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REGOLAMENTO (CE) N. 1264/94 DEL CONSIGLIO del 30 maggio 1994 che vieta di accogliere le richieste delle autorità di Haiti relative a contratti e a transazioni la cui esecuzione ha risentito delle misure imposte o derivanti dalle risoluzioni 917 (1994), 841 (1993), 873 (1993) e 875 (1993) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite

Testo vigente

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli l'articoli 73 A e 228 A,

vista la decisione 94/315/PESC del Consiglio, del 30 maggio 1994, relativa alla posizione comune definita sulla base dell'articolo J.2 del trattato sull'Unione europea, concernente la riduzione delle relazioni economiche con Haiti (1),

vista la proposta della Commissione,

considerando che, a norma del regolamento (CEE) n. 1608/93 del Consiglio, del 24 giugno 1993, che istituisce un embargo in relazione a determinati scambi tra la Comunità economica europea e Haiti2, del regolamento (CEE) n. 3028/93 del Consiglio, del 28 ottobre 1993, che revoca la sospensione dell'embargo su determinati scambi commerciali tra la Comunità economica europea e Haiti, e che modifica il regolamento (CEE) n. 1608/93 che istituisce detto embargo3 e del regolamento (CEE) n. 1263/94 del Consiglio, del 30 maggio 1994, che sospende determinate relazioni economiche e finanziarie con Haiti (4), la Comunità ha preso misure volte a sospendere determinate relazioni economiche e finanziarie con Haiti;

considerando che, in seguito a dette misure, gli operatori economici della Comunità e dei paesi terzi rischiano di ricevere richieste, da parte delle autorità di Haiti, in ordine all'esecuzione di contratti o transazioni oggetto delle risoluzioni 917 (1994), 841 (1993), 873 (1993) e 875 (1993) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite;

considerando che, a norma del paragrafo 11 della risoluzione 917 (1994), tutti gli Stati devono impedire che vengano soddisfatte dette richieste delle autorità di Haiti;

considerando che occorre pertanto tutelare, in modo permanente, gli operatori economici contro tali richieste e impedire che le autorità di Haiti ottengano un risarcimento per gli effetti negativi dell'embargo;

considerando che, secondo la Comunità, nel decidere se ridurre o abrogare le misure prese contro le autorità di Haiti si deve tener conto, in particolare, dell'eventuale inosservanza del paragrafo 11 della risoluzione 917 (1994) da parte di dette autorità,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Art. 1

Ai fini del presente regolamento:

1. per «contratto o transazione» s'intende qualsiasi transazione, indipendentemente dalla forma e dalla legge ad essa applicabile, comprendente uno o più contratti o obblighi analoghi che vincolino parti identiche o meno; in tale contesto, il termine «contratto» include qualsiasi garanzia e controgaranzia finanziaria e qualsiasi credito, anche giuridicamente indipendente, nonché qualsiasi disposizione annessa derivante da una siffatta transazione o ad essa correlata;

2. per «richiesta» s'intende qualsiasi richiesta, sotto forma contenziosa o meno, presentata anteriormente o posteriormente alla data di entrata in vigore del presente regolamento e che si collega all'esecuzione di un contratto o di una transazione, in particolare:

  1. a) una richiesta volta ad ottenere l'adempimento di un obbligo derivante da un contratto o da una transazione o che ad essi si collega;

  2. b) una richiesta volta ad ottenere la proroga o il pagamento di una garanzia o di una controgaranzia finanziaria, indipendentemente dalla sua forma;

  3. c) una richiesta di indennizzo per un contratto o una transazione;

  4. d) una domanda riconvenzionale;

  5. e) una richiesta volta ad ottenere, anche mediante exequatur, il riconoscimento o l'esecuzione di una sentenza, di un lodo arbitrale o di una decisione equivalente, indipendentemente dal luogo in cui sono stati pronunziati;

3. per «misure decise ai sensi della risoluzione 917 (1994) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite e delle risoluzioni collegate» s'intendono le misure prese dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, dalle Comunità europee o da Stati, paesi o organizzazioni internazionali in applicazione di, in relazione a o in conformità delle decisioni pertinenti del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite oppure le azioni autorizzate dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite nel quadro della sospensione di determinate relazioni finanziarie ed economiche con Haiti;

4.

per «persona fisica o giuridica di Haiti» s'intendono:

  1. a) le autorità di Haiti;

  2. b) i cittadini di Haiti;

  3. c) qualsiasi persona giuridica avente la sede sociale o l'ufficio principale ad Haiti;

  4. d) qualsiasi persona giuridica controllata, direttamente o indirettamente, da una o più delle persone sopra menzionate;

  5. e) qualsiasi persona che avanzi richieste per il tramite o a beneficio di una delle persone fisiche o giuridiche di cui alle lettere a), b), c) e d).

