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Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione del 24 novembre 2015 recante modalità di applicazione di talune disposizioni del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il codice doganale dell’Unione

Testo vigente

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell’Unione1, in particolare gli articoli 8, 11, 17, 25, 32, 37, 41, 50, 54, 58, 63, 66, 76, 100, 107, 123, 132, 138, 143, 152, 157, 161, 165, 169, 176, 178, 181, 184, 187, 193, 200, 207, 209, 213, 217, 222, 225, 232, 236, 266, 268, 273 e 276,

il regolamento (UE) n. 952/2013 (il codice), coerente con il trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE), conferisce alla Commissione competenze di esecuzione per specificare le norme procedurali relative ad alcuni dei suoi elementi, a fini di chiarezza, precisione e prevedibilità.

L’uso delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione di cui alla decisione n. 70/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio2 è un elemento essenziale per assicurare la facilitazione degli scambi e, allo stesso tempo, l’efficacia dei controlli doganali, contribuendo dunque notevolmente alla riduzione dei costi per le imprese e dei rischi per la società. Pertanto, gli scambi di informazioni tra le autorità doganali nonché tra gli operatori economici e le autorità doganali e l’archiviazione di tali informazioni mediante procedimenti informatici richiedono norme specifiche sui sistemi informativi utilizzati. L’archiviazione e il trattamento delle informazioni doganali e un’interfaccia armonizzata con gli operatori economici dovrebbero essere integrati nei sistemi in quanto elementi che consentono, ove necessario, un accesso agli scambi diretto e armonizzato a livello dell’Unione. L’archiviazione e il trattamento dei dati personali a norma del presente regolamento sono pienamente conformi alle disposizioni in vigore a livello nazionale e dell’Unione in materia di protezione dei dati.

Il trattamento dei dati personali a norma del presente regolamento è pienamente conforme alle disposizioni in vigore a livello nazionale e dell’Unione in materia di protezione dei dati.

Nei casi in cui autorità o persone di paesi terzi utilizzino sistemi elettronici, il loro accesso sarà limitato alla funzionalità richiesta e conforme alle disposizioni giuridiche dell’Unione.

Al fine di garantire che a ciascun operatore economico sia attribuito un unico numero di registrazione e identificazione degli operatori economici (numero EORI) è necessario disporre di regole chiare e trasparenti che definiscano l’autorità doganale competente per l’attribuzione.

Al fine di agevolare il corretto sviluppo e la manutenzione del sistema elettronico relativo alle informazioni tariffarie vincolanti e l’uso efficiente delle informazioni ivi caricate occorre stabilire norme per l’allestimento di tale sistema e per il suo funzionamento.

Ai fini di una maggiore facilità e per garantire un monitoraggio efficace, occorre introdurre un sistema elettronico di informazione e comunicazione per lo scambio e l’archiviazione di informazioni sulle prove della posizione doganale di merci unionali.

L’obbligo di trasmettere in anticipo i dati richiesti per la presentazione della dichiarazione CN 23 in formato elettronico comporta adeguamenti nel trattamento delle dichiarazioni in dogana relative alle spedizioni postali, in particolare nel caso di spedizioni che beneficiano di un’esenzione dai dazi doganali.

Le semplificazioni in materia di transito dovrebbero essere allineate con l’ambiente elettronico previsto dal codice, che meglio corrisponde alle esigenze degli operatori economici, garantendo nel contempo l’agevolazione degli scambi legittimi e l’efficacia dei controlli doganali.

Al fine di garantire un funzionamento più efficiente e un migliore monitoraggio dei regimi relativi alle merci in transito che sono attualmente svolti su supporto cartaceo o sono parzialmente informatizzati, è auspicabile che i regimi di transito siano interamente informatizzati per tutti i modi di trasporto, sia pure con le dovute eccezioni definite per i viaggiatori e a fini di continuità operativa.

Per dare attuazione al diritto di ogni persona di essere sentita prima che le autorità doganali adottino una decisione che possa arrecarle pregiudizio, è necessario specificare le norme procedurali per l’esercizio di tale diritto, tenendo conto anche della giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione europea nonché dei diritti fondamentali che costituiscono parte integrante dell’ordinamento giuridico dell’Unione e, in particolare, del diritto a una buona amministrazione.

Al fine di rendere operativo il sistema delle domande di decisioni relative alla normativa doganale e garantire un processo decisionale agevole ed efficace ad opera delle autorità doganali, è di estrema importanza che gli Stati membri trasmettano alla Commissione un elenco delle proprie autorità doganali competenti alle quali devono essere presentate le domande di decisioni.

Sono necessarie norme comuni per la presentazione e l’accettazione di una decisione relativa a informazioni vincolanti, nonché per l’adozione di tali decisioni, al fine di garantire la parità di condizioni per tutti gli operatori economici.

