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REGOLAMENTO (CE) N. 3339/93 DELLA COMMISSIONE del 3 dicembre 1993 che modifica il regolamento (CEE) n. 3616/92 recante misure di riconversione per i tabacchi delle varietà Mavra, Tsebelia, Forchheimer Havana II c e ibridi di Geudertheimer

Testo vigente

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il regolamento (CEE) n. 2075/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del tabacco greggio1, in particolare l'articolo 14,

considerando che il regolamento (CEE) n. 3616/92 della Commissione2 prevede un programma di riconversione per le varietà Mavra, Tsebelia, Forchheimer Havana II c e ibridi di Geudertheimer verso altre varietà di tabacco o verso colture agricole diverse dal tabacco; che, a norma dell'articolo 6, paragrafo 1, l'aiuto alla riconversione deve essere pagato entro il 30 settembre dell'anno del raccolto; che è apparso che non sempre tale termine può essere rispettato a causa di difficoltà amministrative; che è quindi opportuno prorogarlo fino al 30 novembre,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Art. 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 3 dicembre 1993. Per la Commissione René STEICHEN Membro della Commissione