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REGOLAMENTO (CEE) N. 1948/93 DEL CONSIGLIO del 30 giugno 1993 che modifica il regolamento (CEE) n. 1416/76 recante le disposizioni finanziarie applicabili al Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale

Testo vigente

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 209,

visto il regolamento (CEE) n. 337/75 del Consiglio, del 10 febbraio 1975, relativo all'istituzione di un Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale1, in particolare l'articolo 11,

vista la proposta della Commissione2,

visto il parere del Parlamento europeo3,

visto il parere della Corte dei conti4,

considerando che, conformemente all'articolo 130 del regolamento finanziario del 21 dicembre 19775, le disposizioni finanziarie relative al Centro europeo devono rifarsi quanto più possibile alle disposizioni del regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee e devono quindi essere aggiornate;

considerando che il trattato del 22 luglio 1975, che modifica talune disposizioni finanziarie dei trattati che istituiscono le Comunità europee e del trattato che istituisce un Consiglio unico e una Commissione unica delle Comunità europee, ha modificato la procedura con cui viene dato atto alla Commissione dell'esecuzione del bilancio e, in tutti i testi che fanno riferimento alla commissione di controllo, ha sostituito i termini «Corte dei conti» ai termini «commissione di controllo»;

considerando che occorre quindi modificare il regolamento (CEE) n. 1416/756,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Art. 1

Il regolamento (CEE) n. 1416/76 è modificato come segue:

1.

all'articolo 1, il paragrafo 2 è sostituito dal testo seguente:

«2. Le spese non possono essere autorizzate per un periodo superiore alla durata dell'esercizio.

3.

Le spese di funzionamento risultanti:

— o da contratti conclusi, conformemente agli usi locali,

— o da disposizioni contrattuali relative in particolare alla fornitura di materiale di attrezzatura

per periodi superiori alla durata dell'esercizio, sono iscritte nello stato delle entrate e delle spese dell'esercizio nel corso del quale sono effettuate.»;

2. l'articolo 2 è sostituito dal testo seguente:

Art. 2

Gli stanziamenti devono essere utilizzati conformemente ai principi di una sana gestione finanziaria e, in particolare, a quelli di economia e di rispetto del rapporto costo/efficacia. Si devono fissare obiettivi quantificati e si deve garantire il progresso della loro realizzazione.»;

3.

all'articolo 3, il paragrafo 1 è sostituito dal testo seguente:

«1. Fatto salvo il disposto dell'articolo 22, le entrate e le spese sono iscritte nello stato delle entrate e delle spese e nei conti, nel loro importo integrale e senza contrazione tra loro.»;

4.

all'articolo 3, paragrafo 2:

  1. a) il primo comma è sostituito dal seguente testo:

    — delle entrate aventi una destinazione specifica, come redditi di fondazioni, sovvenzioni, donazioni e legati,

    — delle entrate provenienti da terzi per lavori effettuati su loro richiesta.»;

  2. b) il secondo e terzo comma diventano paragrafo 3;

«2. Il totale delle entrate copre il totale delle spese. Tuttavia, determinate entrate conservano la loro destinazione; si tratta in particolare:

5.

l'articolo 4 è sostituito dal testo seguente:

«Articolo 4

La riscossione delle entrate e il pagamento delle spese possono essere effettuati solo attraverso imputazione ad un articolo dello stato delle entrate e delle spese.

Non può essere impegnata né liquidata alcuna spesa oltre gli stanziamenti autorizzati, fatto salvo il disposto dell'articolo 22.»;

6.

l'articolo 6 è sostituito dal testo seguente:

«Articolo 6 L'impiego degli stanziamenti è soggetto alle seguenti regole:

1.

  1. a) gli stanziamenti non impegnati alla fine dell'esercizio per il quale sono stati autorizzati sono di norma annullati;

  2. b) gli stanziamenti relativi a retribuzioni e indennità del personale non possono essere oggetto di riporto;

  3. c) possono essere oggetto di una decisione di riporto, limitato unicamente all'esercizio successivo, gli stanziamenti non impegnati al 31 dicembre;

  4. d) gli stanziamenti che corrispondono a pagamenti non ancora effettuati al 31 dicembre, in base a impegni regolarmente contratti tra il 1o gennaio e il 31 dicembre, sono oggetto di un riporto di diritto, limitato all'esercizio successivo.

2.

Per gli stanziamenti di cui al punto 1, lettera c), la Commissione trasmette all'autorità di bilancio, anteriormente al 15 febbraio, le richieste di riporto di stanziamenti, debitamente motivate, che le sono state inviate dal Centro anteriormente al 1o febbraio.

Il riporto di tali stanziamenti può essere proposto unicamente per motivi eccezionali, per far fronte a necessità imperiose cui non si può sopperire con gli stanziamenti dell'esercizio successivo. In linea di massima, tali riporti sono destinati a coprire delle spese che normalmente rientrano nell'esercizio precedente, ma che, a seguito di ritardi non imputabili agli ordinatori, non hanno potuto essere effettuate in tempo utile.

Il Parlamento europeo consulta il Consiglio e delibera su queste richieste di riporto.

In mancanza di una decisione dell'autorità di bilancio entro un termine di sei settimane, le richieste di riporto si ritengono approvate.

3. Le entrate non utilizzate e gli stanziamenti disponibili al 31 dicembre a titolo degli atti di liberalità di cui all'articolo 3, paragrafo 2, sono oggetto di un riporto di diritto.