Poiché il sistema elettronico relativo alle informazioni tariffarie vincolanti deve essere ancora potenziato, fino a quando ciò non avvenga è opportuno utilizzare formulari cartacei per le domande e le decisioni ITV.

Al fine di rispettare il carattere vincolante obbligatorio delle decisioni relative a informazioni vincolanti è necessario includere nella dichiarazione in dogana un riferimento alla decisione in questione. Al fine di garantire un’effettiva sorveglianza, da parte delle autorità doganali, del rispetto degli obblighi derivanti da una decisione relativa a un’informazione tariffaria vincolante, è inoltre necessario specificare le norme procedurali per la raccolta e l’uso dei dati di sorveglianza pertinenti per monitorare l’uso di tale decisione. È inoltre necessario specificare in che modo tale sorveglianza dovrà essere realizzata fino a quando i sistemi elettronici non verranno potenziati.

Al fine di garantire l’uniformità, la trasparenza e la certezza del diritto occorrono norme procedurali per l’uso esteso di decisioni relative a informazioni vincolanti e per informare le autorità doganali che l’adozione di decisioni relative a informazioni vincolanti è sospesa in relazione alle merci per cui è impossibile garantire una classificazione tariffaria o una determinazione dell’origine corrette e uniformi.

I criteri per la concessione della qualifica di operatore economico autorizzato (AEO) ai fini delle semplificazioni doganali e della sicurezza, che possono anche essere combinati, nonché la procedura che consente di ottenere tale qualifica, dovrebbero essere descritti in modo più dettagliato per garantire un’attuazione uniforme delle procedure per i vari tipi di autorizzazioni della qualifica di AEO.

Poiché il sistema elettronico necessario all’applicazione delle disposizioni del codice che regolano la domanda e la concessione della qualifica di operatore economico autorizzato (AEO) deve essere ancora potenziato, fino a quando ciò non avvenga è necessario continuare a utilizzare i mezzi attualmente disponibili, su supporto cartaceo e in formato elettronico.

Un’applicazione uniforme ed efficace dei controlli doganali richiede uno scambio armonizzato delle informazioni attinenti ai rischi e dei risultati dell’analisi dei rischi. Sarebbe pertanto necessario utilizzare un sistema elettronico di comunicazione e di informazione per le comunicazioni relative ai rischi tra le autorità doganali e tra queste e la Commissione, nonché per l’archiviazione di tali informazioni.

Per garantire un’applicazione corretta e uniforme dei contingenti tariffari occorre stabilire norme relative alla loro gestione e alle responsabilità delle autorità doganali in questo campo. È inoltre necessario stabilire norme procedurali per il corretto funzionamento del sistema elettronico relativo alla gestione dei contingenti tariffari.

Sono necessarie norme procedurali per garantire la raccolta di dati di sorveglianza sulle dichiarazioni per l’immissione in libera pratica o sulle dichiarazioni di esportazione rappresentative per l’Unione. È inoltre necessario stabilire norme procedurali per il corretto funzionamento del sistema elettronico relativo a tale sorveglianza. Occorre altresì specificare le norme procedurali per la raccolta dei dati di sorveglianza da applicare fino a quando il sistema elettronico connesso a tale sorveglianza nonché i sistemi nazionali di importazione e di esportazione non siano stati potenziati.

Nel contesto delle norme sull’origine non preferenziale sono necessarie norme procedurali relative alla fornitura e alla verifica della prova dell’origine nei casi in cui la legislazione agricola o altre normative dell’Unione richiedano tale prova dell’origine per poter beneficiare dei regimi speciali d’importazione.

Nel quadro del sistema di preferenze generalizzate dell’Unione (SPG) e delle misure tariffarie preferenziali adottate unilateralmente dall’Unione per taluni paesi o territori occorre stabilire procedure e formulari al fine di garantire un’applicazione comune delle norme d’origine. Occorre inoltre stabilire le disposizioni volte a garantire il rispetto delle norme pertinenti da parte dei paesi beneficiari dell’SPG e dei suddetti paesi o territori, e definire le procedure per una cooperazione amministrativa efficace con l’Unione al fine di facilitare le verifiche e prevenire o combattere le frodi.

