REGOLAMENTO (CE) N. 3128/94 DELLA COMMISSIONE del 20 dicembre 1994 che modifica il regolamento (CE) n. 3254/93 per quanto riguarda il regime specifico di approvvigionamento di taluni ortofrutticoli a favore delle isole minori del mar Egeo per il 1995
Testo vigente
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il regolamento (CEE) n. 2019/93 del Consiglio, del 19 luglio 1993, recante misure specifiche per taluni prodotti agricoli a favore delle isole minori del mar Egeo1, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 822/94 della Commissione2, in particolare l'articolo 4,
considerando che il regolamento (CEE) n. 2958/93 della Commissione3 ha stabilito le modalità comuni d'applicazione del regime d'approvvigionamento delle isole minori del mar Egeo per taluni prodotti agricoli e, in applicazione dell'articolo 3, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 2019/93, l'importo degli aiuti a favore dell'approvvigionamento per gruppo di isole in cui il prodotto viene commercializzato; che a norma dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2019/93 occorre stabilire, per il 1995, i bilanci di previsione sull'approvvigionamento delle isole minori del mar Egeo con ortofrutticoli provenienti dal resto della Comunità;
considerando che per raggiungere l'obiettivo del regime d'approvvigionamento previsto dal regolamento (CEE) n. 2019/93, e in particolare per alleviare lo stato di svantaggio naturale in cui si trovano le isole minori del mar Egeo senza ostacolare lo sviluppo del potenziale produttivo locale, è opportuno ammettere che taluni ortofrutticoli originari di un'isola minore possono partecipare a tale regime, a condizione che i prodotti di base risultino eccedentari rispetto al fabbisogno specifico di tale isola; che deve essere dunque definito l'importo dell'aiuto forfettario da concedere per la fornitura nelle isole minori del mar Egeo di tali prodotti provenienti da altre isole minori;
considerando che occorre quindi modificare il regolamento (CE) n. 3254/93 della Commissione4, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2747/935;
considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ortofrutticoli,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Art. 1
Il regolamento (CE) n. 3254/93 è modificato come segue:
1.
l'articolo 1 è sostituito dal testo seguente:
In applicazione dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2019/93, negli allegati I e II del presente regolamento sono stabiliti i quantitativi del bilancio di previsione sull'approvvigionamento di ortofrutticoli che beneficiano dell'aiuto comunitario.»;
2.
l'articolo 2 è sostituito dal testo seguente:
«Articolo 2 L'aiuto stabilito all'articolo 1, paragrafo 1, primo trattino del regolamento (CEE) n. 2958/93 viene inoltre concesso:
— per i mandarini raccolti nell'isola di Chio, a concorrenza di un quantitativo annuo di 1 000 t,
— per le patate da semina di cui al codice NC 0701 10 00, le patate alimentari di cui ai codici NC 0701 90 51, 0701 90 59 e 0701 90 90, raccolte nell'isola di Naxo, a concorrenza di un quantitativo annuo di 4 000 t,
— per i pomodori raccolti nell'isola di Siro, a concorrenza di un quantitativo annuo di 2 000 t,
— per le zucchine raccolte nell'isola di Siro, a concorrenza di un quantitativo annuo di 300 t,
— siano eccedentari rispetto al fabbisogno dell'isola di cui sono originari,
— siano stati oggetto di una certificazione d'origine.
spediti nel quadro del bilancio d'approvvigionamento verso uno dei gruppi di isole indicati negli allegati I e II del medesimo regolamento (CEE) n. 2958/93.
Per beneficiare della disposizione di cui al primo comma è necessario che i succitati prodotti
A tal fine la domanda di certificato di aiuto e il certificato di aiuto previsti all'articolo 1, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 2958/93, recano nella casella 24 l'indicazione "prodotto originario dell'isola" seguita dal nome dell'isola minore di cui il prodotto è originario.»
3. Gli allegati I e II sono sostituiti dall'allegato del presente regolamento.
Art. 2
Il presente regolamento entra in vigore il 1o gennaio 1995.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 20 dicembre 1994. Per la Commissione René STEICHEN Membro della Commissione