4. Alla fine dell'esercizio sono annullati:

  1. a) gli stanziamenti dell'esercizio precedente:

    — che sono stati oggetto di una decisione di riporto a norma del punto 1, lettera c) e che non sono stati né impegnati né erogati,

    — che sono stati riportati di diritto e non sono stati oggetto di un pagamento ai sensi del punto 1, lettera d);

  2. b) gli stanziamenti dell'esercizio che non sono stati oggetto di riporto.

5. Anteriormente al 1o marzo viene inviato per conoscenza alla Commissione un elenco dei riporti di diritto. La Commissione trasmette tale elenco, per informazione, al Parlamento europeo ed al Consiglio.

6. Per l'esecuzione dello stato delle entrate e delle spese l'impiego degli stanziamenti riportati è iscritto separatamente, per ogni voce di bilancio, nel conto dell'esercizio in corso.»;

7.

all'articolo 7 è aggiunto il seguente comma:

«Le spese relative ai contratti d'affitto e certe altre spese connesse ed analoghe che, in base a disposizioni giuridiche o contrattuali, devono essere effettuate in anticipo, possono dar luogo a decorrere dal 20 dicembre ad un pagamento a valere sugli stanziamenti previsti per l'esercizio successivo.»;

8.

l'articolo 8 è sostituito dal testo seguente:

«Articolo 8

1.

Se lo stato delle entrate e delle spese non è adottato definitivamente all'inizio dell'esercizio, l'articolo 204 del trattato si applica alle operazioni d'impegno e di pagamento relative alle spese di cui è stato ammesso il principio nell'ultimo stato regolarmente approvato.

Una spesa deve essere considerata come ammessa, per quanto attiene al suo principio, nell'ultimo stato regolarmente approvato, se essa aveva potuto essere imputata su una determinata linea di bilancio a titolo dell'esercizio di riferimento.

2. Le operazioni di pagamento possono essere effettuate mensilmente, per capitolo, entro i limiti di un dodicesimo del complesso degli stanziamenti iscritti nel capitolo in questione per l'esercizio precedente, tenuto conto degli storni effettuati, a condizione che tale misura non abbia l'effetto di porre a disposizione del Centro, mensilmente, stanziamenti superiori a un dodicesimo dell'importo della sovvenzione riservata al Centro nel progetto di bilancio o, in mancanza di questo, nel progetto preliminare di bilancio delle Comunità. Le operazioni d'impegno possono essere effettuate, per capitolo, entro i limiti di un quarto del complesso degli stanziamenti iscritti nel capitolo in questione per l'esercizio precedente, tenuto conto degli storni effettuati, aumentato di un dodicesimo per ciascun mese trascorso, senza che possa essere superato l'importo della sovvenzione riservata al Centro nel progetto di bilancio o, in mancanza di questo, nel progetto preliminare di bilancio delle Comunità.

3. A richiesta del consiglio d'amministrazione, la Commissione può, in funzione delle necessità di gestione, autorizzare simultaneamente due o più dodicesimi provvisori, senza che l'importo autorizzato per ogni capitolo superi il massimale annuo previsto al paragrafo 2.

4. Se per un determinato capitolo l'autorizzazione di due o più dodicesimi provvisori, concessa alle condizioni di cui al paragrafo 3, non consente di far fronte alle spese necessarie per evitare un'interruzione della continuità dell'azione del Centro nel settore in causa, può essere autorizzato, in via eccezionale, il superamento dell'importo di cui al paragrafo 3, in base alla stessa procedura, purché non venga superato l'importo globale degli stanziamenti aperti nello stato delle entrate e delle spese dell'esercizio precedente.»;

9. l'articolo 9 è soppresso;

10.

l'articolo 10 è sostituito dal seguente testo:

«Articolo 10

Lo stato delle entrate e delle spese è stabilito in ecu. Il valore dell'ecu e le modalità di conversione tra l'ecu e le monete nazionali sono quelli definiti dal regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee.»;

11.

all'articolo 11, paragrafo 2, il primo comma è sostituito dal testo seguente:

«2. In caso di circostanze inevitabili, eccezionali od impreviste, il consiglio d'amministrazione del Centro può trasmettere alla Commissione gli stati di previsione suppletivi o rettificativi. Detti stati sono presentati e adottati nella stessa forma e secondo la stessa procedura dello stato di cui modificano le previsioni. Essi devono essere giustificati in rapporto a quest'ultimo.»;

12.

all'articolo 14 è aggiunto il seguente comma:

«Lo stato e la tabella dell'organico sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee contemporaneamente al bilancio delle Comunità.»

13.

l'articolo 15 è sostituito dal testo seguente:

«Articolo 15

Lo stato delle entrate e delle spese è suddiviso in titoli, capitoli, articoli e voci in base alla natura o alla destinazione dell'entrata o della spesa, secondo un sistema di classificazione decimale. In esso figurano:

1. nello stato delle entrate:

  1. a) le entrate previste per l'esercizio in questione;

  2. b) le entrate iscritte per l'esercizio precedente e le entrate constatate dell'ultimo esercizio chiuso;

  3. c) le opportune osservazioni per ogni linea delle entrate;

2. nello stato delle spese:

  1. a) gli stanziamenti iscritti per l'esercizio in questione, suddivisi in titoli, capitoli, articoli e voci;

  2. b) secondo la medesima classificazione, gli stanziamenti iscritti per l'esercizio precedente e le spese effettive dell'ultimo esercizio chiuso, maggiorati dei riporti;

  3. c) le opportune osservazioni per ciascuna suddivisione;

  4. d) in allegato, una tabella dell'organico che fissa il numero dei posti permanenti e temporanei, per grado in ogni categoria e quadro, con l'indicazione del numero dei posti autorizzati a titolo dell'esercizio precedente.»;

14.

l'articolo 16 è sostituito dal seguente testo:

«Articolo 16

La tabella dell'organico stabilita dall'autorità di bilancio costituisce per il Centro un limite tassativo; nessuna nomina può essere fatta oltre detto limite.

