REGOLAMENTO (CEE) N. 2949/92 DELLA COMMISSIONE del 9 ottobre 1992 relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata
Testo vigente
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,
visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune1, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1039/92 della Commissione2, in particolare l'articolo 9,
considerando che, al fine di garantire l'applicazione uniforme della nomenclatura combinata allegata al regolamento citato, è necessario adottare disposizioni relative alla classificazione delle merci di cui in allegato al presente regolamento;
considerando che il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha fissato le regole generali per l'interpretazione della nomenclatura combinata; che tali regole si applicano altresì a qualsiasi nomenclatura che la riprenda anche in parte aggiungendovi eventualmente suddivisioni, e sia stabilita da regolamentazioni comunitarie specifiche per l'applicazione di misure tariffarie o d'altra natura nel quadro degli scambi di merci;
considerando che, in applicazione di tali regole generali, le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante nell'allegato del presente regolamento debbono essere classificate nei corrispondenti codici NC indicati nella colonna 2, e precisamente in virtù delle motivazioni indicate nella colonna 3;
considerando che è opportuno che, fatte salve le misure in vigore nella Comunità relativamente al sistema di duplice controllo e alle sorveglianze comunitarie preventive e a posteriori dei prodotti tessili all'importazione nella Comunità, le informazioni tariffarie vincolanti in materia di classificazione delle merci nella nomenclatura combinata, fornite dalle autorità doganali degli Stati membri e non conformi al presente regolamento possono continuare ad essere invocate conformemente all'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 3796/90 della Commissione3 modificato dal regolamento (CEE) n. 2674/924, dal titolare delle stesse per un certo periodo, se detto titolare ha concluso un contratto ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 3, secondo comma, lettere a) o b) del regolamento (CEE) n. 1715/90 del Consiglio5;
considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato della nomenclatura,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Art. 1
Le merci descritte nella colonna I della tabella contenuta in allegato sono classificate nella nomenclatura combinata nei corrispondenti codici NC indicati nella colonna 2 della stessa tabella.
Art. 2
Salve le misure vigenti nella Comunità relativamente ai sistemi di duplice controllo e alle sorveglianze comunitarie preventive e a posteriori dei prodotti tessili all'importazione nella Comunità, le informazioni tariffarie vincolanti in materia di classificazione delle merci nella nomenclatura combinata, fornite dalle autorità doganali degli Stati membri e non conformi al presente regolamento, possono continuare ad essere invocate a norma dell'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 3796/90 dal titolare delle stesse per un periodo di 60 giorni a partire dall'entrata in vigore del presente regolamento, se il titolare stesso ha concluso un contratto ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 3, secondo comma, lettere a) o b) del regolamento (CEE) n. 1715/90.
Art. 3
Il presente regolamento entra in vigore il 21o giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 9 ottobre 1992. Per la Commissione Christiane SCRIVENER Membro della Commissione