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REGOLAMENTO (CEE) N. 2344/92 DELLA COMMISSIONE del 10 agosto 1992 che stabilisce le modalità della fornitura gratuita di prodotti agricoli alle popolazioni vittime del conflitto nell'ex-Iugoslavia, conformemente al regolamento (CEE) n. 2139/92 del Consiglio

Testo vigente

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2139/92 del Consiglio, del 23 luglio 1992, relativo ad un'azione d'urgenza per la fornitura di prodotti agricoli alle popolazioni vittime del conflitto nell'ex-Iugoslavia1, in particolare l'articolo 3, paragrafo 2,

visto il regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio, dell'11 giugno 1985, relativo al valore dell'unità di conto ed ai tassi di conversione da applicare nel quadro della politica agricola comune2, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2322/913, in particolare l'articolo 2, paragrafo 4,

considerando che il regolamento (CEE) n. 2139/92 predispone un'azione urgente per la fornitura di prodotti agricoli alle popolazioni vittime del conflitto nell'ex-Iugoslavia; che, ai fini dell'esecuzione di questa azione urgente, occorre definirne le modalità d'applicazione nei settori dei cereali, del riso, dei prodotti lattiero-caseari, della carni bovine e degli ortofrutticoli, disponendo che la fornitura avvenga mediante gara e stabilendo le modalità comuni nelle gare che verranno indette nell'ambito dell'azione di cui tratassi;

considerando che detto regolamento (CEE) n. 2139/92 prevede la fornitura gratuita non soltanto di prodotti agricoli come tali, ma anche di prodotti trasformati appartenenti allo stesso gruppo di merci; che si devono pertanto indire gare anche per la fornitura gratuita di prodotti trasformati; che occorre definire le modalità specifiche di tali gare, stabilendo fra l'altro che il pagamento delle forniture, delle spese di trasformazione, delle spese di trasporto e delle altre spese in materia venga effettuato in materie prime provenienti dalle scorte d'intervento;

considerando che tali modalità d'applicazione devono pure comprendere un regime di cauzionamento e di controllo, tale da garantire una corretta esecuzione delle forniture;

considerando che, per evitare i rischi di distorsione d'origine monetaria all'atto della conversione in ecu delle offerte relative alle spese di fornitura aggiudicate, è opportuno utilizzare un tasso più aderente alla realtà economica del tasso di conversione agricolo, nel rispetto tuttativa dell'applicazione del coefficiente correttore di cui all'articolo 2, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1676/85; che, a norma dell'articolo 3 bis del regolamento (CEE) n. 3152/85 della Commissione, dell'11 novembre 1985, recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio relativo al valore dell'unità di conto ed ai tassi di conversione da applicare nel quadro della politica agricola comune4, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3237/905, è necessario pubblicare tale tasso;

considerando che i prodotti detenuti dagli organismi d'intervento e destinati ad essere esportati sono soggetti al regolamento (CEE) n. 569/88 della Commissione6, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2315/927; che tuttavia la parte I dell'allegato di detto regolamento, che stabilisce le indicazioni da apporre, deve essere ampliata;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere dei comitati di gestione interessati,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Art. 1

Per l'esecuzione della fornitura gratuita di prodotti agricoli alle popolazioni vittime del conflitto nell'ex-Iugoslavia, prevista dal regolamento (CEE) n. 2139/92, si applicano le modalità precisate nel presente regolamento.

Art. 2

1. È indetta una gara per determinare le spese di fornitura a partire dai magazzini d'intervento sino alla destinazione prevista.

2. Tali spese si riferiscono alla fornitura di merce caricata alla rinfusa o in sacchi su mezzo di trasporto, franco partenza magazzino dell'organismo d'intervento sino al porto marittimo ex-iugoslavo di sbarco nella fase cif, oppure, in caso di trasporto per via di terra, sino al luogo di presa in consegna da parte degli organismi locali responsabili, da determinare.

3. Tuttavia, in caso di fornitura di prodotti trasformati appartenenti allo stesso gruppo di merci, la gara verte sui quantitativi di prodotti di base in provenienza dalle scorte d'intervento, destinati ad essere ceduti in contropartita.

Art. 3

Possono partecipare alle gare, a parità di condizioni, tutte le persone fisiche aventi la cittadinanza di uno Stato membro e stabilite nella Comunità, nonché tutte le imprese costituite conformemente alle legislazione di uno Stato membro che abbiano stabilito la sede sociale, l'amministrazione centrale o il centro d'attività principale in uno Stato membro.

Art. 4

I concorrenti partecipano alla gara presentando all'organismo d'intervento interessato un'offerta scritta, fatta pervenire per lettera o mediante qualsiasi altro mezzo di telecomunicazione scritta previsto dal bando di gara.

Art. 5

1. Per la gara di cui all'articolo 2, paragrafo 1, le offerte vertono su tutte le spese di fornitura - ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2 - inerenti ad una partita o ad un gruppo di partite indicate nel bando di gara per una destinazione determinata, e sono espresse in ECU/t. Il relativo importo viene convertito mediante il tasso rappresentativo di mercato di cui all'articolo 3 bis del regolamento (CEE) n. 3152/85 della Commissione, applicabile l'ultimo giorno ammesso per la presentazione delle offerte.

2. Per la gara di cui all'articolo 2, paragrafo 3, le offerte vertono sui quantitativi di prodotti di base in provenienza dalle scorte d'intervento, destinati ad essere ceduti quale contropartita della fornitura.

3.