I casi di esercizio dell'attività a orario ridotto autorizzati dal direttore conformemente alle disposizioni dell'articolo 29 bis del regolamento (CECA, CEE, Euratom) n. 1859/76 del Consiglio, del 29 giugno 1976, che stabilisce il regime applicabile al personale del Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale1, possono essere compensati dall'assunzione di altri agenti, entro i limiti stabiliti dall'autorità di bilancio nell'ambito della procedura di bilancio.

15.

l'articolo 17 è sostituito dal testo seguente:

«Articolo 17

Lo stato delle entrate e delle spese è eseguito secondo il principio della separazione degli ordinatori e dei contabili.

La gestione degli stanziamenti spetta all'ordinatore, che è il solo competente ad impegnare le spese, accertare i diritti da riscuotere ed emettere gli ordini di riscossione e di pagamento. Le riscossioni e i pagamenti sono effettuati dal contabile. Le funzioni di ordinatore, di controllore finanziario e di contabile sono incompatibili fra loro.»;

16.

l'articolo 18 è sostituito dal testo seguente:

«Articolo 18

Il consiglio d'amministrazione del Centro cura l'esecuzione dello stato delle entrate e delle spese conformemente al presente regolamento, sotto la propria responsabilità e nei limiti degli stanziamenti assegnati.

Ad eccezione dei casi previsti agli articoli 23, 30, 38 e 41 relativi alle decisioni di passare oltre, il consiglio d'amministrazione delega i propri poteri alle condizioni da esso specificate ed entro i limiti fissati nell'atto di delega, che viene notifica al delegato, al contabile, al controllare finanziario ed alla Corte dei conti.

I delegati possono agire solo nei limiti dei poteri che sono loro espressamente conferiti.»;

17.

dopo l'articolo 18, è inserito il seguente articolo:

«Articolo 18 bis Ove le entrate e le spese vengano gestite con sistemi informatici integrati, le disposizioni delle sezioni II e III e quelle del titolo VI vengono applicate tenendo conto delle possibilità e necessità di una gestione informatica. A tal fine, in particolare:

— i documenti giustificativi possono rimanere presso l'ordinatore o il contabile a fini di verifica,

— le firme e i visti possono essere apposti mediante la procedura informatica adeguata.

Le condizioni di esecuzione del presente articolo sono determinate dalle modalità d'esecuzione di cui all'articolo 76.»;

18.

l'articolo 19 è sostituito dal testo seguente:

«Articolo 19

Il controllo dell'impegno e del pagamento di tutte le spese, nonché il controllo dell'accertamento e del recupero di tutte le entrate del Centro, sono esercitati dal controllore finanziario della Commissione, che esplica le proprie funzioni conformemente ai principi di cui all'articolo 2.

Tale agente effettua i controlli sui fascicoli relativi alle spese ed alle entrate e, qualora necessario, sul posto.

Il controllore finanziario può essere assistito nelle sue mansioni da uno o più controllori finanziari subalterni.

Il controllore finanziario deve essere obbligatoriamente consultato sulla realizzazione dei sistemi contabili del Centro. Egli ha accesso ai dati di detti sistemi.»;

19.

all'articolo 20:

  1. a) dopo il secondo comma è inserito il seguente comma:

  2. b) è aggiunto il seguente comma:

«Egli è incaricato della preparazione degli stati finanziari di cui agli articoli 66 e 67.»;

«Le regole specifiche relative al contabile e ai contabili subalterni sono stabilite nel quadro delle modalità d'esecuzione di cui all'articolo 76.»;

20.

all'articolo 21, è inserito il seguente paragrafo:

«4 bis. Possono essere dotate di stanziamenti mediante storno soltanto le linee di bilancio per le quali lo stato delle spese autorizzi uno stanziamento o rechi la menzione "per memoria" (p. m.).»;

21.

all'articolo 22, le lettere b) e c) sono sostituite dal seguente testo: «b) possono essere riutilizzati sulla linea che ha sostenuto la spesa iniziale:

— le entrate provenienti dalla restituzione di somme indebitamente pagate su stanziamenti iscritti nello stato delle entrate e delle spese,

— i proventi di forniture, prestazioni di servizi e lavori effettuati a favore di altre istituzioni od organismi, compreso l'importo delle indennità di missione pagate per conto di altre istituzioni od organismi e da questi rimborsate,

— l'importo delle indennità di assicurazione riscosse,

— le entrate provenienti da indennità locative,

— le entrate provenienti dalla vendita di pubblicazioni e film,

— l'importo dei rimborsi effettuati dagli Stati membri in virtù del protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee per quanto concerne gli oneri fiscali inclusi nel prezzo dei prodotti o delle prestazioni forniti al Centro,

— le entrate provenienti da forniture, prestazioni di servizi e lavori eseguiti a titolo oneroso,

— i proventi della vendita di veicoli, materiali ed impianti, nonché di apparecchi e materiali destinati ad usi scientifici e tecnici, ceduti in occasione del loro rinnovo.

