REGOLAMENTO (CE) N. 2266/94 DELLA COMMISSIONE del 20 settembre 1994 relativo alla fornitura gratuita alla Georgia, all'Armenia ed all'Azerbaigian di farina di frumento tenero conformemente al regolamento (CE) n. 1999/94 del Consiglio
Testo vigente
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il regolamento (CE) n. 1999/94 del Consiglio, del 27 luglio 1994, relativo ad azioni di fornitura gratuita di prodotti agricoli destinati alle popolazioni della Georgia, dell'Armenia, dell'Azerbaigian, del Kirghizistan e del Tagikistan1, in particolare l'articolo 4,
considerando che il regolamento (CE) n. 2065/94 della Commissione, del 16 agosto 19942, ha stabilito le disposizioni applicabili per la fornitura di prodotti agricoli non disponibili all'intervento ma appartenenti allo stesso gruppo di prodotti previsto dal regolamento (CE) n. 1999/94; che occorre indire una gara per la fornitura di 15 000 tonnellate di farina di frumento tenero a destinazione della Georgia, dell'Armenia e dell'Azerbaigian;
considerando che, tenuto conto delle difficoltà attuali esistenti in queste repubbliche e dei problemi specifici di inoltro dell'aiuto in tali regioni, è opportuno organizzare la fornitura dei prodotti summenzionati come un'azione unica, per la quale l'insieme della fornitura sarà attribuita ad un solo aggiudicatario;
considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Art. 1
1. In applicazione dell'articolo 2, paragrafi 1 e 2 del regolamento (CE) n. 2065/94, è indetta una gara per le spese occasionate dalla fornitura di 15 000 tonnellate (peso netto) di farina di frumento tenero, secondo quanto indicato nell'allegato I.
2. Le spese si riferiscono alla presa in consegna, in uno dei porti previsti all'articolo 2, paragrafo 2, della farina, fob stiva di nave marittima, ed al trasporto della stessa con mezzi di trasporto adeguati sino ai luoghi di destinazione ed entro i termini specificati nell'allegato I.
3. La farina sarà tenuta a disposizione per l'imbarco alle date seguenti:
— 5 000 tonnellate a partire dal 21 ottobre 1994;
— 5 000 tonnellate a partire dal 28 ottobre 1994;
— 5 000 tonnellate a partire dal 4 novembre 1994.
Art. 2
1.
Conformemente all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 2065/94 le offerte dovranno essere presentate all'indirizzo seguente:
Commissione delle Comunità europee
Divisione VI/G.2
Ufficio 10/05
rue de la Loi, 120
B-1049 Bruxelles
Il termine per la presentazione delle offerte scade il 28 settembre 1994 alle ore 12,00 (ora di Bruxelles).
2. L'offerta verte sulla fornitura della totalità dei quantitativi precisati all'articolo 1, paragrafo 3. In deroga all'articolo 6, paragrafo 1, punto d)1 del regolamento (CE) n. 2065/94, l'offerta deve precisare l'importo globale in ecu richiesto per la totalità della fornitura e l'importo in ecu per tonnellata offerto per ogni destinazione, in partenza da ciascuno dei porti seguenti:
— Rouen,
— Gent,
— Rotterdam,
— Venezia (Porto Marghera).
3. In deroga all'importo di cui all'articolo 6, paragrafo 1, punto f) del regolamento (CE) n. 2065/94, la cauzione di gara è fissata a 20 ECU/t di farina.
4. La cauzione di cui all'articolo 12, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 2065/94 è fissata a 280 ECU/t di farina, da costituirsi in moneta nazionale.
5. Le cauzioni di cui ai paragrafi 3 e 4 devono essere costituite in favore della Commissione.
Art. 3
Il certificato di presa in consegna, menzionato all'articolo 10, paragrafo 1, lettera a) del regolamento (CE) n. 2065/94, dev'essere emesso nei luoghi e dalle autorità previste nell'allegato II, conformente al facsimile riprodotto nell'allegato III.
Art. 4
Per il pagamento previsto all'articolo 13 del regolamento (CE) n. 2065/94, l'organismo d'intervento dello Stato membro nel quale è situato il porto d'imbarco ove viene effettuata la presa in consegna rilascia un certificato attestante il prelievo totale delle quantità per ogni destinazione, dopo il completamento di tale operazione.
Art. 5
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 20 settembre 1994. Per la Commissione René STEICHEN Membro della Commissione