REGOLAMENTO (CEE) N. 729/93 DELLA COMMISSIONE del 29 marzo 1993 che modifica il regolamento (CEE) n. 2892/92 della Commissione relativo all'applicazione di un prezzo minimo all'importazione per il ribes nero congelato, originario della Polonia
Testo vigente
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,
visto il regolamento (CEE) n. 1333/92 del Consiglio, del 18 maggio 1992, relativo al regime di prezzi minimi all'importazione per taluni frutti rossi originari dell'Ungheria, della Polonia e della Cecoslovacchia1, in particolare l'articolo 2,
considerando che l'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 1498/92 della Commissione, del 10 giugno 1992, che stabilisce le modalità di applicazione del regime di prezzi minimi all'importazione per taluni frutti rossi originari dell'Ungheria, della Polonia e della Repubblica federativa ceca e slovacca e che fissa i prezzi minimi all'importazione vigenti fino al 31 maggio 19932, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 268/933, prevede l'adozione, da parte della Commissione, delle misure necessarie in caso di inosservanza del prezzo minimo all'importazione;
considerando che con il regolamento (CEE) n. 2892/924, modificato dal regolamento (CEE) n. 3789/925, la Commissione ha applicato, sino al 31 marzo 1993, un prezzo minimo all'importazione per il ribes nero congelato, originario della Polonia; che dalle informazioni pervenute alla Commissione risulta chiaramente come, durante il terzo trimestre della campagna di commercializzazione, il valore unitario delle ribes nero congelato originario della Polonia di cui al codice Taric 0811 20 39 * 10 sia stato, in media, di gran lunga inferiore al prezzo minimo all'importazione fissato dal regolamento (CEE) n. 1498/92; che durante il terzo trimestre il valore unitario del ribes nero congelato originario della Polonia di cui al codice Taric 0811 20 39 * 90 risulta invece, in media, superiore al prezzo minimo all'importazione stabilito dal regolamento (CEE) n. 1498/92; che è pertanto opportuno mantenere l'esigenza di un prezzo minimo per un periodo di due mesi per il ribes nero congelato del codice Taric 0811 20 39 * 10 e far cadere tale esigenza per il ribes nero congelato del codice Taric 0811 20 39 * 90,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Art. 1
Il regolamento (CEE) n. 2892/92 è modificato nel seguente modo:
1.
All'articolo 1, il primo comma è sostituito dal seguente testo:
«All'atto dell'importazione nella Comunità del ribes nero congelato di cui al codice NC ex 0811 20 39 (codice Taric 0811 20 39 * 10), originario della Polonia, viene riscossa una tassa di compensazione pari alla differenza tra il prezzo minimo all'importazione, fissato in allegato al regolamento (CEE) n. 1498/92, ed il prezzo all'importazione effettivo.»
2. All'articolo 6 la data del «31 marzo 1993» è sostituita da quella del «31 maggio 1993».
Art. 2
Il presente regolamento entra in vigore il 1o aprile 1993.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 29 marzo 1993. Per la Commissione René STEICHEN Membro della Commissione