Le operazioni di riutilizzo devono aver luogo prima della chiusura dell'esercizio successivo a quello durante il quale è stata incassata l'entrata.

Il piano contabile prevede dei conti d'ordine che consentano di seguire le operazioni di riutilizzo sia in entrata che in spesa;

QT>«b)«c) possono essere compensate le differenze di cambio registrate nel corso dell'esecuzione del bilancio. Il risultato finale, positivo o negativo, è riportato nel saldo dell'esercizio.»;

22.

l'articolo 23 è sostituito dal testo seguente:

«Articolo 23

1.

Ogni provvedimento che possa far sorgere o modificare un credito del Centro deve essere preventivamente oggetto di una proposta da parte dell'ordinatore. Tali proposte vengono trasmesse al controllore finanziario per il visto e al contabile per la registrazione per memoria. Esse menzionano in particolare la natura, l'importo previsto e l'imputazione dell'entrata, nonché la designazione del debitore. Esse vengono registrate, dopo apposizione del visto del controllore finanziario. Il visto del controllore finanziario ha lo scopo di accertare:

  1. a) l'esattezza dell'imputazione;

  2. b) la regolarità e la conformità della proposta rispetto alle pertinenti disposizioni, in particolare lo stato delle entrate e delle spese e i regolamenti applicabili al Centro, nonché qualsiasi atto emanato in esecuzione di tali regolamenti, e ai principi di sana gestione finanziaria di cui all'articolo 2.

Il controllore finanziario può rifiutare il visto. Il consiglio d'amministrazione, con decisione debitamente motivata e assumendone tutta la responsabilità, può non tenerne conto. Detta decisione ha efficacia esecutiva e viene comunicata, per conoscenza, al controllore finanziario. Entro un mese, il consiglio di amministrazione informa la Corte dei conti di ciascuna di tali decisioni.

2.

Per ogni credito accertato, l'ordinatore competente predispone un ordine di riscossione che viene inviato per visto preventivo al controllore finanziario, accompagnato dai documenti giustificativi. Gli ordini di riscossione sono registrati dal contabile, previo visto del controllore finanziario. Il visto del controllore finanziario ha lo scopo di accertare:

  1. a) l'esattezza dell'imputazione;

  2. b) la regolarità e la conformità dell'ordine di riscossione rispetto alle pertinenti disposizioni;

  3. c) la regolarità dei documenti giustificativi;

  4. d) l'esattezza della designazione del debitore;

  5. e) la data di scadenza;

  6. f) l'applicazione dei principi di sana gestione finanziaria di cui all'articolo 2;

  7. g) l'esattezza dell'importo e della valuta della somma da riscuotere.

Se il controllore finanziario rifiuta di apporre il visto, si applicano le disposizioni di cui al paragrafo 1, secondo comma.»;

23.

l'articolo 24 è sostituito dal testo seguente:

«Articolo 24

1.

Il contabile prende a carico gli ordini di riscossione debitamente compilati.

Egli è tenuto a far sì che alle date previste negli ordini di riscossione sia assicurato l'afflusso degli introiti del Centro e a curare la conservazione dei diritti del Centro stesso.

Il contabile informa l'ordinatore e il controllore finanziario del mancato afflusso delle entrate nei termini previsti.

2.

Qualora rinunci a riscuotere un credito accertato, l'ordinatore trasmette preventivamente una proposta di annullamento al controllore finanziario per visto e al contabile per conoscenza.

Il visto del controllore finanziario ha lo scopo di accertare la regolarità e la conformità della rinuncia, alla luce dei principi di sana gestione finanziaria di cui all'articolo 2. La proposta vistata corrispondente viene registrata dal contabile.

Se il controllore finanziario rifiuta di apporre il visto, il consiglio di amministrazione, con decisione debitamente motivata e assumendone tutta la responsabilità, può non tenerene conto. Detta decisione ha efficacia esecutiva e viene comunicata, per conoscenza, al controllore finanziario.

Il consiglio d'amministrazione informa entro un mese la Corte dei conti di ciascuna di tali decisioni.

Qualora constati che un atto costitutivo di un credito non è stato adottato o che un credito non è stato riscosso, il controllore finanziario ne informa il consiglio di amministrazione.»;

24.

l'articolo 27, paragrafo 2 è sostituito dal seguente testo:

«2. Le condizioni di esecuzione del paragrafo 1 sono determinate dalle modalità di esecuzione di cui all'articolo 76. Esse devono consentire di garantire, in base ai bisogni reali, l'esatta contabilizzazione degli impegni e degli ordini di pagamento.»;

25.

l'articolo 28 è sostituito dal seguente testo:

«Articolo 28

Fatto salvo il disposto dell'articolo 18 bis, le proposte d'impegno, accompagnate dai documenti giustificativi, sono trasmesse al controllore finanziario e al contabile; esse indicano, in particolare, l'oggetto, la valutazione con l'indicazione, nella misura del possibile, delle valute, l'imputazione della spesa al bilancio e la designazione del creditore; dopo il visto del controllore finanziario esse sono registrate, secondo le modalità di esecuzione di cui all'articolo 76.»;

26.

all'articolo 29:

  1. a) la lettera d) è sostituita dal seguente testo:

  2. b) il secondo comma è sostituito dal seguente testo:

«d) l'applicazione dei principi di sana gestione finanziaria di cui all'articolo 2.»;

«Il visto non può essere subordinato a condizioni.»;

27. all'articolo 30, terzo comma, il termine «periodicamente» è sostituito dai termini «entro un mese» e i termini «commissione di controllo» sono sostituiti dai termini «Corte dei conti»;

28. all'articolo 33, il termine «titolo» è sostituito dal termine «ordine»;

29.

