diritto.io

REGOLAMENTO (CEE) N. 730/93 DELLA COMMISSIONE del 29 marzo 1993 che modifica il regolamento (CEE) n. 2893/92 relativo all'applicazione di un prezzo minimo all'importazione per le fragole congelate, originarie della Polonia

Testo vigente

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1333/92 del Consiglio, del 18 maggio 1992, relativo al regime di prezzi minimi all'importazione per taluni frutti rossi originari dell'Ungheria, della Polonia e della Cecoslovacchia1, in particolare l'articolo 2,

considerando che l'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 1498/92 della Commissione, del 10 giugno 1992, che stabilisce le modalità di applicazione del regime di prezzi minimi all'importazione per taluni frutti rossi originari dell'Ungheria, della Polonia e della Repubblica federativa ceca e slovacca e che fissa i prezzi minimi all'importazione vigenti fino al 31 maggio 19932, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 268/933, prevede l'adozione, da parte della Commissione, delle misure necessarie in caso di inosservanza del prezzo minimo all'importazione;

considerando che con il regolamento (CEE) n. 2893/924, modificato dal regolamento (CEE) n. 3788/925, la Commissione ha applicato, sino al 31 marzo 1993, un prezzo minimo all'importazione per le fragole congelate, originarie della Polonia; che dalle informazioni pervenute alla Commissione risulta chiaramente come, durante il terzo trimestre della campagna di commercializzazione, il valore unitario delle fragole congelate originarie della Polonia di cui al codice Taric 0811 10 90 * 10 sia stato, in media, di gran lunga inferiore al prezzo minimo all'importazione fissato dal regolamento (CEE) n. 1498/92; che è pertanto opportuno mantenere l'esigenza di un prezzo minimo per un periodo di due mesi per le fragole congelate del codice Taric 0811 10 90* 10,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Art. 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1o aprile 1993.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 29 marzo 1993. Per la Commissione René STEICHEN Membro della Commissione