Nel contesto delle norme preferenziali in materia di origine sono necessarie procedure volte ad agevolare il processo di rilascio delle prove dell’origine nell’Unione, comprese le disposizioni relative allo scambio di informazioni tra gli operatori economici per mezzo delle dichiarazioni del fornitore e il funzionamento della cooperazione amministrativa tra gli Stati membri, in particolare tramite il rilascio di certificati d’informazione INF 4. Tali procedure dovrebbero prendere in considerazione e ridurre il divario risultante dal fatto che l’Unione ha concluso accordi di libero scambio che non sempre comprendono norme per la sostituzione delle prove dell’origine ai fini della spedizione di prodotti non ancora immessi in libera pratica verso un altro luogo nel territorio delle parti di tali accordi. Tali procedure dovrebbero inoltre tener conto del fatto che, nei futuri accordi di libero scambio, l’Unione potrebbe non includere norme esaurienti o non prevedere alcuna norma per la certificazione dell’origine e basarsi esclusivamente sulla normativa interna delle parti. È dunque necessario stabilire le procedure generali per il conferimento delle autorizzazioni di esportatore autorizzato ai fini di tali accordi. Sulla base dello stesso ragionamento andrebbero altresì previste procedure per la registrazione degli esportatori fuori dall’ambito dell’SPG.

Nel quadro dell’SPG occorrono procedure volte ad agevolare la sostituzione delle prove dell’origine, che si tratti di certificati di origine, modulo A, dichiarazioni su fattura o dichiarazioni di origine. Tali norme dovrebbero agevolare la circolazione dei prodotti non ancora immessi in libera pratica in un altro luogo all’interno del territorio doganale dell’Unione o, ove applicabile, in Norvegia, Svizzera o Turchia, una volta che tali paesi soddisfino determinate condizioni. Dovrebbero inoltre essere previsti i formulari da utilizzare per il rilascio dei certificati di origine, modulo A, e dei certificati di circolazione delle merci EUR.1 nonché i formulari utilizzati dagli esportatori per chiedere la qualifica di esportatori registrati.

Al fine di garantire un’applicazione uniforme e armonizzata delle disposizioni sul valore in dogana, in conformità con le norme internazionali, dovrebbero essere adottate norme procedurali che specifichino in che modo è determinato il valore della transazione. Per gli stessi motivi occorre adottare norme procedurali che specifichino in che modo devono essere applicati i metodi secondari di determinazione del valore in dogana e come viene determinato il valore in dogana in casi specifici e in circostanze particolari.

Considerando la necessità di garantire un’adeguata tutela degli interessi finanziari dell’Unione e degli Stati membri e la parità di condizioni tra gli operatori economici, è necessario stabilire norme procedurali relative alla costituzione di una garanzia, alla determinazione del suo importo e, tenendo conto del rischio connesso ai diversi regimi doganali, al monitoraggio della garanzia da parte dell’operatore economico interessato e delle autorità doganali.

Al fine di salvaguardare la riscossione dell’obbligazione doganale dovrebbe essere garantita l’assistenza reciproca tra le autorità doganali nei casi in cui sorga un’obbligazione doganale in uno Stato membro diverso dallo Stato membro che ha accettato la garanzia.

È necessario stabilire procedure e requisiti al fine di agevolare l’interpretazione uniforme in tutta l’Unione delle norme di rimborso o di sgravio dei dazi. Il rimborso o lo sgravio sono subordinati al soddisfacimento di determinati requisiti, nonché all’espletamento di formalità, che devono essere chiarite a livello dell’Unione per facilitare l’applicazione del codice negli Stati membri ed evitare disparità di trattamento. Devono essere specificate le condizioni alle quali può aver luogo l’assistenza reciproca tra le autorità doganali nei casi in cui, ai fini del rimborso o dello sgravio, è necessario ottenere informazioni supplementari. È inoltre necessario garantire un’applicazione uniforme nei casi di rimborso o di sgravio in cui l’esportazione o la distruzione hanno avuto luogo senza vigilanza doganale. È opportuno determinare le condizioni e gli elementi di prova richiesti per dimostrare che le merci per le quali è chiesto il rimborso o lo sgravio sono state esportate o distrutte.

Gli Stati membri dovrebbero tenere a disposizione della Commissione l’elenco dei casi di rimborso o di sgravio in cui l’importo in questione è irrilevante per consentire alla Commissione di svolgere verifiche nell’ambito dei controlli sulle risorse proprie e tutelare gli interessi finanziari dell’Unione.

Per tener conto dei casi in cui alcune indicazioni della dichiarazione sommaria di entrata devono essere trasmesse in una fase iniziale del trasporto delle merci per consentire una migliore protezione contro le minacce gravi, nonché dei casi in cui, oltre al trasportatore, altre persone trasmettono indicazioni della dichiarazione sommaria di entrata per migliorare l’efficacia dell’analisi dei rischi a fini di sicurezza, dovrebbe essere possibile trasmettere la dichiarazione sommaria di entrata mediante più serie di dati. Occorre stabilire regole chiare relative alla corrispondente registrazione dei documenti presentati e delle modifiche apportate.