  1. a) all'articolo 34 il termine «titolo» è sostituito dal termine «ordine»,

  2. b) nel primo comma, il terzo trattino è sostituito dal seguente testo:

«- la somma da pagare, in cifre e in lettere, espressa in ecu o in moneta nazionale,»;

30. all'articolo 35, il termine «titolo» è sostituito dal termine «ordine»;

31.

l'articolo 36 è sostituito dal testo seguente:

«Articolo 36

1. In caso di versamento di acconti, il primo ordine di pagamento è corredato dei documenti che comprovano i diritti del creditore al pagamento dell'acconto. Negli ordini di pagamento successivi si fa riferimento ai documenti giustificativi già presentati nonché agli estremi del primo ordine di pagamento.

2.

L'ordinatore può concedere anticipi al personale se ciò è esplicitamente previsto da una disposizione regolamentare.

L'ordinatore può autorizzare un anticipo destinato a coprire degli esborsi che un agente deve effettuare per conto del Centro.

Al di fuori delle casse di anticipi di cui all'articolo 43, non può essere pagato alcun anticipo che non sia stato preventivamente vistato dal controllore finanziario.»;

32.

l'articolo 37 è sostituito dal testo seguente:

«Articolo 37

Fatto salvo il disposto dell'articolo 18 bis, gli ordini di pagamento sono trasmessi al controllore finanziario per il visto preventivo. Il visto preventivo ha lo scopo di accertare:

  1. a) la regolarità dell'emissione dell'ordine di pagamento;

  2. b) la concordanza dell'ordine di pagamento con l'impegno di spesa e l'esattezza del suo importo, tenendo conto dei principi e delle esigenze di sana gestione finanziaria di cui all'articolo 2;

  3. c) l'esattezza dell'imputazione;

  4. d) la disponibilità degli stanziamenti;

  5. e) la regolarità dei documenti giustificativi;

  6. f) l'esattezza della designazione del beneficiario.»;

33. all'articolo 39, il termine «titolo» è sostituito dal termine «ordine»;

34.

all'articolo 42, il secondo comma è sostiuito dal seguente testo:

«Le condizioni di apertura, funzionamento e utilizzo di detti conti sono determinate dalle modalità d'esecuzione di cui all'articolo 76. Queste modalità devono indicare, in particolare, le spese il cui pagamento deve obbligatoriamente avvenire mediante assegno o trasferimento postale o bancario e prevedere, per gli assegni e i trasferimenti postali o bancari, la firma congiunta di due agenti debitamente abilitati, fra cui necessariamente quella del contabile, di un contabile subalterno o di un amministratore delle anticipazioni.»;

35.

l'articolo 43 è sostituito dal testo seguente:

«Articolo 43

Per il pagamento di talune categorie di spese si possono costituire casse di anticipi, secondo le modalità di esecuzione di cui all'articolo 76.

Soltanto il contabile può alimentare la cassa di anticipi, salvo nelle circostanze specifiche previste nelle modalità di esecuzione del presente regolamento. Le modalità di esecuzione devono determinare in particolare:

— il modo di designazione degli amministratori delle anticipazioni;

— la natura e l'importo massimo di ogni spesa da pagare;

— l'importo massimo delle anticipazioni che possono essere accordate;

— i termini per la presentazione dei giustificativi;

— la responsabilità degli amministratori delle anticipazioni.»;

36.

dopo l'articolo 43, è inserita la seguente sezione:

«SEZIONE III bis

GESTIONE DEI POSTI IN ORGANICO

Articolo 43

bis

1. Viene compilato

  1. a) uno schedario per l'induviazione dei posti in organico con una descrizione delle mansioni e delle attività per ogni posto di categoria A;

  2. b) un organigramma con un piano di organizzazione dei servizi, da cui risultino le competenze di ogni unità amministrativa.

2. I posti che nello stato delle entrate e delle spese sono accompagnati dalla dicitura "da sopprimere" non possono più essere coperti al momento della successiva pubblicazione di posto vacante nella stessa carriera.»;

37.

all'articolo 44, il paragrafo 1 è sostituito dal testo seguente:

«1. I contratti relativi agli acquisti e locazioni di immobili, di forniture, di mobilio e di materiale, alle prestazioni di servizio o all'esecuzione di lavori devono essere fatti per iscritto. Essi sono conclusi dopo aver fatto appello alla concorrenza mediante asta o licitazione, salvo quando riguardano un immobile già costruito o l'affitto di un immobile.

Tuttavia, nelle fattispecie di cui all'articolo 46, si possono concludere contratti sulla base di trattative private.

