REGOLAMENTO (CEE) N. 2529/93 DELLA COMMISSIONE del 14 settembre 1993 che stabilisce gli importi degli aiuti fissati in ecu dal Consiglio nel settore del luppolo e ridotti in seguito ai riallineamenti monetari
Testo vigente
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,
visto il regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, relativo all'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nel quadro della politica agricola comune1, in particolare l'articolo 9, paragrafo 1,
visto il regolamento (CEE) n. 3824/92 della Commissione, del 28 dicembre 1992, che modifica i prezzi e gli importi fissati in ecu a seguito dei riallineamenti monetari2, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1663/933, in particolare l'articolo 2,
considerando che il regolamento (CEE) n. 3824/92 ha fissato l'elenco dei prezzi e degli importi che devono essere divisi per il coefficiente 1,013088 fissato dal regolamento (CEE) n. 537/93 della Commissione4, modificato dal regolamento (CEE) n. 1331/935, nel quadro del regime di smantellamento automatico dei divari monetari negativi; che a norma dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 3824/92, occorre precisare la riduzione dei prezzi e degli importi che ne deriva per ciascun settore e fissare il valore dei prezzi così ridotti; che, a norma dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 3824/92, il coefficiente di riduzione per il luppolo si applica ai prezzi e agli importi di tale settore a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento del Consiglio che fissa l'aiuto ai produttori;
considerando che, per il raccolto 1992, l'aiuto concesso nel settore del luppolo è stato fissato dal regolamento (CEE) n. 1991/93 del Consiglio6;
considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Art. 1
Gli importi dell'aiuto nel settore del luppolo fissati in ecu dal Consiglio per il raccolto 1992, ridotti a norma dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 3824/92, sono riportati in allegato.
Art. 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Esso si applica a decorrere dal 27 luglio 1993, data di entrata in vigore del regolamento del Consiglio recante fissazione dell'aiuto per il raccolto 1992.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 14 settembre 1993. Per la Commissione René STEICHEN Membro della Commissione