REGOLAMENTO (CE) N. 3383/94 DEL CONSIGLIO del 19 dicembre 1994 relativo ad alcune procedure di applicazione dell'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Bulgaria, dall'altra
Testo vigente
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 113,
vista la proposta della Commissione,
considerando che l'8 marzo 1993 è stato firmato a Bruxelles un accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Bulgaria, dall'altra, in appresso denominato «accordo»;
considerando che, in attesa dell'entrata in vigore dell'accordo europeo, le disposizioni di quest'ultimo in merito al commercio e alle questioni connesse sono state messe in vigore, a decorrere dal 31 dicembre 1993, da un accordo interinale sul commercio e sulle questioni connesse tra la Comunità economica europea e la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, da una parte, e la Repubblica di Bulgaria, dall'altra, firmato a Bruxelles l'8 marzo 19931;
considerando che, in seguito alle conclusioni del Consiglio europeo di Copenaghen del 21 e 22 giugno 1993 in merito a nuove concessioni commerciali a favore dei paesi dell'Europa centrale e orientale, il 20 dicembre 19932 è stato concluso un protocollo aggiuntivo all'accordo interinale tra la Comunità europea e la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, da una parte, e la Repubblica di Bulgaria, dall'altra;
considerando che occorre stabilire le modalità di applicazione di alcune disposizioni dell'accordo;
considerando che, per quanto riguarda le misure di protezione commerciale, occorre, nella misura in cui ciò è richiesto dalle disposizioni dell'accordo, stabilire le disposizioni specifiche relative alle norme generali previste, in particolare, dal regolamento (CE) n. 518/94 del Consiglio, del 7 marzo 1994, relativo al regime comune applicabile alle importazioni3, e dal regolamento (CE) n. 521/94 del Consiglio, del 7 marzo 1994, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping o di sovvenzioni da parte di paesi terzi non membri della Comunità europea4;
considerando che, nell'esaminare l'opportunità di adottare una misura di salvaguardia, si dovrà tener conto degli impegni stabiliti nell'accordo;
considerando che si applicano anche le procedure relative alle clausole di salvaguardia previste dal trattato che istituisce la Comunità europea;
considerando che sono state stabilite norme specifiche per quanto riguarda le misure di salvaguardia per i prodotti tessili, oggetto del protocollo n. 1 dell'accordo;
considerando che occorre introdurre alcune procedure specifiche per l'applicazione delle misure di salvaguardia nei settori agricoli,
TITOLO I Prodotti agricoli
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Art. 1
Per i prodotti agricoli di cui all'allegato II del trattato e soggetti, nell'ambito dell'organizzazione comune dei mercati, al regime dei prelievi, nonché per i prodotti di cui ai codici NC 0711 90 50 e 2003 10 10, le disposizioni d'applicazione dell'articolo 21, paragrafi 2 e 4 dell'accordo sono adottate secondo la procedura prevista all'articolo 23 del regolamento (CEE) n. 1766/925 o nelle disposizioni corrispondenti degli altri regolamenti relativi all'organizzazione comune dei mercati agricoli. Dette disposizioni possono prevedere l'introduzione di un regime di certificati d'importazione nei settori per i quali tali certificati non sono previsti dall'organizzazione comune di mercato.
TITOLO II Misure di protezione
Art. 2
Il Consiglio può decidere, secondo la procedura prevista all'articolo 113 del trattato, di adire il consiglio di associazione istituito dall'accordo in merito alle misure di cui agli articoli 29 e 118, paragrafo 2 dell'accordo. Se necessario, il Consiglio adotta le misure secondo la stessa procedura.
La Commissione può presentare le proposte all'uopo necessarie, di propria iniziativa o su richiesta di uno Stato membro.
Art. 3
1. Nel caso di pratiche che possano giustificare l'applicazione da parte della Comunità delle misure previste all'articolo 64 dell'accordo, la Commissione, dopo aver esaminato il caso di propria iniziativa o su richiesta di uno Stato membro, si pronuncia sulla compatibilità di tali pratiche con l'accordo. Se necessario, essa propone l'adozione di misure di salvaguardia al Consiglio, che delibera secondo la procedura prevista all'articolo 113 del trattato, fatta eccezione per gli aiuti cui si applica il regolamento (CE) n. 521/94 quando queste misure vengono prese secondo le procedure stabilite in detto regolamento. Le misure vengono prese unicamente nelle condizioni di cui all'articolo 64, paragrafo 6 dell'accordo.
2. Nel caso di pratiche che possano esporre la Comunità a misure prese dalla Repubblica di Bulgaria conformemente all'articolo 64 dell'accordo, dopo aver esaminato la questione la Commissione si pronuncia sulla loro compatibilità con i principi che figurano nell'accordo. Se del caso, essa prende le opportune decisioni in base ai criteri che risultano dall'applicazione degli articoli 85, 86 e 92 del trattato.
Art. 4
Nel caso di pratiche che possano giustificare l'applicazione da parte della Comunità delle misure previste all'articolo 30 dell'accordo, l'istituzione di misure antidumping viene decisa nel rispetto delle modalità stabilite dal regolamento (CE) n. 521/94 e secondo la procedura prevista all'articolo 34, paragrafo 2 e paragrafo 3, lettere b) o d) dell'accordo.
Art. 5
1.
