REGOLAMENTO (CEE) N. 3831/92 DELLA COMMISSIONE del 28 dicembre 1992 recante modifica del regolamento (CEE) n. 816/89 che fissa l'elenco dei prodotti sottoposti al meccanismo complementare applicabile agli scambi nel settore degli ortofrutticoli, nonché determinazione dei prodotti che restano soggetti a tale meccanismo per quanto riguarda le forniture alla Spagna
Testo vigente
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,
visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare l'articolo 81, paragrafo 3,
considerando che la realizzazione del mercato unico il 1o gennaio 1993 presuppone l'eliminazione degli ostacoli agli scambi, non solo tra gli Stati membri della Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985, ma anche, nella misura del possibile, tra tali Stati e i nuovi Stati membri; che, in tale prospettiva, il meccanismo complementare applicabile agli scambi (MCS) con la Spagna deve essere soppresso nei casi in cui esso non sia assolutamente necessario;
considerando che dall'esperienza acquisita è emerso che, per gli scambi con la Spagna, il mantenimento dell'MCS è indispensabile:
- per l'equilibrio del mercato della Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985 esclusivamente per taluni dei prodotti indicati nel regolamento (CEE) n. 816/89 della Commissione1,
- per l'equilibrio del mercato spagnolo, esclusivamente per i bovini vivi e il latte in piccoli imballaggi;
considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione ad hoc,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Art. 1
1. L'allegato del regolamento (CEE) n. 816/89 è sostituito dall'allegato del presente regolamento.
2.
Per quanto riguarda le forniture alla Spagna, restano soggetti al meccanismo complementare applicabile agli scambi di cui all'articolo 81 dell'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, esclusivamente i seguenti prodotti:
Codice NC Designazione delle merci ex 0401 Latte e crema di latte, non concentrati e senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, diversi da quelli presentati in imballaggi di contenuto netto inferiore o uguale a 2 l ex 0403 Latticello, latte o crema coagulati, iogurt, kefir e altri tipi di latte e crema fermentati o acidificati, non concentrati, senza aggiunta di aromatizzanti, di frutta o cacao, diversi da quelli presentati in imballaggi di contenuto netto inferiore o uguale a 2 l ex 0404 Siero di latte, non concentrato e senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti; prodotti costituiti di componenti naturali del latte, diversi da quelli presentati in imballaggi di contenuto netto inferiore o uguale a 2 l 0102 90 Animali vivi della specie bovina, diversi dai riproduttori di razza pura e dagli animali per corrida
Art. 2
Il presente regolamento entra in vigore il 1o gennaio 1993. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 28 dicembre 1992. Per la Commissione Ray MAC SHARRY Membro della Commissione