REGOLAMENTO (CE) N. 3199/93 DELLA COMMISSIONE del 22 novembre 1993 relativo al riconoscimento reciproco dei processi di completa denaturazione dell'alcole ai fini dell'esenzione dall'accisa
Testo vigente
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
vista la direttiva 92/83/CEE del Consiglio, del 19 ottobre 1992, relativa all'armonizzazione delle strutture delle accise sull'alcole e sulle bevande alcoliche1, in particolare l'articolo 27, paragrafo 4,
vista la direttiva 92/12/CEE del Consiglio, del 25 febbraio 1992, relativa al regime generale, alla detenzione, alla circolazione ed ai controlli dei prodotti soggetti ad accisa2, modificata dalla direttiva 92/108/CEE3, in particolare l'articolo 24,
visto il parere del comitato per le accise,
considerando che, a norma dell'articolo 27, paragrafo 1, lettera a) della direttiva 92/83/CEE, gli Stati membri esentano dall'accisa l'alcole completamente denaturato in conformità dei requisiti previsti dagli Stati membri, sempreché tali requisiti siano stati debitamente notificati ed accettati conformemente ai paragrafi 3 e 4 dello stesso articolo;
considerando che sono pervenute alcune obiezioni in merito ai requisiti notificati;
considerando che, di conseguenza, a norma del disposto del paragrafo 4 di detto articolo si deve prendere una decisione conformemente alla procedura di cui all'articolo 24 della direttiva 92/12/CEE,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Art. 1
I denaturanti impiegati in ciascuno Stato membro per la denaturazione completa dell'alcole, conformemente alle disposizioni dell'articolo 27, paragrafo 1, lettera a) della direttiva 92/83/CEE, sono descritti nell'allegato al presente regolamento.
Art. 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 22 novembre 1993. Per la Commissione Christiane SCRIVENER Membro della Commissione