REGOLAMENTO (CE) N. 992/95 DEL CONSIGLIO del 10 aprile 1995 recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari per determinati prodotti agricoli e della pesca originari della Norvegia
Testo vigente
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 113,
vista la proposta della Commissione,
considerando che è stato concluso un accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità e la Norvegia, approvato con la decisione 86/557/CEE (1);
considerando che l'accordo suddetto è stato modificato o completato dall'accordo sullo Spazio economico europeo nonché dall'accordo bilaterale relativo ad alcuni accordi agricoli in forma di scambi di lettere con la Norvegia, approvato con la decisione 93/737/CE (2);
considerando che, in base all'accordo suddetto, la Comunità si è impegnata ad aprire ogni anno, a determinate condizioni, contingenti tariffari comunitari a dazio ridotto o nullo per un certo numero di prodotti agricoli e della pesca originari di questo paese; che occorre quindi aprire tali contingenti tariffari precisando, all'occorrenza, le eventuali condizioni di ammissione previste; che, a fini di semplificazione, occorre prevedere che le modifiche e gli adattamenti tecnici necessari al presente regolamento a seguito di cambiamenti della nomenclatura combinata e dei codici Taric, come pure di modifiche derivanti da adattamenti del volume del periodo e del tasso contingentale a seguito delle decisioni adottate dal Consiglio, possano essere effettuate dalla Commissione dopo aver ricevuto il parere del comitato del codice doganale;
considerando che i contingenti tariffari previsti nel suddetto accordo sono validi per un periodo indeterminato e che per questo, ai fini di una maggiore efficacia e di una semplificazione della messa in opera delle relative misure, sembra opportuno prevedere l'applicazione del presente regolamento su una base pluriennale;
considerando che occorre garantire l'uguaglianza e la continuità di accesso di tutti gli importatori della Comunità a detti contingenti e l'applicazione senza interruzione delle aliquote previste per i contingenti a tutte le importazioni dei prodotti interessati in tutti gli Stati membri, fino all'esaurimento dei contingenti medesimi e durante l'intero periodo di validità dei suddetti accordi in forma di scambi di lettere;
considerando che spetta alla Comunità decidere dell'apertura, in esecuzione dei suoi obblighi internazionali, di contingenti tariffari; che, tuttavia, nulla osta a che, al fine di garantire l'efficacia della gestione comune di detti contingenti, gli Stati membri siano autorizzati ad imputare sui volumi contingentali le quantità necessarie che corrispondono alle importazioni effettive; che peraltro questa modalità di gestione richiede una stretta collaborazione tra gli Stati membri e la Commissione, che deve in particolare poter seguire il grado di esaurimento dei volumi contingentali e informarne gli Stati membri,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Art. 1
1. I prodotti originari della Norvegia elencati nell’allegato, quando sono immessi in libera pratica nell’Unione europea, possono beneficiare dell’esenzione dai dazi doganali entro i limiti dei contingenti tariffari, nei periodi stabiliti dal presente regolamento e in conformità alle disposizioni da esso previste.
2.
3. Ai contingenti tariffari di cui all'allegato I del presente regolamento si applica il protocollo n. 3 dell'accordo tra la Comunità economica europea e il Regno di Norvegia relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa, modificato dalla decisione del Comitato misto UE-Norvegia n. 1/20162.
3 bis.
Ai contingenti tariffari di cui all'allegato II del presente regolamento si applicano le norme di origine di cui all'allegato IV dell'accordo in forma di scambio di lettere del 2 maggio 1992 tra la Comunità economica europea e il Regno di Norvegia relativo ad alcuni accordi riguardanti il settore agricolo3 («l'accordo del 1992»).
4. Il beneficio dei contingenti tariffari recanti i numeri d’ordine 09.0710 e 09.0712 non è concesso alle merci dichiarate per l’immissione in libera pratica nel periodo 15 febbraio-15 giugno. Inoltre il beneficio del contingente tariffario recante il numero d’ordine 09.0714 non è concesso alle merci di cui al codice NC 03049923 dichiarate per l’immissione in libera pratica nel periodo 15 febbraio-15 giugno.
