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REGOLAMENTO (CEE) N. 2695/93 DELLA COMMISSIONE del 30 settembre 1993 recante modalità d'applicazione della concessione di una restituzione speciale all'esportazione in taluni paesi terzi nel settore delle carni suine

Testo vigente

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2759/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni suine1, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1249/892, in particolare l'articolo 15, paragrafo 6 e articolo 22,

visto il regolamento (CEE) n. 2768/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, che stabilisce, nel settore delle carni suine, le norme generali per la concessione delle restituzioni all'esportazione e i criteri per la fissazione del loro importo3, in particolare l'articolo 7, paragrafo 3,

considerando che è necessario agevolare la Federazione Russa, l'Ucraina e la Bielorussia nell'acquisto di taluni quantitativi di prodotti nel settore delle carni suine nella Comunità; che, a tal fine, è necessario prevedere la concessione di una restituzione speciale per tali destinazioni purché sian rispettate determinate condizioni;

considerando che, in deroga agli articoli 1 e 2 del regolamento (CEE) n. 1700/84 della Commissione, del 18 giugno 1984, che stabilisce modalità particolari d'applicazione del regime dei titoli di fissazione anticipata della restituzione nel settore delle carni suine4, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2440/895, è necessario prescrivere tassativamente la fissazione anticipata della restituzione ai fini del controllo e aumentare il tasso della cauzione; che è necessario fissare una data limite per il deposito delle richieste dei titoli di fissazione anticipata al fine di accelerare lo svolgimento delle operazioni;

considerando che è opportuno escludere i prodotti che hanno beneficiato dell'aiuto all'ammasso privato di cui al regolamento (CEE) n. 650/93 della Commissione, del 19 marzo 1993, relativo alle condizioni particolari della concessione di aiuto all'ammasso privato nel settore delle carni suine6, dalla concessione della restituzione speciale onde evitare il cumulo ingiustificato di due misure per il medesimo prodotto;

considerando che è opportuno, a causa delle condizioni di bilancio, prevedere la possibilità di sospendere il rilascio dei certificati di fissazione anticipata non appena il quantitativo totale abbia superato le 30 000 t;

considerando che è necessario applicare il periodo di riflessione relativo al rilascio dei titoli di prefissazione, previsto dall'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 1700/84, anche alle spalle a alle parti anteriori e inserire questi due prodotti nelle comunicazioni previste dall'articolo 5, primo trattino dello stesso regolamento;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione delle carni suine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Art. 1

1. Per i prodotti dei codici NC 0203 11 00, 0202 12 19, 0203 19 11, 0203 21 10, 0203 22 19 e 0209 29 11 è concessa una restituzione speciale quando sono rispettate le seguenti condizioni:

  1. a) i prodotti sono esportati per essere immessi al consumo nella Federazione Russa, in Ucraina o in Bielorussia;

  2. b) in deroga all'articolo 1, paragrafo 1 e all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1700/84, l'esportatore deve chiedere, al più tardi entro il 29 ottobre 1993, la fissazione anticipata della restituzione, e il tasso della garanzia relativa ai titoli di fissazione anticipata della restituzione è fissato a 30 ECU/100 kg;

  3. c) i prodotti non hanno beneficiato degli aiuti all'ammasso privato di cui al regolamento (CEE) n. 650/93 della Commissione;

  4. d) la casella 20 della domanda di titolo e di titolo di fissazione anticipata comporta una delle seguenti diciture:

    — «Russia, Ucraina, Bielorussia»

    — «......»;

  5. e) il titolo obbliga ad esportatore verso uno dei paesi di cui alla lettera d);

  6. f) la casella 22 del titolo di fissazione anticipata comporta una delle seguenti diciture:

    — «Restituzione speciale Russia, Ucraina, Bielorussia, regolamento (CEE) n. 2695/93»

    — «......»

2. Le condizioni di cui alle lettere a), b), c) e e) sono esigenze principali ai sensi dell'articolo 20 del regolamento (CEE) n. 2220/85 della Commissione7.

Art. 3

La Commissione può decidere di sospendere il rilascio dei titoli di fissazione anticipata non appena il quantitativi totale per il quale sono stati chiesti i titoli ha raggiunto le 30 000 t.

Qualora il quantitativo dovesse superare 30 000 t, la Commissione può prendere le misure necessarie per garantire il rispetto del quantitativo previsto.

Art. 5

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 30 settembre 1993. Per la Commissione René STEICHEN Membro della Commissione