REGOLAMENTO (CE) N. 3339/93 DELLA COMMISSIONE del 3 dicembre 1993 che modifica il regolamento (CEE) n. 3616/92 recante misure di riconversione per i tabacchi delle varietà Mavra, Tsebelia, Forchheimer Havana II c e ibridi di Geudertheimer
Testo vigente
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il regolamento (CEE) n. 2075/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del tabacco greggio1, in particolare l'articolo 14,
considerando che il regolamento (CEE) n. 3616/92 della Commissione2 prevede un programma di riconversione per le varietà Mavra, Tsebelia, Forchheimer Havana II c e ibridi di Geudertheimer verso altre varietà di tabacco o verso colture agricole diverse dal tabacco; che, a norma dell'articolo 6, paragrafo 1, l'aiuto alla riconversione deve essere pagato entro il 30 settembre dell'anno del raccolto; che è apparso che non sempre tale termine può essere rispettato a causa di difficoltà amministrative; che è quindi opportuno prorogarlo fino al 30 novembre,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Art. 1
All'articolo 6, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 3616/92, la data del «30 settembre» è sostituita dal «30 novembre».
Art. 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 3 dicembre 1993. Per la Commissione René STEICHEN Membro della Commissione