REGOLAMENTO (CE) N. 3078/94 DELLA COMMISSIONE del 16 dicembre 1994 che modifica il regolamento (CE) n. 2065/94 recante disposizioni applicabili alla fornitura gratuita di prodotti agricoli provenienti dalle scorte di intervento, destinati alla Georgia, all'Armenia, all'Azerbaigian, al Kirghizistan ed al Tagikistan, prevista dal regolamento (CE) n. 1999/94 del Consiglio
Testo vigente
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il regolamento (CE) n. 1999/94 del Consiglio, del 27 luglio 1994, relativo ad azioni di fornitura gratuita di prodotti agricoli destinati alla popolazioni della Georgia, dell'Armenia, dell'Azerbaigian, del Kirghizistan, del Tagikistan e della Moldavia1, modificato dal regolamento (CE) n. 2621/942, in particolare l'articolo 4,
considerando che il regolamento (CE) n. 2621/94 ha incluso la Moldavia tra i paesi beneficiari delle forniture gratuite; che è necessario estendere a tale paese le modalità di applicazione stabilite dal regolamento (CE) n. 2065/94 della Commissione3;
considerando che, in base all'esperienza acquisita, sono necessari alcuni adattamenti tecnici per migliorare le procedure di gara ed evitare inutili oneri per gli operatori, che incidono sui prezzi offerti;
considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere dei comitati di gestione congiunti,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Art. 1
Il regolamento (CE) n. 2065/94 è così modificato:
1. Nel titolo le parole «e del Tagikistan» sono sostituite dalle parole «del Tagikistan e della Moldavia».
2.
L'articolo 1 è sostituito dal seguente:
Per l'esecuzione della fornitura gratuita di prodotti agricoli giacenti all'intervento o di prodotti appartenenti allo stesso gruppo di merci, destinati alla Georgia, all'Armenia, all'Azerbaigian, al Kirghizistan, al Tagikistan e alla Moldavia, a norma del regolamento (CE) n. 1999/94, si applicano le disposizioni del presente regolamento, fatte salve le norme complementari eventualmente adottate per forniture specifiche.»
3.
L'articolo 6, paragrafo 1 è così modificato:
a) alla lettera d), il punto 1 è sostiuito dal seguente:
b) alla lettera d), è aggiunto il seguente punto 6):
c) le lettere f) e g) sono sostituite dalle seguenti:
g) è corredata dell'originale dell'impegno scritto dell'istituto finanziario che costituirà la cauzione di fornitura prevista all'articolo 8 del presente regolamento;
d) è aggiunta la seguente lettera h):
«1) l'importo o gli importi globali, espressi in ecu, per l'intera fornitura o per una partita (peso netto) e l'importo in ecu per tonnellata (peso lordo) offerti per ciascuna destinazione, tenendo conto dei vari punti di partenza possibili;»; «6) qualora siano già state realizzate operazioni analoghe per le stesse destinazioni, indica la quantità in tonnellate e i prodotti inviati;»; «f) è corredata della prova che l'offerente ha costituito, per ogni partita, una cauzione di gara conformemente all'articolo 8, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2220/85 della Commissione (4)(), in moneta nazionale, per l'importo unitario per tonnellata indicato nel bando di gara, a favore dell'organismo designato nel medesimo bando. Tale prova è costituita dall'originale del documento emesso dall'istituto finanziario che rilascia la cauzione. La durata della cauzione deve essere di almeno due mesi, rinnovabile automaticamente; »;
«h) è revocabile solo dopo almeno quindici gironi dalla scadenza del termine per la presentazione delle offerte.»
4.
L'articolo 8 è sostituito dal seguente:
«Articolo 8
1. Per una fornitura conforme alle disposizioni dell'articolo 2, paragrafo 2, almeno cinque giorni lavorativi prima del ritiro l'aggiudicatario costituisce una cauzione di fornitura a favore dell'organismo di intervento designato o della commissione, conformemente all'articolo 8, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2220/85, per i quantitativi da prelevare per ciascuna nave o per ciascuna destinazione.
2. Per una fornitura conforme alle disposizioni dell'articolo 2, paragrafo 3, entro cinque giorni lavorativi dalla notificazione dell'aggiudicazione di cui all'articolo 7, l'aggiudicatario costituisce una cauzione di fornitura conformemente all'articolo 8, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2220/85 a favore dell'organismo di intervento designato o della Commissione.
3. La prova dell'avvenuta costituzione delle cauzioni di cui ai paragrafi 1 e 2 è rappresentata dall'originale del documento emesso dall'istituto finanziario che rilascia la cauzione. Le cauzioni sono costituite in moneta nazionale.
4. L'importo della cauzione è fissato in ciascun bando di gara.»
5.
L'articolo 10, paragrafo 1 è così modificato:
a) alla lettera a) è aggiunto il seguente trattino:
b) alla lettera b), è aggiunto il seguente trattino:
«- dal certificato di conformità di cui all'articolo 11, paragrafo 2;»;
«- dal certificato di analisi fornito dall'organismo di intervento in osservanza del disposto dell'articolo 11, paragrafo 1.»
6.
L'articolo 12 è così modificato:
a) al paragrafo 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
b) il paragrafo 6 è sostituito dal seguente:
«b) la costituzione della cauzione di fornitura di cui al paragrafo 2 entro i termini previsti dall'articolo 8;»;
«6. La cauzione di fornitura è svincolata dopo che l'aggiudicatario abbia provato di aver adempiuto ai suoi obblighi presentando i documenti di cui all'articolo 10, paragrafo 1, lettere a) o b).»
7.
L'articolo 13 è sostituito dal seguente:
«Articolo 13
Ai fini dell'applicazione dell'articolo 2, paragrafo dell'articolo 2, paragrafo 2, la somma da versare è stabilita moltiplicando gli importi unitari di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera d), punto 1), per i quantitativi lordi effettivamente presi in consegna per un dato prodotto, una data destinazione e per un dato termine di consegna. Tale somma è versata all'aggiudicatario, su presentazione del certificato di ritiro emesso dall'organismo di intervneto dello Stato membro sul cui territorio è situato il luogo di carico, e previa costituzione di una cauzione di importo equivalente all'importo così calcolato, a favore dell'organismo di intervento o della Commissione.»
Art. 2
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 16 dicembre 1994. Per la Commissione René STEICHEN Membro della Commissione (4)() GU n. L 205 del 3. 8. 1985, pag. 5.