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REGOLAMENTO (CE) N. 318/94 DEL CONSIGLIO del 7 febbraio 1994 che abroga il regolamento (CE) n. 317/94 relativo alla revoca di concessioni tariffarie ai sensi dell'articolo 23, paragrafo 2 e dell'articolo 27, paragrafo 3, lettera a) dell'accordo di libero scambio tra la Comunità e l'Austria (Grundig Austria GmbH)

Testo vigente

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

vista la proposta della Commissione,

considerando che l'accordo di libero scambio tra la Comunità economica europea e la Repubblica d'Austria firmato a Bruxelles il 22 luglio 19721 stabilisce, all'articolo 23, paragrafo 1, punto iii), che ogni aiuto pubblico che negli scambi tra Comunità e Austria falsi o minacci di falsare la concorrenza, favorendo talune imprese o talune produzioni, è incompatibile con il suo buon funzionamento, e, all'articolo 27, che, se il comitato misto non raggiunge un accordo nel termine di tre mesi dal giorno in cui è stato adito, la parte contraente interessata può adottare le misure di salvaguardia che ritiene necessarie per rimediare alle serie difficoltà risultanti dalle pratiche di cui trattasi e in particolare può procedere alla revoca di concessioni tariffarie;

considerando che col suo regolamento (CE) n. 317/94 (2), il Consiglio ha ristabilito un diritto del 14 % per gli apparecchi televisivi prodotti dalla Grundig Austria GmbH, onde rimediare alla distorsione di concorrenza e alla conseguente incidenza sugli scambi tra la Comunità e l'Austria provocata dall'aiuto concesso dal consiglio municipale di Vienna nel maggio 1991, e poi nel giugno 1992, a investimenti nello stabilimento che produce tali apparecchi;

considerando che il 21 dicembre la Commissione è stata informata del parziale rimborso, da parte della Grundig Austria GmbH al comune di Vienna, di detto aiuto, per un totale di 67 milioni di scellini austriaci, importo corrispondente all'aiuto considerato incompatibile con l'articolo 23 dell'accordo di libero scambio;

considerando che un tale rimborso ha come effetto che l'aiuto in questione non provoca più distorsioni della concorrenza, con conseguente incidenza sugli scambi, incompatibili con l'accordo,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Art. 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, addì 7 febbraio 1994. Per il Consiglio Il Presidente Th. PANGALOS (2) Vedi pagina 18 della presente Gazzetta ufficiale.