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REGOLAMENTO (CEE) N. 803/93 DELLA COMMISSIONE del 1° aprile 1993 che abroga gli importi compensativi «adesione» applicabili in Portogallo nel settore del riso per la campagna 1992/93

Testo vigente

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 3654/90 del Consiglio, dell'11 dicembre 1990, che stabilisce le norme generali del regime degli importi compensativi adesione nel settore dei cereali e del riso durante la seconda tappa dell'adesione del Portogallo (1), in particolare l'articolo 5,

considerando che il prezzo d'intervento del risone applicabile in Portogallo nel corso della campagna 1992/93 è stato allineato, a partire dal 1° aprile 1993, sul prezzo d'intervento applicabile negli altri Stati membri con il regolamento (CEE) n. 738/93 del Consiglio, del 17 marzo 1993, che modifica le disposizioni transitorie relative all'organizzazione comune del mercato dei cereali e del riso in Portogallo previste dal regolamento (CEE) n. 3653/90 (2); che tale prezzo comporta l'abolizione degli importi compensativi adesione per il risone, il riso semigreggio, il riso semilavorato e il riso lavorato fissati dal regolamento (CEE) n. 1842/92 della Commissione (3) per la stessa campagna;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Art. 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso si applica a decorrere dal 1° aprile 1993.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 1° aprile 1993. Per la Commissione René STEICHEN Membro della Commissione REGOLAMENTO (CEE) N. 803/93 DELLA COMMISSIONE del 1° aprile 1993 che abroga gli importi compensativi «adesione» applicabili in Portogallo nel settore del riso per la campagna 1992/93 LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea, visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, visto il regolamento (CEE) n. 3654/90 del Consiglio, dell'11 dicembre 1990, che stabilisce le norme generali del regime degli importi compensativi adesione nel settore dei cereali e del riso durante la seconda tappa dell'adesione del Portogallo (1), in particolare l'articolo 5, considerando che il prezzo d'intervento del risone applicabile in Portogallo nel corso della campagna 1992/93 è stato allineato, a partire dal 1° aprile 1993, sul prezzo d'intervento applicabile negli altri Stati membri con il regolamento (CEE) n. 738/93 del Consiglio, del 17 marzo 1993, che modifica le disposizioni transitorie relative all'organizzazione comune del mercato dei cereali e del riso in Portogallo previste dal regolamento (CEE) n. 3653/90 (2); che tale prezzo comporta l'abolizione degli importi compensativi adesione per il risone, il riso semigreggio, il riso semilavorato e il riso lavorato fissati dal regolamento (CEE) n. 1842/92 della Commissione (3) per la stessa campagna; considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Il regolamento (CEE) n. 1842/92 è abrogato. Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Esso si applica a decorrere dal 1° aprile 1993. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 1° aprile 1993. Per la Commissione René STEICHEN Membro della Commissione