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REGOLAMENTO (CE) N. 787/94 DEL CONSIGLIO del 29 marzo 1994 che istituisce misure particolari a favore dei produttori colpiti dalla siccità del 1992/1993 in Portogallo

Testo vigente

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

vista la proposta della Commissione1,

visto il parere del Parlamento europeo (2),

considerando che, nel periodo dall'autunno 1991 alla primavera 1992, il Portogallo è stato colpito da una forte siccità che ha provocato, da un lato, la perdita della quasi totalità del raccolto di cereali in alcune regioni e dall'altro costi supplementari particolarmente elevati per l'alimentazione del bestiame bovino, ovino, caprino ed equino in determinate regioni; che, al fine di attenuare la perdita di reddito che ne è derivata per i produttori interessati, sono stati previsti regimi di aiuto specifici;

considerando che in alcune regioni la siccità è continuata fino alla privamera 1993, con la stesse conseguenze economiche per i produttori di cereali e per gli allevatori; che occorre pertanto prevedere misure di aiuto specifiche comparabili a quelle adottate con il regolamento (CEE) n. 3311/92 del Consiglio, del 9 novembre 1992, che istituisce misure particolari a favore dei produttori colpiti dalla siccità del 1991/1992 in Portogallo3;

considerando che le conseguenze economiche della siccità rischiano di rallentare il processo d'integrazione del settore agricolo portoghese nelle organizzazioni comuni di mercato; che, al fine di sostenere lo sforzo compiuto dal Portogallo per far fronte alle difficoltà incontrate, occorre prevedere la partecipazione del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG), sezione garanzia, al finanziamento degli aiuti in questione, nei limiti degli importi iscritti nel bilancio generale delle Comunità europee per il finaziamento delle misure previste dal regolamento (CEE) n. 3311/92 e riportati a tal fine dall'esercizio 1993 all'esercizio 1994;

considerando inoltre che è opportuno mantenere l'autorizzazione per la Repubblica portoghese a concedere un aiuto, a carico del bilancio nazionale, ai detentori di cavalli nelle regioni più colpite dalla siccità,

TITOLO I Misure a favore dei produttori di cereali

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Art. 1

1. La Repubblica portoghese è autorizzata a concedere un aiuto speciale ai produttori di frumento tenero, di orzo, di segala e di triticale particolarmente colpiti dalla siccità che ha infierito in Portogallo nel periodo dall'autunno 1992 alla primavera 1993 nelle regioni di cui all'allegato I.

2. Sono considerati particolarmente colpiti i produttori di cereali che nel 1993 hanno ottenuto, nella loro azienda, una media per ettaro inferiore a 1 000 chilogrammi di frumento tenero, a 850 chilogrammi d'orzo e di triticale ed a 650 chilogrammi di segala.

Art. 2

Possono beneficiare dell'aiuto i produttori che hanno presentato una dichiarazione di coltivazione nell'ambito del regime di aiuto speciale previsto dal regolamento (CEE) n. 3653/90 del Consiglio, dell'11 dicembre 1990, recante disposizioni transitorie relative all'organizzazione comune del mercato dei cereali e del riso in Portogallo4 nonché, in casi debitamente giustificati, gli altri produttori che possano comprovare danni alle loro colture di cereali.

Art. 3

1. L'importo dell'aiuto è pari a:

— ECU 215 per ettaro per i produttori che non hanno ottenuto alcuna produzione di cereali dalle superfici indicate nella dichiarazione di coltivazione di cui all'articolo 2;

— ECU 170 per ettaro per gli altri produttori.

2. Gli importi indicati al paragrafo 1 sono diminuiti dei pagamenti compensativi concessi in applicazione del regolamento (CEE) n. 1765/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, che istituisce un regime di sostegno a favore dei coltivatori di taluni seminativi5.

Art. 4

All'occorenza le modalità d'applicazione del presente titolo e in particolare quelle concernenti i controlli sono stabilite secondo la procedura prevista dall'articolo 23 del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali6.