Se uno Stato membro chiede alla Commisione di applicare misure di salvaguardia conformemente agli articoli 31 o 32 dell'accordo, esso fornisce alla Commissione le informazioni necessarie per giustificare la sua richiesta. Se la Commissione decide di non applicare le misure di salvaguardia, essa ne informa il Consiglio e gli Stati membri entro cinque giorni lavorativi a decorrere dalla data in cui è stata ricevuta la richiesta dello Stato membro.
Ogni Stato membro può deferire al Consiglio la decisione della Commissione entro dieci giorni lavorativi dalla comunicazione della stessa.
Qualora, deliberando a maggioranza qualificata, il Consiglio dichiari di voler prendere una decisione diversa, la Commissione ne informa immediatamente la Bulgaria e le notifica l'avvio di consultazioni nell'ambito del consiglio di associazione conformemente all'articolo 33, paragrafi 2 e 3 dell'accordo.
Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può prendere una decisione diversa entro venti giorni lavorativi dalla conclusione delle consultazioni con la Bulgaria nell'ambito di detto consiglio di associazione.
2.
La Commissione è assistita dal comitato istituito dal regolamento (CE) n. 3491/936 (in appresso denominato «comitato»).
Il comitato si riunisce su convocazione del presidente. Quest'ultimo comunica quanto prima agli Stati membri tutti gli elementi di informazione utili.
3. Quando la Commissione decide, di propria iniziativa o su richiesta di uno Stato membro, che devono essere applicate le misure di salvaguardia previste agli articoli 31 e 32 dell'accordo:
— essa ne informa immediatamente gli Stati membri se agisce di propria iniziativa, oppure, se agisce su richiesta di uno Stato membro, entro cinque giorni lavorativi a decorrere dalla data in cui è stata ricevuta la richiesta;
— consulta il comitato;
— informa simultaneamente la Bulgaria e notifica al consiglio di associazione l'avvio delle consultazioni di cui all'articolo 34, paragrafi 2 e 3 dell'accordo;
— comunica simultaneamente al consiglio di associazione le informazioni necessarie a tali consultazioni.
4.
Le consultazioni nell'ambito del consiglio di associazione si considerano comunque concluse allo scadere di trenta giorni a decorrere dalla notifica di cui al paragrafo 1, quarto comma e al paragrafo 3.
Al termine delle consultazioni o, eventualmente, allo scadere dei trenta giorni, e se non è stato possibile pervenire ad un accordo, la Commissione può, previa consultazione del comitato, prendere le misure necessarie per l'applicazione degli articoli 31 e 32 dell'accordo.
5.
La decisione di cui al paragrafo 4 viene immediatamente comunicata al Consiglio, agli Stati membri e alla Bulgaria; essa è altresì notificata al consiglio di associazione.
La decisione è immediatamente applicabile.
6. Ogni Stato membro può deferire al Consiglio la decisione della Commissione di cui al paragrafo 4 entro dieci giorni lavorativi a decorrere dalla data di comunicazione della decisione stessa.
7. Se la Commissione non prende una decisione ai sensi del paragrafo 4, secondo comma, entro dieci giorni lavorativi dal termine delle consultazioni nell'ambito del consiglio di associazione oppure, eventualmente, allo scadere del termine di trenta giorni, lo Stato membro che ha adito la Commissione conformemente al paragrafo 3 può adire il Consiglio.
8. Nei casi di cui ai paragrafi 6 e 7, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può prendere una decisione diversa entro un termine di due mesi.
Art. 6
1. Nel caso di circostanze eccezionali ai sensi dell'articolo 34, paragrafo 3, lettera d) dell'accordo, la Commissione può prendere misure di salvaguardia immediate nei casi di cui agli articoli 31 e 32 dell'accordo.
2.
Se la Commissione riceve la richiesta di uno Stato membro, essa prende una decisione in merito entro un termine di cinque giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta.
La decisione della Commissione viene comunicata al Consiglio e agli Stati membri.
3.
Ogni Stato membro può deferire al Consiglio la decisione della Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 5, paragrafo 6.
Si applica la procedura prevista all'articolo 5, paragrafi 7 e 8.
Se la Commissione non prende una decisione entro il termine di cui al paragrafo 2, lo Stato membro che ha adito la Commissione può adire il Consiglio secondo la procedura prevista al primo ed al secondo comma del presente paragrafo.
Art. 7
Le procedure previste agli articoli 5 e 6 non si applicano ai prodotti oggetto del protocollo n. 1 dell'accordo.
Art. 8
In deroga agli articoli 5 e 6, qualora le circostanze richiedano l'adozione di misure relative ai prodotti agricoli ai sensi degli articoli 22 o 31 dell'accordo o delle disposizioni degli allegati attinenti a tali prodotti, le suddette misure sono adottate secondo le procedure previste nei regolamenti recanti organizzazione comune dei mercati agricoli, nonché degli specifici regolamenti approvati a norma dell'articolo 235 del trattato e applicabili alle merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli, purché siano rispettate le condizioni previste all'articolo 22 o all'articolo 34, paragrafi 2 e 3 dell'accordo.
Art. 9
La Commissione procede, a nome della Comunità, alle notifiche al consiglio di associazione previste dall'accordo.
Art. 10
Le disposizioni del presente regolamento lasciano impregiudicata l'applicazione delle misure di salvaguardia previste dal trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 109 H e 109 I, secondo le procedure ivi previste.
Art. 11
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Esso è applicabile a decorrere dall'entrata in vigore dell'accordo europeo.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, addì 19 dicembre 1994. Per il Consiglio Il Presidente K. KINKEL