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REGOLAMENTO (CECA, CE, EURATOM) N. 3163/94 DEL CONSIGLIO del 19 dicembre 1994 che modifica il regolamento (Euratom, CECA, CEE) n. 549/69 che stabilisce le categorie di funzionari ed agenti delle Comunità europee ai quali si applicano le disposizioni dell'articolo 12, dell'articolo 13, secondo comma e dell'articolo 14 del protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità

Testo vigente

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce un Consiglio unico e una Commissione unica delle Comunità europee, in particolare l'articolo 28, primo comma,

visto il protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee, in particolare l'articolo 16,

vista la proposta della Commissione1,

visto il parere del Parlamento europeo2,

visto il parere della Corte dei conti3,

visto il parere della Corte di giustizia (4),

considerando che è opportuno estendere al Fondo europeo per gli investimenti l'applicazione del regolamento (Euratom, CECA, CEE) n. 549/69 del Consiglio, del 25 marzo 1969, che stabilisce le categorie di funzionari ed agenti delle Comunità europee ai quali si applicano le disposizioni dell'articolo 12, dell'articolo 13, secondo comma e dell'articolo 14 del protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità5, per garantire che i membri degli organi del Fondo europeo per gli investimenti ed il personale del Fondo, considerate le loro funzioni, le loro responsabilità, la loro situazione particolare, possano usufruire degli stessi privilegi, immunità e agevolazioni,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Art. 1

Nel regolamento (Euratom, CECA, CEE) n. 549/69 è aggiunto il seguente articolo:

«Articolo 4 ter I privilegi e le immunità di cui all'articolo 12, all'articolo 13, secondo comma e all'articolo 14 del protocollo si applicano, alle stesse condizioni ed entro gli stessi limiti di cui agli articoli 1, 2 e 3 del presente regolamento:

— ai membri degli organi del Fondo europeo per gli investimenti nell'esercizio delle loro funzioni,

— al personale del Fondo europeo per gli investimenti, e

— ai beneficiari di pensioni di invalidità, anzianità e reversibilità versate dal Fondo europeo per gli investimenti.»

Art. 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, addì 19 dicembre 1994. Per il Consiglio Il Presidente K. KINKEL (4) Parere reso il 7 ottobre 1994 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).