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REGOLAMENTO (CE) N. 2921/94 DELLA COMMISSIONE del 30 novembre 1994 che modifica il regolamento (CE) n. 1083/94 relativo alla vendita, sul mercato interno portoghese, di 250 000 tonnellate di granturco detenute dall'organismo d'intervento portoghese

Testo vigente

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali1, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1866/942, in particolare l'articolo 5,

visto il regolamento (CE) n. 3670/93 del Consiglio, del 22 dicembre 1993, relativo al regime particolare d'importazione di granturco in Portogallo3, in particolare l'articolo 3, paragrafo 2,

considerando che il regolamento (CE) n. 1083/94 della Commissione, del 10 maggio 1994, relativo alla vendita, sul mercato interno portoghese, di 250 000 tonnellate di granturco detenute dall'organismo d'intervento portoghese4, ha previsto la vendita del terzo lotto di 120 000 tonnellate entro il 2 dicembre 1994; che, tenendo conto delle condizioni di approvvigionamento in granturco del mercato portoghese e facendo seguito alla domanda delle autorità portoghesi, si ravvisa l'opportunità di modificare il termine per la prima presentazione delle domande relative a tale lotto, onde evitare perturbazioni di tale mercato;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Art. 1

All'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1083/94, il testo del paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3. Il primo termine di presentazione delle domande relative al terzo scaglione di 120 000 tonnellate scade alle ore 12 (ora di Bruxelles) del 16 dicembre 1994. I termini successivi sono stabiliti dall'INGA fino all'esaurimento dei quantitativi da vendere.»

Art. 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 30 novembre 1994. Per la Commissione René STEICHEN Membro della Commissione