Nelle fattispecie di cui all'articolo 50 i contratti possono essere conclusi in base ad una semplice nota spese o fattura.»;

38.

all'articolo 46, la lettera a) è sostituita dal testo seguente:

«a) quando l'importo del contratto non supera il limite stabilito dalle modalità di esecuzione di cui all'articolo 126 del regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità per gli acquisiti e le locazioni di forniture, mobilio e materiale, le prestazioni di servizi o i lavori, pur rimanendo il Centro tenuto a porre in competizione, nella misura del possibile e con tutti i mezzi appropriati, i fornitori o gli imprenditori atti ad effettuare la prestazione che deve costituire oggetto del contratto;»;

39.

l'articolo 48 è sostituito dal testo seguente:

«Articolo 48

I contratti superiori ad un importo stabilito dalle modalità d'esecuzione di cui all'articolo 126 del regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee sono soggetti all'autorizzazione del consiglio di amministrazione.»;

40. all'articolo 49, terzo comma, i termini «ammontare superiore alle 100 000 unità di conto» sono sostituiti dai termini: «importo che supera il limite stabilito dalle modalità d'esecuzione di cui all'articolo 126 del regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee.»;

41.

l'articolo 50 è sostituito tal testo seguente:

«Articolo 50

Si può procedere in base a fattura o semplice nota spese quando il valore presunto delle forniture, dei servizi o dei lavori non supera gli importi fissati dalle modalità di esecuzione di cui all'articolo 126 del regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee.»;

42.

l'articolo 51 è sostituito dal testo seguente:

«Articolo 51

Per la stipulazione dei contratti di cui al presente regolamento, il Centro deve conformarsi alle direttive adottate dal Consiglio, in applicazione del trattato, in materia di lavori pubblici, forniture e servizi qualora gli importi raggiungano o superino i livelli indicati dalle direttive stesse.»;

43.

l'articolo 52 è sostituito dal testo seguente:

«Articolo 52

In conformità del modello adottato dalla Commissione, è tenuto un inventario permanente per quantità e valore di tutti i beni mobili ed immobili che costituiscono il patrimonio del Centro. In tale inventario figurano soltanto i beni mobili il cui valore supera un importo fissato dalle modalità d'esecuzione di cui all'articolo 76.

Il Centro fa verificare dai propri servizi la concordanza tra le scritture d'inventario e la situazione di fatto.»;

44.

all'articolo 54, il primo comma è sostituito dal testo seguente:

«La cessione, a titolo oneroso o gratuito, lo scarto, la locazione, la scomparsa in seguito a perdita, furto od altre cause, dei beni inventariati devono essere dichiarati o fatti rilevare mediante processo verbale da parte dell'ordinatore, con il visto del controllore finanziario.»;

45.

l'articolo 56 è sostituito dal testo seguente:

«Articolo 56

La contabilità è tenuta in ecu per anno civile col metodo della "partita doppia". Essa riproduce la totalità delle entrate e delle spese dell'esercizio ed è accompagnata dai documenti giustificativi. La contabilità del Centro, inoltre, può essere tenuta anche nella valuta del paese in cui esso ha sede.

Il conto di gestione e il bilancio finanziario sono presentati in ecu.»;

46.

l'articolo 57 è sostituito dal testo seguente:

«Articolo 57

Il piano contabile stabilisce una distinzione tra conti degli oneri e proventi di bilancio, da un lato, e conti di bilancio, dall'altro. Esso comprende infatti due parti:

  1. a) i conti degli oneri e proventi di bilancio, che permettono di seguire in modo particolareggiato l'esecuzione dello stato delle entrate e delle spese;

  2. b) i conti di bilancio, che consentono di determinare la situazione patrimoniale del Centro.

Tali conti precisano altresì l'incidenza prevista dagli obblighi giuridici del Centro.

La contabilità deve permettere di elaborare una situazione patrimoniale annua e una situazione mensile per capitolo e per articolo delle entrate e delle spese di bilancio.

Queste situazioni sono trasmesse al controllore finanziario, all'ordinatore e alla Corte dei conti.»;

47.

l'articolo 58 è sostituito dal testo seguente:

«Articolo 58

Ogni anticipo è contabilizzato su un conto provvisorio e regolarizzato al più tardi durante l'esercizio successivo al pagamento di questo anticipo, ad eccezione di quelli a carattere permanente che vengono riesaminati periodicamente.

Tuttavia, gli anticipi di cui all'articolo 36, paragrafo 2, secondo comma sono liquidati in linea generale nelle sei settimane successive alla realizzazione dell'obiettivo per il quale sono stati accordati.»;

48.

l'articolo 59 è sostituito dal testo seguente:

«Articolo 59

Le condizioni particolareggiate per la compilazione e il funzionamento del piano contabile, sia per le operazioni patrominiali sia per quelle di bilancio, sono determinate dalle modalità di esecuzione di cui all'articolo 76.»;

49.

all'articolo 61:

  1. a) i termini «titoli di entrata» sono sostituiti dai termini «ordini di riscossione» e i termini «titolo di pagamento» dai termini «ordine di pagamento»;

  2. b) è aggiunto il seguente comma:

«Lo stesso vale quando egli trascura o ritarda, senza giustificato motivo, di emettere ordini di pagamento che possono comportare una responsabilità civile per il Centro nei confronti di terzi.»;

50.

l'articolo 62 è sostituito dal testo seguente:

«Articolo 62

1.

Ogni contabile ed ogni contabile subalterno impegnano la propria responsabilità disciplinare ed eventualmente pecuniaria per i pagamenti che effettuano senza rispettare l'articolo 40, terzo comma.

Essi sono disciplinarmente e pecuniariamente responsabili di ogni perdita o deterioramento dei fondi, valori e documenti che hanno in custodia se questa perdita o deterioramento dipendono da errore intenzionale o negligenza grave loro imputabili. Parimenti essi sono responsabili della corretta esecuzione degli ordini che ricevono per l'utilizzazione e la gestione di conti bancari e di conti correnti postali, in particolare:

  1. a) quando effettuano pagamenti o riscossioni non conformi all'importo indicato nell'ordine di pagamento o di riscossione;

  2. b) quando pagano a una persona diversa dall'avente diritto.

2.

