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REGOLAMENTO (CE) N. 618/95 DELLA COMMISSIONE del 22 marzo 1995 relativo alla concessione dell'indennità compensativa alle organizzazioni di produttori per i tonni consegnati all'industria conserviera dal 1° ottobre al 31 dicembre 1993

Testo vigente

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il regolamento (CEE) n. 3759/92 del Consiglio, del 17 dicembre 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura1, nella versione modificata da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1891/932, in particolare l'articolo 18, paragrafo 8,

visto il regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, relativo all'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nel quadro della politica agricola comune3, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 150/954, in particolare gli articoli 12 e 13, paragrafo 1,

considerando che l'indennità compensativa prevista all'articolo 18 del regolamento (CEE) n. 3759/92 è concessa, a determinate condizioni, alle associazioni di produttori di tonno della Comunità per i quantitativi di tonno consegnati all'industria conserviera durante il trimestre civile cui si riferiscono i rilevamenti dei prezzi, quando il prezzo medio trimestrale sul mercato comunitario e il prezzo franco frontiera - quest'ultimo maggiorato della eventuale tassa compensativa - sono contemporaneamente inferiori al 93 % del prezzo alla produzione comunitaria del prodotto considerato;

considerando che, dall'analisi della situazione sul mercato comunitario relativamente a tre specie del prodotto considerato per il periodo compreso tra il 1° ottobre e il 31 dicembre 1993, sia il prezzo medio trimestrale di mercato che il prezzo franco frontiera di cui all'articolo 18 del regolamento (CEE) n. 3759/92 risultano inferiori al 93 % del prezzo alla produzione comunitaria in vigore, stabilito dal regolamento (CEE) n. 351/93 della Commissione5, con il quale è stato fissato, per la campagna di pesca 1993, il prezzo alla produzione comunitaria per i tonni destinati alla fabbricazione industriale dei prodotti del codice NC 1604;

considerando che i quantitativi che possono beneficiare dell'indennità compensativa, ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 3759/92, non possono in alcun caso superare, nel trimestre considerato, i limiti fissati al paragrafo 4 dello stesso articolo;

considerando che i quantitativi venduti e consegnati durante il trimestre in questione all'industria conserviera stabilita nel territorio doganale della Comunità sono superiori, per il tonno obeso, a quelli venduti e consegnati durante lo stesso trimestre delle tre ultime campagne di pesca e, per il tonno albacora di più di 10 kg ed il tonno bianco, al 110 % di quelli venduti e consegnati nel corso dello stesso trimestre delle campagne di pesca dal 1984 al 1986; che tali quantitativi oltrepassano i limiti fissati dall'articolo 18, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 3759/92, rispettivamente al secondo trattino per il tonno obeso e al terzo trattino per il tonno albacora di più di 10 kg ed il tonno bianco; che occorre quindi limitare, per questi prodotti, il volume globale dei quantitativi che possono beneficiare dell'indennità e ripartire questi stessi quantitativi tra le associazioni di produttori interessate, in proporzione alle rispettive produzioni dello stesso trimestre delle campagne di pesca dal 1984 al 1986;

considerando che è opportuno decidere, per i prodotti considerati, la concessione dell'indennità compensativa per il periodo che va dal 1° ottobre al 31 dicembre 1993;

considerando che, a norma dell'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 2381/89 della Commissione6, il tasso di conversione agricolo applicabile all'indennità compensativa per i tonni destinati all'industria conserviera è quello in vigore il giorno della vendita del prodotto; che, per il periodo dal 1° ottobre al 31 dicembre 1993, al tasso di conversione agricolo qui considerato si applica il coefficiente correttore 1,207509, conformemente a quanto previsto dal regolamento (CEE) n. 1209/93 della Commissione7; che l'indennità compensativa va fissata di conseguenza;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i prodotti della pesca,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Art. 1

L'indennità compensativa di cui all'articolo 18 del regolamento (CEE) n. 3759/92 è concessa, per il periodo che va dal 1° ottobre al 31 dicembre 1993, per i prodotti di seguito indicati:

>SPAZIO PER TABELLA>

Art. 2

1.

Il volume globale dei quantitativi delle tre specie che possono beneficiare dell'indennità è così limitato:

>SPAZIO PER TABELLA>

2. Il volume globale è ripartito tra le associazioni di produttori interessate secondo quanto indicato in allegato.

Art. 3

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 22 marzo 1995. Per la Commissione Emma BONINO Membro della Commissione