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REGOLAMENTO (CE) N. 258/94 DELLA COMMISSIONE del 3 febbraio 1994 recante modalità d'applicazione della concessione di una restituzione speciale all'esportazione in taluni paesi terzi nel settore delle carni suine

Testo vigente

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il regolamento (CEE) n. 2759/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni suine1, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1249/892, in particolare l'articolo 15, paragrafo 6 e l'articolo 22,

visto il regolamento (CEE) n. 2768/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, che stabilisce, nel settore delle carni suine, le norme generali per la concessione delle restituzioni all'esportazione e i criteri per la fissazione del loro importo3, in particolare l'articolo 7, paragrafo 3,

considerando che è necessario agevolare la Federazione russa, l'Ucraina e la Bielorussia nell'acquisto di taluni quantitativi di prodotti del settore delle carni suine nella Comunità; che, a tal fine, è necessario prevedere la concessione di una restituzione speciale per tali destinazioni purché siano rispettate determinate condizioni;

considerando che, in deroga agli articoli 1 e 2 del regolamento (CEE) n. 1700/84 della Commissione, del 18 giugno 1984, che stabilisce modalità particolare d'applicazione del regime dei titoli di fissazione anticipata della restituzione nel settore delle carni suine4, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2440/895, è necessario prescrivere tassativamente la fissazione anticipata della restituzione ai fini del controllo e aumentare il tasso della cauzione; che è necessario fissare una data limite per la presentazione delle domande di titolo di fissazione anticipata al fine di accelerare lo svolgimento delle operazioni;

considerando che è opportuno escludere i prodotti che hanno beneficiato dell'aiuto all'ammasso privato di cui al regolamento (CEE) n. 650/93 della Commissione, del 19 marzo 1993, relativo alle condizioni particolari della concessione di aiuti all'ammasso privato nel settore delle carni suine6, della concessione della restituzione speciale onde evitare il cumulo ingiustificato di due misure per il medesimo prodotto;

considerando che, tenuto conto delle restrizioni di bilancio, si devono adottare le misure necessarie per assicurare il rispetto del quantitativo totale di 40 000 t e precisare le norme per la presentazione delle domande di titolo di fissazione anticipata;

considerando che, nell'interesse degli operatori, è opportuno prevedere la possibilità di ritirare la domanda di titolo dopo la fissazione del coefficiente di riduzione;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gesitone delle carni suine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Art. 1

1. Per i prodotti dei codici NC 0203 11 10 e 0203 21 10 è concessa una restituzione speciale quando sono rispettate le seguenti condizioni:

  1. a) i prodotti sono esportati per essere immessi al consumo nella Federazione russa, in Ucraina o in Bielorussia;

  2. b) in deroga all'articolo 1, paragrafo 1 e all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1700/84, l'esportatore deve chiedere la fissazione anticipata della restituzione e il tasso della cauzione relativa ai titoli di fissazione anticipata della restituzione è fissato a 30 ECU/100 kg;

  3. c) i prodotti non hanno beneficiato degli aiuti all'ammasso privato di cui al regolamento (CEE) n. 650/93 della Commissione;

  4. d) la casella 20 della domanda di titolo e di titolo di fissazione anticipata reca una delle seguenti diciture:

    — «Russia, Ucraina, Bielorussia»,

    — «......»;

  5. e) il titolo obbliga ad esportare verso uno dei paesi di cui alla lettera d);

  6. f) la casella 22 del titolo di fissazione anticipata reca una delle seguenti diciture:

    — «Restituzione speciale Russia, Ucraina, Bielorrusia, regolamento (CE) n. 258/94».

    — «......».

2. Le condizioni di cui alle lettere a), b), c) ed e) sono esigenze principali ai sensi dell'articolo 20 del regolamento (CEE) n. 2220/85 della Commissione7.

Art. 3

1. Le domande di titolo di fissazione anticipata di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b) sono presentate alle autorità competenti il lunedì e martedì di ogni settimana.

2. In deroga all'articolo 5, primo trattino del regolamento (CEE) n. 1700/84, gli Stati membri comunicano alla Commissione, il mercoledì di ogni settimana, l'elenco dei titoli di fissazione anticipata delle restituzioni che sono stati richiesti nei due giorni di cui al paragrafo 1, indicando il numero del presente regolamento.

Art. 4

Nel caso in cui il quantitativo totale per il quale sono stati richiesti i titoli di fissazione anticipata raggiunga il limite di 40 000 t, la Commissione può adottare le misure necessarie per assicurare il rispetto del quantitativo previsto e segnatamente:

— decidere di sospendere il rilascio del titoli,

— dichiarare irricevibili le domande presentate a decorrere da una certa data,

— stabilire un coefficiente unico di riduzione dei quantatitivi per i quali sono state presentate domande di titolo a decorrere da una certa data.

Art. 5

Nel caso in cui la Commissione si avvalga della possibilità prevista all'articolo 4, terzo trattino, l'esportatore può ritirare la domanda di titolo entro 10 giorni lavorativi a decorrere dalla pubblicazione del coefficiente unico di riduzione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, qualora l'applicazione di tale coefficiente comporti la fissazione di un quantitativo inferiore a 20 t. La relativa cauzione è immediatamente svincolata.

Art. 6

Il presente regolamento entra in vigore il 14 febbraio 1994.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 3 febbraio 1994. Per la Commissione René STEICHEN Membro della Commissione