Ogni amministratore delle anticipazioni impegna la propria responsabilità disciplinare ed eventualmente pecuniaria:

  1. a) quando non può giustificare con documenti regolari i pagamenti che effettua;

  2. b) quando paga a una persona diversa dall'avente diritto.

Egli è disciplinarmente e pecuniariamente responsabile di qualsiasi perdita o deterioramento dei fondi, valori e documenti che ha in custodia, se questa perdita o deterioramento dipendono da errore intenzionale o negligenza grave a lui imputabile.

3.

Il contabile, i contabili subalterni e gli amministratori delle anticipazioni si assicurano contro i rischi nei quali incorrono ai sensi del presente articolo.

Il Centro copre le relative spese di assicurazione.»;

51.

l'articolo 63 è sostituito dal testo seguente:

«Articolo 63

La responsabilità pecuniaria e disciplinare degli ordinatori, dei contabili, dei contabili subalterni e degli amministratori delle anticipazioni può essere impegnata alla condizioni di cui al regolamento (CECA, CEE, Euratom) n. 1859/76.»;

52.

l'articolo 65 è sostituito dal testo seguente:

«Articolo 65

Il consiglio d'amministrazione stabilisce annualmente un conto di gestione del Centro.

Il conto di gestione comprende la totalità delle operazioni di entrata e di spesa concernenti l'esercizio trascorso. Esso è presentato nella forma e secondo le suddivisioni dello stato delle entrate e delle spese.

Il conto di gestione è preceduto da un'analisi della gestione finanziaria dell'anno in questione. Il Centro, nell'elaborazione della suddetta analisi, fornisce precisazioni sulla realizzazione dei principi e degli obiettivi di cui all'articolo 2.»;

53.

l'articolo 66 è sostituito dal testo seguente:

«Articolo 66 Il conto di gestione comprende le seguenti tabelle, suddivise in base alla nomenclatura dello stato delle entrate e delle spese del Centro:

1.

una tabella delle entrate contenente:

— le previsioni di entrate dell'esercizio,

— le modifiche delle previsioni di entrate risultanti da stati suppletivi o rettificativi,

— i diritti accertati durante l'esercizio,

— i diritti ancora da riscuotere dell'esercizio precedente,

— le entrate riscosse durante l'esercizio e le entrate riportate in applicazione dell'articolo 6, paragrafo 3,

— gli importi ancora da riscuotere alla fine dell'esercizio,

— gli annullamenti di diritti accertati.

A questa tabella è allegato eventualmente uno stato da cui risultino i saldi e gli importi lordi delle operazioni di cui all'articolo 22;

2. una tabella che illustra l'evoluzione degli stanziamenti dell'esercizio e che evidenzia:

— gli stanziamenti iniziali,

— le modifiche degli stanziamenti effettuate mediante storni,

— le modifiche risultanti da stati suppletivi o rettificativi,

— gli stanziamenti definitivi dell'esercizio,

— gli stanziamenti riportati a norma dell'articolo 6;

3.

una tabella delle spese che illustra l'utilizzo degli stanziamenti propri dell'esercizio e che evidenzia:

— gli impegni contratti a carico dell'esercizio,

— i pagamenti effettuati a carico dell'esercizio,

— le somme che rimangono da pagare alla chiusura dell'esercizio,

— gli stanziamenti riportati a norma dell'articolo 6,

— gli stanziamenti annullati.

A questa tabella viene allegato eventualmente uno stato da cui risultino i saldi e gli importi lordi delle operazioni di cui all'articolo 22;

4. una tabella che illustra l'impiego degli stanziamenti riportati dall'esercizio precedente e che evidenzia:

— l'importo degli stanziamenti riportati,

— i pagamenti effettuati a carico degli stanziamenti riportati,

— gli stanziamenti inutilizzati da annullare.»;

54.

l'articolo 67 è sostituito dal testo seguente:

«Articolo 67

1.

Il consiglio d'amministrazione compila inoltre il bilancio finanziario, che descrive l'attivo e il passivo del Centro al 31 dicembre dell'esercizio trascorso.

A questo bilancio è allegata una situazione contabile in movimenti e saldi, elaborata alla stessa data.

Il bilancio comprende, all'attivo, l'importo delle entrate da riscuotere e, al passivo, l'importo delle spese d'esercizio non ancora contabilizzate nei conti.

2. Detti documenti sono sottoposti al controllore finanziario.»;

55.

l'articolo 68 è sostituito dal testo seguente:

«Articolo 68

Entro il 31 marzo, il consiglio di amministrazione comunica al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Commissione e alla Corte dei conti il conto di gestione, l'analisi della gestione finanziaria e il bilancio finanziario del Centro per l'esercizio trascorso.»;

56. all'articolo 69, i termini «commissione di controllo» sono sostituiti dai termini «Corte dei conti»;

57. all'articolo 70, i termini «commissione di controllo» sono sostituiti dai termini «Corte dei conti»;

58.

all'articolo 71:

  1. a) i termini «commissione di controllo» sono sostituiti dai termini «Corte dei conti»;

  2. b) il secondo comma è sostituito dal testo seguente:

  3. c) il quarto comma è sostituito dal testo seguente:

  4. d) il settimo comma è sostituito dal testo seguente:

«In particolare, esso mette a disposizione della Corte dei conti ogni documento relativo alla stipulazione di contratti e ogni conto relativo a movimenti di denaro e di materiali, ogni documento contabile o giustificativo e i relativi documenti amministrativi, ogni documentazione relativa alle entrate e alle spese, ogni inventario, ogni organigramma dei servizi che la Corte dei conti ritenga necessari per la verifica documentale o sul posto del conto di gestione e tutti i documenti e dati elaborati e conservati su supporto magnetico.»; «La comunicazione delle informazioni di cui alla lettera b) può essere chiesta solo dalla Corte dei conti.»;

