REGOLAMENTO (CEE, EURATOM, CECA) N. 3766/92 DEL CONSIGLIO del 21 dicembre 1992 che rettifica il regolamento (CECA, CEE, Euratom) n. 3834/91 ed il regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 2014/92 per quanto riguarda i coefficienti correttori applicabili in Danimarca, in Germania, in Grecia, in Spagna, in Francia, in Irlanda, in Italia, nei Paesi Bassi, in Portogallo e nel Regno Unito, alle retribuzioni e alle pensioni dei funzionari e degli altri agenti delle Comunità europee
Testo vigente
IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce un Consiglio unico ed una Commissione unica delle Comunità europee,
visto lo statuto dei funzionari delle Comunità europee ed il regime applicabile agli altri agenti di tali Comunità, definiti dal regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 (1) e modificati da ultimo dal regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 571/92 (2), in particolare gli articoli 64 e 82 e l'allegato XI del suddetto statuto nonché l'articolo 20, primo comma, e l'articolo 64 del suddetto regime,
vista la proposta della Commissione,
considerando che l'istituto statistico delle Comunità europee ha calcolato le parità economiche che determinano le equivalenze del potere d'acquisto, in riferimento a Bruxelles, fra le retribuzioni corrisposte ai funzionari delle Comunità europee in servizio all'interno degli Stati membri, conformemente all'articolo 1, terzo comma dell'allegato XI dello statuto;
considerando che dette parità economiche non avevano potuto essere calcolate in via definitiva quando il Consiglio ha adottato il regolamento (CECA, CEE, Euratom) n. 3834/91 (3) ed il regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 2014/92 (4);
considerando che è quindi opportuno modificare detti regolamenti stabilendo, a decorrere dal 16 maggio 1991, il coefficiente correttore applicabile in Portogallo e a decorrere dal 1° luglio 1991, i coefficienti correttori applicabili in Danimarca, in Germania, in Grecia, in Spagna, in Francia, in Irlanda, in Italia, nei Paesi Bassi e nel Regno Unito;
considerando che in caso di aumento dei coefficienti correttori provvisori applicabili in talune sedi di servizio conviene procedere ad un corrispondente adeguamento retroattivo delle retribuzioni dei funzionari interessati e, in caso di riduzione, ad un ricupero delle somme percepite in eccesso;
considerando tuttavia che conviene proteggere la retribuzione nominale dei funzionari interessati da detto ricupero;
considerando che, per le sedi di servizio in cui i coefficienti correttori sono in diminuzione rispetto a quelli in vigore alla data in cui il presente regolamento avrà efficacia per la prima volta, occorre prevedere un'applicazione graduale mediante imputazione di queste diminuzioni sugli eventuali successivi aumenti,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Art. 1
1.
Con effetto al 16 maggio 1991, il coefficiente correttore applicabile alla retribuzione dei funzionari e altri agenti che prestano servizio nel seguente paese, è fissato come segue:
Portogallo 87,2
2.
Con effetto al 1° luglio 1991, i coefficienti correttori applicabili alla retribuzione dei funzionari e altri agenti che prestano servizio in uno dei seguenti paesi, sono fissati come segue:
Danimarca 123,3
Germania (tranne Berlino e Monaco) 94,2 (*)
Berlino 105,3
Monaco 103,6
Grecia 77,9
Spagna 104,6
Francia 113,0
Irlanda 97,0
Italia (tranne Varese) 112,2
Varese 103,5
Paesi Bassi 97,9
Portogallo 85,3
Regno Unito (tranne Culham) 117,1
Culham 102,2.
(*) Fatte salve le decisioni che il Consiglio deve adottare a seguito della proposta della Commissione del 10 settembre 1991.
3.
Con effetto al 16 novembre 1991, il coefficiente correttore applicabile alla retribuzione dei funzionari e altri agenti che prestano servizio nel seguente paese, è fissato come segue:
Grecia 85,3
4.
Con effetto al 1° gennaio 1992, i coefficienti correttori applicabili alla retribuzione dei funzionari e altri agenti che prestano servizio in uno dei seguenti paesi, sono fissati come segue:
Spagna 107,6
Portogallo 87,6.
5. I coefficienti correttori applicabili alle pensioni sono fissati conformemente all'articolo 82, paragrafo 1, secondo comma dello statuto.
Art. 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, addì 21 dicembre 1992. Per il Consiglio Il Presidente D. HURD