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REGOLAMENTO (CEE) N. 3667/92 DELLA COMMISSIONE del 18 dicembre 1992 che modifica il regolamento (CEE) n. 1840/92 in ordine al termine di comunicazione alla Commissione dei quantitativi di prodotti oggetto di domande ammissibili

Testo vigente

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 525/92 del Consiglio, del 25 febbraio 1992, recante compensazione temporanea delle conseguenze della situazione esistente in Iugoslavia per il trasporto di alcuni ortofrutticoli freschi in provenienza dalla Grecia1, in particolare l'articolo 4,

considerando che, a norma dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 1840/92 della Commissione2 che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 525/92, il termine entro cui devono essere comunicati alla Commissione i quantitativi complessivi di prodotti oggetto di domande ammissibili è di due mesi; che esso non permette alle competenti autorità greche di provvedere ai necessari controlli; che è quindi necessario prorogarlo;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ortofrutticoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Art. 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 dicembre 1992. Per la Commissione Ray MAC SHARRY Membro della Commissione