Le offerte sono valide soltanto ove siano corredate:

  1. a) di una domanda di titolo d'esportazione che faccia riferimento, nella casella n. 22, al presente regolamento;

  2. b) della prova di avvenuto deposito di una cauzione di gara, conformemente al regolamento (CEE) n. 2220/85 della Commissione8, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3745/899.

Le offerte che non risultino presentate conformemente alle disposizioni del presente regolamento e del bando di gara non sono valide.

Le offerte non possono essere né modificate, né ritirate.

Art. 6

1. L'organismo d'intervento interessato trasmette le offerte ricevute alla Commissione entro non più di due ore dalla scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.

2. La Commissione, operando secondo la procedura descritta dall'articolo 26 del regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio10 o, secondo il caso, dagli articoli corrispondenti degli altri regolamenti relativi all'organizzazione comune dei mercati, fissa per ogni partita le spese massime di fornitura o la quantità massima di prodotto di base da cedere in contropartita, oppure decide di non dar seguito alle offerte ricevute.

Art. 7

1. Gli organismi d'intervento interessati comunicano quanto prima a tutti i concorrenti il risultato della loro partecipazione alla gara e trasmettono agli aggiudicatari, mediante telecomunicazione scritta, un avviso di aggiudicazione.

2. Se l'offerta più favorevole per una stessa partita è presentata simultaneamente da più concorrenti, l'organismo d'intervento designa l'aggiudicatario mediante estrazione a sorte.

Art. 8

1. Per la gara di cui all'articolo 2, paragrafo 1, il ritiro della merce è subordinato al deposito di una cauzione pari al prezzo d'acquisto all'intervento del prodotto di base, ritoccato eventualmente in funzione delle maggiorazioni mensili applicabili l'ultimo giorno ammesso per la presentazione delle offerte e maggiorato del 10 %.

2. Per la gara di cui all'articolo 2, paragrafo 3, l'aggiudicatario deve costituire una cauzione di fornitura prima della spedizione della merce. L'importo della cauzione è pari al prezzo d'acquisto all'intervento della totalità del prodotto di base aggiudicato in contropartita, ritoccato eventualmente in funzione delle maggiorazioni mensili applicabili l'ultimo giorno ammesso per la presentazione delle offerte e maggiorato del 10 %.

Art. 9

1. Salvo caso di forza maggiore, l'aggiudicatario assume a proprio carico tutti i rischi che può correre la merce - in particolare i rischi di perdita o di deterioramento - sino alla fase di consegna prevista.

2. Se la presa in consegna è ritardata per circostanze non imputabili all'aggiudicatario, la Commissione gli può rimborsare le spese supplementari dietro presentazione dei documenti giustificativi.

3. L'aggiudicatario si fa rilasciare dal consegnatario indicato nel bando di gara un certificato attestante la presa in consegna del quantitativo fornito.

4. Per la gara di cui all'articolo 2, paragrafo 1, le spese di fornitura vengono rimborsate in rapporto al quantitativo indicato nel certificato di presa in consegna, senza alcuna trattenuta per i cali normali.

5. Per la gara di cui all'articolo 2, paragrafo 3, il prodotto di base aggiudicato verrà messo a disposizione dell'aggiudicatario previa presentazione:

— di un attestato di qualità, compilato prima che la merce venga caricata sul mezzo di trasporto;

— dell'originale del certificato di presa in consegna rilasciato dal consegnatario della fornitura, ovvero, in caso di mancato rilascio di quest'ultimo documento, di un attestato rilasciato nel luogo di destinazione da un organismo designato dallo Stato membro interessato.

Art. 10

1.

Al momento sia delle operazioni di carico ai fini dell'esportazione, sia delle operazioni di scarico nel luogo di destinazione, si procede al prelievo di campioni rappresentativi dei quantitativi forniti.

Le società di sorveglianza addette al controllo del carico e dello scarico devono essere diverse e operare indipendentemente l'una dall'altra. Esse sono designate dall'organismo d'intervento, d'intesa con l'aggiudicatario.

2. I campioni vengono prelevati a spese dell'aggiudicatario e messi a disposizione dell'organismo d'intervento competente.

Art. 11

1. Nel caso della gara di cui all'articolo 2, paragrafo 1 del presente regolamento, per esigenza principale ai sensi dell'articolo 20 del regolamento (CEE) n. 2220/85 s'intende:

  1. a) per la cauzione di gara di cui all'articolo 5, paragrafo 3, lettera b), il mantenimento dell'offerta e il ritiro della merce;

  2. b) per la cauzione di cui all'articolo 8, la consegna effettiva, nella fase di fornitura prevista, delle partite aggiudicate, in condizioni di qualità che non differiscano in misura sostanziale da quelle che caratterizzavano la merce al momento del ritiro dal magazzino d'intervento.

2. La cauzione di gara di cui all'articolo 5, paragrafo 3, lettera b), viene svincolata:

— se l'offerta non è stata accolta,

— dopo il ritiro della merce da parte dell'aggiudicatario.

3. La cauzione di cui all'articolo 8 viene svincolata dopo che l'aggiudicatario abbia fornito il certificato di presa in consegna menzionato all'articolo 9, paragrafo 3, e dopo che sia stata apportata la prova - attraverso l'analisi dei campioni prelevati a tal fine - che la qualità della merce consegnata non presenta differenze sostanziali rispetto a quella della merce ritirata dal magazzino d'intervento.

4. Le spese di fornitura fissate nell'offerta vengono pagate all'aggiudicatario su presentazione dell'attestato di presa in consegna e del documento riguardante il trasporto.