«Qualsiasi concessione di sovvenzioni ad organismi esterni al Centro è subordinata all'accettazione, per iscritto, da parte dei beneficiari, della verifica da parte della Corte dei conti dell'impiego delle sovvenzioni concesse.»;

59.

l'articolo 72 è sostituito dal seguente testo:

«Articolo 72 La relazione che la Corte dei conti elabora conformemente all'articolo 206 bis del trattato che istituisce la Comunità economica europea, è disciplinata dalle seguenti disposizioni:

1. entro il 15 luglio la Corte dei conti comunica al Centro e alla Commissione le osservazioni che a suo avviso dovrebbero essere riportate nella relazione annuale. Tali osservazioni devono rimanere riservate. Il Centro invia le sue risposte alla Corte dei conti e contemporaneamente alla Commissione, entro e non oltre il 31 ottobre;

2. la relazione della Corte dei conti importa una valutazione della sana gestione finanziaria;

3. la Corte adotta tutte le misure necessarie perché le risposte del Centro alle sue osservazioni siano pubblicate immediatamente dopo le osservazioni stesse;

4. entro il 30 novembre la Corte dei conti invia alle autorità responsabili dello scarico, al Centro e alla Commissione la propria relazione annuale, accompagnata dalle risposte, e ne assicura la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.»;

60. l'articolo 73 è soppresso;

61.

l'articolo 74 è sostituito dal testo seguente:

«Articolo 74

1.

Entro il 30 aprile dell'anno successivo, il Parlamento europeo, su raccomandazione del Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata, dà atto al consiglio di amministrazione del Centro dell'esecuzione dello stato delle entrate e delle spese. Se tale data non può essere rispettata, il Parlamento europeo o il Consiglio informano il consiglio di amministrazione dei motivi per i quali tale decisione ha dovuto essere differita.

Se il Parlamento europeo rinvia la decisione di scarico, il consiglio di amministrazione fa in modo di adottare al più presto provvedimenti che consentano di rimuovere gli ostacoli a tale decisione.

2. La decisione di scarico riguarda i conti delle entrate e spese del Centro, nonché il relativo saldo e l'attivo e il passivo del Centro descritti nel bilancio finanziario; essa contiene una valutazione della responsabilità del consiglio di amministrazione nell'esecuzione del bilancio dell'anno trascorso.

3. Il controllore finanziario tiene conto delle osservazioni contenute nelle decisioni di scarico.

4. Il consiglio di amministrazione adotta ogni misura utile per dar seguito alle osservazioni contenute nelle decisioni di scarico.

5.

Il Centro, entro e non oltre il 15 dicembre dell'anno in cui è stata presa la decisione di scarico, presenta una relazione sulle misure adottate in seguito alle suddette osservazioni e, in particolare, sulle istruzioni impartite a coloro che intervengono nell'esecuzione del bilancio. Queste relazioni sono inviate al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Commissione e alla Corte dei conti.

Inoltre, in un allegato del conto di gestione dell'esercizio successivo a quello della decisione di scarico, il Centro rende conto dei provvedimenti presi a seguito delle osservazioni contenute nelle decisioni di scarico.

6.

I documenti giustificativi relativi alla contabilità e alla compilazione dei conti di gestione e del bilancio finanziario sono conservati per un quinquennio dalla data della decisione di scarico sull'esecuzione dello stato delle entrate e delle spese.

Tuttavia, i documenti relativi ad operazioni non definitivamente chiuse sono conservati oltre tale periodo e sino alla fine dell'anno di chiusura di dette operazioni.»;

62.

l'articolo 75 è sostituito dal testo seguente:

«Articolo 75

Il consiglio di amministrazione informa, il più rapidamente possibile, la Corte dei conti di tutte le decisioni e atti presi in esecuzione dell'articolo 3, dell'articolo 6, dell'articolo 8, dell'articolo 14 e dell'articolo 21.

La designazione degli ordinatori, del contabile, dei contabili subordinati e degli amministratori delle anticipazioni, nonché le deleghe e le designazioni effettuate in virtù degli articoli 18, 20 e 43 vengono notificate alla Corte dei conti e al controllore finanziario.

Il consiglio di amministrazione trasmette alla Corte dei conti i regolamenti interni che esso adotta in materia finanziaria.»;

63.

è inserito il seguente articolo:

«Articolo 75 bis Fino all'entrata in vigore delle modalità d'esecuzione di cui all'articolo 126 del regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee, i limiti relativi agli articoli 46, 48, 49 e 50 sono fissati come segue:

— articolo 46, lettera a): il limite al di sotto di cui si può procedere per trattativa privata è fissato a 10 000 ecu;

— articolo 48: il limite oltre il quale è richiesta l'autorizzazione del consiglio di amministrazione è fissato a 35 000 ecu;

— articolo 49, terzo comma: il limite che determina la costituzione obbligatoria di una cauzione è fissato a 250 000 ecu;

— articolo 50: i limiti al di sotto di cui si può procedere in base a fattura o semplice nota spese sono fissati rispettivamente a 750 ecu e a 2 000 ecu per le spese effettuate al di fuori della sede del Centro.»

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Lussemburgo, addì 30 giugno 1993. Per il Consiglio Il Presidente S. BERGSTEIN