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REGOLAMENTO (CE) N. 1342/94 DELLA COMMISSIONE del 10 giugno 1994 che modifica il regolamento (CEE) n. 2839/93 relativo alla vendita speciale di burro di intervento a fini di esportazione nelle Repubbliche risultanti dalla dissoluzione dell'Unione sovietica

Testo vigente

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari1, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 230/942, in particolare l'articolo 6, paragrafo 7,

considerando che il regolamento (CEE) n. 2839/93 della Commissione, del 18 ottobre 1993, relativo alla vendita speciale di burro di intervento a fini di esportazione nelle Repubbliche risultanti dalla dissoluzione dell'Unione sovietica3, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1114/944, prevede, in deroga all'articolo 3 del protocollo sulle materie grasse del latte nel quadro dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) che si può procedere alla vendita di burro a tali Repubbliche a prezzi inferiori al prezzo minimo GATT, limitatamente ad un quantitativo massimo di 66 500 tonnellate, con una ripartizione per Stato membro; che si procede a tali vendite nell'ambito di una gara, per la quale l'ultimo termine di presentazione delle offerte scade il 24 maggio 1994; che le formalità doganali di immissione in consumo nelle suddette Repubbliche devono essere espletate entro il 31 agosto 1994, per poter rispettare i termini fissati dalla suddetta deroga;

considerando che il comitato del protocollo riguardante i grassi del latte, che agisce nel quadro del GATT, ha deciso di sospendere fino al 4 maggio 1995 i prezzi minimi GATT per il burro e il burro concentrato, di cui all'articolo 3.2 (b) dello stesso protocollo; che, di conseguenza, è opportuno modificare i termini di cui agli articoli 2 e 8 del regolamento (CEE) n. 2839/93 e sopprimere il quantitativo massimo e la ripartizione per Stato membro ivi previsti all'articolo 1, per permettere di continuare le vendite di burro di una determinata età acquistato conformemente all'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 804/68, per l'esportazione nelle Repubbliche nate dallo scioglimento dell'Unione sovietica;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Art. 1

Il regolamento (CEE) n. 2839/93 è modificato come segue:

1.

all'articolo 1, il testo del paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1. Si procede, alle condizioni previste dal presente regolamento, alla vendita di burro avente un tenore di materia grassa uguale o superiore all'82 %, acquistato in conformità dell'articolo 6, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 804/68, entrato in magazzino anteriormente al 1o luglio 1991.»;

2. all'articolo 2, paragrafi 1 e 4, la data del «24 maggio 1994» è sostituita dal «24 gennaio 1995»;

3. all'articolo 8, paragrafo 3, la data del «31 agosto 1994» è sostituita dal «4 maggio 1995»;

4. l'allegato è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

Art. 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 10 giugno 1994. Per la Commissione René STEICHEN Membro della Commissione