolo 2, paragrafo 3,
vista la proposta della Commissione2,
considerando che il regolamento (CEE) n. 989/843 ha istituito un regime di limiti di garanzia per taluni prodotti trasformati a base di ortofrutticoli, in particolare per i prodotti trasformati a base di pomodori;
considerando che è opportuno adeguare il livello del limite di garanzia per tener conto della produzione dei nuovi Laender tedeschi e adattare di conseguenza la ripartizione del quantitativo complessivo tra le varie categorie di prodotti finiti;
considerando che l'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 989/84 prevede che, qualora in una data campagna venga superato il limite di garanzia per i prodotti trasformati a base di pomodori, l'aiuto alla produzione applicabile per la campagna successiva viene ridotto; che, inoltre, il superamento del limite è calcolato in base alla media dei quantitativi prodotti nel corso delle tre campagne precedenti la campagna per la quale è fissato l'aiuto; che l'applicazione di tali disposizioni non comporta, da un lato, alcuna conseguenza finanziaria per la campagna 1992/1993, indipendentemente dal volume che sarà conferito alla trasformazione e, dall'altro, una simile conseguenza finanziaria diventerebbe applicabile nel corso della campagna 1993/1994 soltanto se fosse trasformato un quantitativo superiore di circa 1 milione di tonnellate al limite fissato per la campagna 1992/1993; che siamo di fronte ad un effetto perverso imputabile alla transizione da un regime all'altro;
considerando che, trattandosi di un prodotto che da vari anni è oggetto di una politica di controllo della produzione, tale situazione risulta in palese contraddizione con il noto obiettivo perseguito nel settore di adeguare la produzione alle possibilità di smercio; che è pertanto opportuno, in seguito alla scadenza del regime delle quote, adattare le disposizioni vigenti per mantenere una certa disciplina ed evitare l'insorgere di gravi squilibri sul mercato,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Art. 1
Il regolamento (CEE) n. 989/84 è modificato come segue:
1.
All'articolo 1:
a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
— 4 317 339 tonnellate per la fabbricazione di concentrati di pomodoro,
— 1 543 228 tonnellate per la fabbricazione di pomodori pelati interi,
— 736 220 tonnellate per la fabbricazione di altri prodotti trasformati a base di pomodori.»;
b) il paragrafo 2 è soppresso.
«1. Per la campagna 1992/1993 è fissato un limite di garanzia pari ad un quantitativo di prodotti trasformati a base di pomodori corrispondente a 6 596 787 tonnellate di pomodori freschi. Questo volume è ripartito nel modo seguente:
1. In caso di superamento del limite di garanzia per i prodotti trasformati a base di pomodori di cui all'articolo 1, paragrafo 1, l'aiuto è ridotto, per la campagna in corso, in funzione del superamento del limite e proporzionalmente al superamento di ciascuno dei quantitativi fissati nello stesso paragrafo.
2. Il superamento di cui al paragrafo 1 è calcolato in base ai quantitativi oggetto delle domande di aiuto alla produzione presentate nel corso della campagna 1992/1993.»
Art. 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Lussemburgo, addì 30 giugno 1992. Per il Consiglio Il Presidente Arlindo MARQUES CUNHA