REGOLAMENTO (CEE) N. 3429/92 DELLA COMMISSIONE del 27 novembre 1992 che modifica il regolamento (CEE) n. 3698/91 relativo alla vendita alle industrie della distillazione, ad un prezzo fissato in anticipo, di uve secche non trasformate
Testo vigente
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,
visto il regolamento (CEE) n. 426/86 del Consiglio, del 24 febbraio 1986, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli1, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1569/922, in particolare l'articolo 8, paragrafo 7,
visto il regolamento (CEE) n. 1206/90 del Consiglio, del 7 maggio 1990, che fissa le regole generali e il regime di aiuto alla produzione nel settore degli ortofrutticoli trasformati3, modificato dal regolamento (CEE) n. 2202/904, in particolare l'articolo 6, paragrafo 2,
considerando che, a norma dell'articolo 6, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 626/85 della Commissione, del 12 marzo 1985, relativo all'acquisto, alla vendita e all'ammasso di uve secche e di fichi secchi non trasformati da parte degli organismi ammassatori5, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3601/906, i prodotti destinati ad usi specifici sono venduti a prezzi fissati in anticipo o stabiliti mediante gara;
considerando che il regolamento (CEE) n. 913/89 della Commissione, del 10 aprile 1989, relativo alla vendita da parte degli organismi ammassatori di uve secche non trasformate destinate alla fabbricazione di alcole7, stabilisce che le uve secche non trasformate possono essere vendute alle distillerie ad un prezzo fissato in anticipo;
considerando che, con il regolamento (CEE) n. 3698/91 della Commissione8, del 18 dicembre 1991, sono stati fissati, da un lato, i prezzi di vendita delle uve secche all'industria di distillazione, onde evitare perturbazioni del mercato comunitario dell'alcole e delle bevande alcoliche e, d'altro lato, l'importo della cauzione di trasformazione prevista all'articolo 2, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 913/89, tenendo conto della differenza tra il prezzo normale di mercato delle uve secche e il prezzo di vendita alle distillerie; che la prolungata conservazione delle uve secche determina un deterioramento della loro qualità ed è pertanto opportuno diminuire i suddetti prezzi e l'importo della cauzione;
considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i prodotti trasformati a base di ortofrutticoli,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Art. 1
Il testo dell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 3698/91 è sostituito dal seguente:
1. Gli organismi ammassatori greci elencati in allegato procedono alla vendita di un quantitativo massimo di 15 000 t di sultanine del raccolto 1989, conformemente alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 626/85 e del regolamento (CEE) n. 913/89, al prezzo di 7 ecu per 100 kg netti.
2. La cauzione di trasformazione di cui all'articolo 2, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 913/89 è fissata a 5 ecu per 100 kg netti.»
Art. 2
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 27 novembre 1992. Per la Commissione Ray MAC SHARRY Membro della Commissione