TITOLO II Misure a favore degli allevatori di bestiame

Art. 5

La Repubblica portoghese è autorizzata a concedere un aiuto speciale ai produttori che detengano vacche nutrici, vacche da latte, pecore o capre nelle regioni colpite dalla siccità che ha infierito in Portogallo nel periodo dall'autunno 1992 alla primavera 1993 e che hanno mantenuto la mandria almeno fino al 31 dicembre 1993. Ai fini del presente regolamento:

— le regioni particolarmente colpite sono quelle elencate nell'allegato II;

— le regioni gravemente colpite sono quelle elencate nell'allegato III.

Art. 6

In caso di applicazione dell'articolo 5, può essere concesso un aiuto ai produttori detentori di vacche nutrici che abbiano beneficiato nel 1992 del premio per il mantenimento delle vacche nutrici istituito dal regolamento (CEE) n. 2066/927. Se il numero di vacche nutrici detenuto alla data del 1o settembre 1993:

— è pari a quello per cui il premio è stato concesso nella campagna 1992, l'aiuto può essere accordato al massimo per detto numero di capi;

— è inferiore a quello per cui il premio è stato concesso nella campagna 1992, viene preso in considerazione questo numero inferiore;

— è superiore a quello per cui il premio è stato concesso nella campagna 1992, viene preso in considerazione questo numero superiore, a condizione che gli animali fossero già detenuti alla data del 1o gennaio 1993 e con riserva di un adeguato controllo da parte delle autorità competenti.

Può essere altresì concesso un aiuto ai produttori detentori di vacche nutrici citati all'articolo 5 i quali, non avendo beneficiato del premio per il mantenimento delle vacche nutrici nella campagna 1992, possono dimostrare, in modo giudicato soddisfacente dalle autorità competenti, di aver effettivamente detenuto vacche nutrici che possono essere ammesse al beneficio del premio a norma del regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine8, almeno nel periodo compreso tra il 1o gennaio ed il 1o settembre 1993. L'aiuto può essere concesso al massimo per questo numero di vacche nutrici.

Art. 7

In caso di applicazione dell'articolo 5, può essere concesso un aiuto ai produttori che pratichino la consegna o la vendita diretta di latte o di prodotti lattiero-caseari ed il cui quantitativo di riferimento indivicuale, menzionato all'articolo 5 quater del regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari9, sia pari o inferiore a 120 000 chilogrammi.

L'aiuto è concesso unicamente ai produttori delle regioni particolarmente colpite di cui all'articolo 5, secondo comma, i quali possano dimostrare, in modo giudicato soddisfacente dalle autorità competenti, di aver effettivamente detenuto vacche da latte almeno durante il periodo compreso tra il 1o gennaio e il 1o settembre 1993.

L'aiuto può essere concesso al massimo per questo numero di vacche da latte. In ogni caso, il numero delle vacche da latte che possono essere prese in considerazione ai fini del calcolo dell'aiuto non deve essere superiore a 17 per produttore, né al numero totale di vacche da latte che hanno beneficiato dell'aiuto a norma del regolamento (CEE) n. 3311/92.

Art. 8

In caso di applicazione dell'articolo 5, può essere concesso un aiuto ai produttori detentori di pecore o capre che abbiano beneficiato del premio di cui all'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 3013/89 del Consiglio, del 25 settembre 1989, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni ovine e caprine10, per la campagna 1993. L'aiuto può essere concesso al massimo per il numero di pecore o di capre ammissibili al premio, con riserva di adeguato controllo ad opera delle autorità competenti.

Art. 9

1. L'importo dell'aiuto non può superare:

  1. a) per le regioni particolarmente colpite: ECU 145 per vacca nutrice, ECU 14,5 per pecora o per capra e ECU 75 per vacca da latte;

  2. b) per le regioni gravemente colpite: ECU 60 per vacca nutrice e ECU 6 per pecora o per capra.

2. Qualora gli animali non siano stati presenti nelle regioni di cui all'articolo 5 durante tutto il periodo compreso tra il 1o gennaio e il 1o maggio 1993, gli importi massimi di cui al paragrafo 1 del presente articolo sono ridotti proporzionalmente al periodo di presenza.

Art. 11

A complemento dell'aiuto speciale per la siccità, la Repubblica portoghese è autorizzata a concedere nelle regioni particolarmente colpite, a carico del bilancio nazionale, un aiuto non superiore a ECU 110 per ogni riproduttrice della specie equina di oltre dodici mesi di età.