Art. 2
I contingenti tariffari recanti i numeri d’ordine 09.0745 e 09.0758 di cui all’allegato I non si applicano per il periodo dal 1o gennaio al 31 dicembre 2008.
I contingenti tariffari recanti i numeri d’ordine da 09.0860 a 09.0871 riguardano il periodo compreso fra il 1o maggio 2021 e il 30 aprile 2028. Nel caso in cui detti contingenti tariffari non siano esauriti durante tale periodo e se non è applicato provvisoriamente un protocollo successivo che istituisce contingenti tariffari esenti da dazio per gli stessi prodotti, le importazioni dalla Norvegia possono avvenire per il volume cumulato residuo di tali contingenti fino a due anni successivamente alla fine di tale periodo di applicazione, ma non oltre l’applicazione provvisoria di un protocollo successivo che istituisce contingenti tariffari esenti da dazio per gli stessi prodotti.
Art. 2 bis
Art. 3
I contingenti tariffari previsti dal presente regolamento sono gestiti a norma degli articoli da 49 a 54 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione3.
Art. 4
Ciascuno Stato membro garantisce agli importatori dei prodotti in questione un accesso uguale e continuo ai conintingenti fintantoché lo consente il saldo del volume contingentale.
Art. 5
1. Le disposizioni necessarie all'applicazione del presente regolamento, in particolare:
a) le modifiche e gli adattamenti tecnici, nella misura in cui essi sono necessari a seguito delle modifiche della nomenclatura combinata e dei codici Taric;
b) gli adattamenti necessari del volume, dei periodi e del tasso contingentale a seguito di decisioni adottate dal Consiglio,
sono adottate secondo la procedura prevista all'articolo 6, paragrafo 2.
2. Le disposizioni adottate a norma del paragrafo 1 non autorizzano la Commissione:
— a procedere al ricorso dei quantitativi preferenziali da un periodo contingentale ad un altro,
— a modificare i calendari previsti per gli accordi,
— a trasferire quantitativi da un contingente ad un altro,
— ad aprire ed a gestire contingenti risultanti da nuovi accordi.
Art. 6
1. La Commissione è assistita dal comitato del codice doganale istituito dall'articolo 247 del regolamento (CEE) n. 2913/925.
2.
Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto di misure da adottare. Il comitato formula il suo parere sul progetto entro un termine che il presidente può fissare in funzione dell'urgenza della questione in esame. Il parere è formulato alla maggioranza prevista all'articolo 148, paragrafo 2 del trattato per l'adozione delle decisioni che il Consiglio deve prendere su proposta della Commissione. Nella votazione in seno al comitato, ai voti dei rappresentanti degli Stati membri è attribuita la ponderazione fissata nell'articolo precitato. Il presidente non partecipa al voto.
La Commissione adotta misure che sono immediatamente applicabili. Tuttavia, se tali misure non sono conformi al parere espresso dal comitato, la Commissione le comunica immediatamente al Consiglio. In tal caso:
la Commissione differisce di tre mesi, a decorrere dalla data di tale comunicazione, l'applicazione delle misure da essa decise,
il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può prendere una decisione diversa entro il termine di cui al primo trattino.
3. Il comitato può esaminare ogni questione riguardante l'applicazione del presente regolamento che sia sollevata dal suo presidente di sua iniziativa o su richiesta di uno Stato membro.
Art. 7
Gli Stati membri e la Commissione collaborano strettamente al fine di assicurare il rispetto del presente regolamento.
Art. 8
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Esso è applicabile a decorrere dal 1o gennaio 1995 e durante l'intero periodo di validità degli accordi in forma di scambi di lettere con la Norvegia approvati rispettivamente con le decisioni 86/557/CEE e 93/737/CE.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Lussemburgo, addì 10 aprile 1995. Per il Consiglio Il Presidente A. JUPPÉ