REGOLAMENTO (CEE) N. 2793/92 DEL CONSIGLIO del 21 settembre 1992 relativo ad un'azione d'urgenza per la fornitura di prodotti alimentari alle popolazioni vittime del conflitto nella ex Iugoslavia
Testo vigente
IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 43 e 235,
vista la proposta della Commissione,
visto il parere del Parlamento europeo (1),
considerando che occorre prevedere la messa a disposizione delle popolazioni vittime del conflitto nella ex Iugoslavia di prodotti alimentari per migliorare le condizioni di approvvigionamento, tenendo conto della diversità delle situazioni locali e senza compromettere tuttavia il progresso verso un approvvigionamento secondo le regole del mercato; che la Comunità dispone di scorte di prodotti agricoli a seguito di misure di intervento e che, data la situazione dei mercati, per realizzare l'azione progettata è opportuno dare la precedenza allo smaltimento di tali prodotti; che è opportuno inoltre prevedere la possibilità, in caso di domande in tal senso, di mobilitare i prodotti agricoli sul mercato comunitario; che la regolarizzazione dei mercati agricoli può essere ottenuta anche con la fornitura di questi prodotti sotto forma di prodotti trasformati;
considerando che le spese delle operazioni di aiuto alimentare effettuate a favore delle vittime del conflitto nella ex Iugoslavia a decorrere dal 16 ottobre 1991 devono essere, in definitiva, prelevate sugli stanziamenti del FEAOG, sezione garanzia;
considerando che è necessario controllare la corretta destinazione dei prodotti agricoli forniti in virtù della presente azione;
considerando che spetta alla Commissione stabilire le modalità di attuazione della presente azione;
considerando che l'azione prevista persegue, essenzialmente, un obiettivo di aiuto umanitario e che è quindi necessario basare il presente regolamento anche sull'articolo 235 del trattato,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Art. 1
Si procede, secondo le condizioni stabilite dal presente regolamento, ad un'azione d'urgenza per la fornitura gratuita, a favore delle popolazioni vittime del conflitto nella ex Iugoslavia, di taluni prodotti alimentari da stabilire, disponibili in seguito a misure di intervento.
In caso di domande specifiche per prodotti non disponibili all'intervento, i prodotti possono essere mobilitati sul mercato della Comunità.
Fanno parte di questa azione d'urgenza i prodotti alimentari comprati, sul mercato della Comunità, dai partner della Commissione in materia di aiuto d'urgenza, a decorrere dal 16 ottobre 1991.
Le spese della presente azione sono limitate a ecu 72,5 milioni iscritti nel bilancio generale delle Comunità europee, conto tenuto dell'importo di ecu 35 milioni previsti nel regolamento (CEE) n. 2139/92 del Consiglio, del 23 luglio 1992, relativo a una azione d'urgenza per la fornitura di prodotti agricoli alle popolazioni vittime del conflitto nella ex Iugoslavia2.
Art. 2
1. I prodotti possono essere forniti tal quali o previa trasformazione.
2. La presente azione può riguardare anche prodotti alimentari ottenuti nel quadro di uno scambio commerciale effettuato tra prodotti provenienti da scorte di intervento e prodotti alimentari facenti parte della stessa categoria di prodotti.
3. Le spese di fornitura, comprese le spese di trasporto ed eventualmente le spese di trasformazione sono determinate secondo la procedura dell'asta ovvero, in caso d'urgenza, della trattativa privata.
4. Le spese sono versate agli operatori per le forniture per cui sia data la prova che i prodotti hanno raggiunto la fase di consegna prevista.
5. Le spese di distribuzione sono prese a carico secondo le procedure consuete dell'aiuto d'urgenza.
6. I prodotti spediti in applicazione del presente regolamento non beneficiano di restituzioni all'esportazione né sono soggetti all'applicazione di importi compensativi monetari.
Art. 3
1. La Commissione è incaricata dell'esecuzione dell'azione.
2. Le modalità di applicazione del presente regolamento sono stabilite secondo la procedura prevista all'articolo 23 del regolamento (CEE) n. 1766/923 o, secondo i casi, ai corrispondenti articoli dei regolamenti recanti organizzazione comune dei mercati.
Art. 4
La Commissione è responsabile del controllo delle operazioni di fornitura.
Art. 5
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, addì 21 settembre 1992. Per il Consiglio Il Presidente J. GUMMER (1) Parere reso il 16 settembre 1992 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).