Fatto salvo l'articolo 2, si considera che l'esecuzione di un contratto o di una transazione ha risentito delle misure decise a norma della risoluzione 917 (1994) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite e delle risoluzioni collegate se l'esistenza o il contenuto della richiesta derivano, direttamente o indirettamente, da queste misure.

Art. 2

1.

È vietato soddisfare o prendere misure per accogliere una richiesta presentata da:

  1. a) una persona fisica o giuridica di Haiti o che operi attraverso una persona fisica o giuridica di Haiti;

  2. b) una persona fisica o giuridica che operi, direttamente o indirettamente, per conto o a vantaggio di una o più persone fisiche o giuridiche di Haiti;

  3. c) una persona fisica o giuridica che benefici di un trasferimento di diritti o che avanzi richieste attraverso o a nome di una o più persone fisiche o giuridiche di Haiti;

  4. d) una qualsiasi delle persone fisiche o giuridiche di cui al paragrafo 11 della risoluzione 917 (1994) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite;

  5. e) qualsiasi persona fisica o giuridica che avanzi richieste derivanti dal o collegate con il pagamento di una garanzia o controgaranzia finanziaria a una o più delle suddette persone fisiche o giuridiche,

nel quadro di o in relazione a un contratto o una transazione la cui esecuzione ha risentito, direttamente o indirettamente, interamente o in parte, delle misure decise ai sensi della risoluzione 917 (1994) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite e delle risoluzioni collegate.

2. Il divieto di cui al paragrafo 1 si applica sul territorio della Comunità nonché ai cittadini degli Stati membri e a tutte le persone giuridiche registrate o costituite a norma della legislazione di uno Stato membro.

Art. 3

Fatte salve le misure decise a norma della risoluzione 917 (1994) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite e delle risoluzioni collegate, l'articolo 2 non si applica:

  1. a) alle richieste riguardanti contratti o transazioni, fatta eccezione per le garanzie e le controgaranzie finanziarie per le quali le persone fisiche o giuridiche menzionate in detto articolo dimostrano, dinanzi a una giurisdizione di uno Stato membro, che la richiesta è stata accolta dalle parti anteriormente all'adozione delle misure decise a norma della risoluzione 917 (1994) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite e delle risoluzioni collegate e che queste misure non hanno avuto alcuna incidenza sull'esistenza o sul contenuto della richiesta;

  2. b) alle richieste di pagamento a titolo di un contratto di assicurazione per un fatto avvenuto prima dell'adozione delle misure di cui all'articolo 2 o di un contratto di assicurazione in uno Stato membro in cui tale contratto sia obbligatorio per legge;

  3. c) alle richieste di pagamento di somme versate su un conto bloccato in base alle misure di cui all'articolo 2, purché detto pagamento non riguardi somme pagate a titolo di garanzia dei contratti contemplati in detto articolo;

  4. d) alle richieste riguardanti contratti di lavoro soggetti alla legislazione degli Stati membri;

  5. e) alle richieste di pagamento per merci per le quali le persone fisiche o giuridiche di cui all'articolo 2 dimostrano dinanzi a un tribunale di uno Stato membro che sono state esportate anteriormente all'adozione delle misure decise a norma della risoluzione 917 (1994) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite e delle risoluzioni collegate e che queste misure non hanno avuto alcuna incidenza sull'esistenza o sul contenuto della richiesta;

  6. f) alle richieste relative a somme per le quali le persone fisiche o giuridiche di cui all'articolo 2 dimostrano dinanzi a un tribunale di uno Stato membro che sono dovute in base a un prestito contratto anteriormente all'adozione delle misure decise a norma della risoluzione 917 (1994) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite e delle risoluzioni collegate e che queste misure non hanno avuto alcuna incidenza sull'esistenza o sul contenuto della richiesta,

a condizione che la richiesta non comprenda un importo sotto forma di interessi, indennizzo o altro per compensare la mancata esecuzione in conformità del contratto o della transazione in questione a seguito di dette misure.

Art. 4

In ogni procedura volta ad accogliere una richiesta, l'onere della prova che l'accoglimento della richiesta non è vietato dell'articolo 2 incombe alla persona che persegue detto accoglimento.

Art. 5

Ciascuno Stato membro determina le sanzioni da applicare in caso di infrazione alle disposizioni del presente regolamento.

Art. 6

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, addì 30 maggio 1994. Per il Consiglio Il Presidente G. MORAITIS (1) Vedasi pagina 10 della presente Gazzetta ufficiale.