Al fine di evitare perturbazioni degli scambi legittimi, le analisi dei rischi a fini di sicurezza dovrebbero di norma essere effettuate entro i termini prescritti per la presentazione della dichiarazione sommaria di entrata, salvo nei casi in cui è identificato un rischio o è necessario effettuare un’analisi dei rischi supplementare.

Poiché il sistema di controllo delle importazioni (ICS) necessario all’applicazione delle disposizioni del codice che regolano la dichiarazione sommaria di entrata non è stato ancora pienamente potenziato, è necessario continuare a ricorrere ai mezzi attualmente utilizzati per lo scambio e l’archiviazione di informazioni diversi dai procedimenti informatici di cui all’articolo 6, paragrafo 1, del codice, e al sistema di controllo delle importazioni nella sua versione attuale.

Allo stesso titolo, poiché il sistema di controllo delle importazioni attualmente in uso è in grado di ricevere soltanto le dichiarazioni sommarie di entrata presentate sotto forma di un’unica serie di dati, è opportuno sospendere temporaneamente le disposizioni relative alla fornitura di dati in più serie fino a quando il sistema non venga potenziato.

È opportuno stabilire le norme procedurali da applicare quando una nave marittima o un aeromobile che entrano nel territorio doganale dell’Unione arrivano in primo luogo ad un ufficio doganale situato in uno Stato membro che non era stato dichiarato come paese di transito nella dichiarazione sommaria di entrata.

Quando la circolazione delle merci in custodia temporanea comporta lo stoccaggio in strutture di deposito situate in più di uno Stato membro, prima di autorizzare tale circolazione l’autorità doganale competente dovrebbe consultare le autorità doganali interessate al fine di garantire il rispetto delle condizioni.

Ai fini di un più efficace funzionamento della custodia temporanea, è opportuno stabilire nella normativa doganale dell’Unione disposizioni che regolino la circolazione delle merci da una struttura di deposito per la custodia temporanea a un’altra nei casi in cui ciascuna di esse sia coperta da un’unica autorizzazione o da autorizzazioni diverse, nonché nei casi in cui i titolari di tali autorizzazioni siano la stessa persona o persone diverse. Al fine di garantire una sorveglianza doganale efficace dovrebbero essere stabilite regole chiare che definiscano le responsabilità dell’autorità doganale competente per il luogo di arrivo delle merci.

Al fine di garantire un’applicazione uniforme delle norme relative alla posizione doganale di merci unionali, che porterà a incrementi di efficienza sia per le amministrazioni doganali che per gli operatori economici, dovrebbero essere specificate le norme procedurali per la fornitura e la verifica della prova della posizione doganale di merci unionali, in particolare norme relative ai vari mezzi con cui tali prove possono essere fornite nonché le semplificazioni connesse alla fornitura delle prove.

Ai fini di una maggiore chiarezza per gli operatori economici, è opportuno specificare quale ufficio doganale è competente a ricevere e trattare una dichiarazione in dogana in funzione del tipo di dichiarazione e del regime doganale richiesto dall’operatore economico. È inoltre opportuno precisare le condizioni per l’accettazione di una dichiarazione in dogana e le situazioni in cui una dichiarazione in dogana può essere modificata successivamente allo svincolo delle merci.

La presentazione di una dichiarazione normale in dogana richiede norme procedurali che indichino che, se una dichiarazione in dogana è presentata per articoli di merci diversi, ciascun articolo è considerato oggetto di una dichiarazione in dogana separata.

Nei casi in cui sono concesse autorizzazioni per un uso regolare delle dichiarazioni semplificate è necessario armonizzare le pratiche in termini di scadenze per la presentazione delle dichiarazioni complementari, nonché di documenti giustificativi se questi non sono disponibili al momento della presentazione della dichiarazione semplificata.

Per consentire di identificare agevolmente una dichiarazione in dogana ai fini delle formalità e dei controlli successivi alla sua accettazione è necessario stabilire norme procedurali che specifichino l’utilizzo di un numero di riferimento principale (Master Reference Number – MRN).

È opportuno prevedere misure uniformi per determinare la sottovoce tariffaria applicabile, su richiesta del dichiarante, a una spedizione costituita da merci classificate in sottovoci tariffarie diverse e nei casi in cui il trattamento di ciascuna di tali merci conformemente alla sua sottovoce tariffaria comporterebbe un carico di lavoro e di spesa sproporzionato rispetto ai dazi all’importazione o all’esportazione esigibili.

Al fine di garantire la corretta gestione delle concessioni di autorizzazione di sdoganamento centralizzato nei casi in cui sia coinvolta più di una autorità doganale, la procedura di consultazione dovrebbe essere standardizzata. Analogamente, andrebbe predisposto un inquadramento adeguato per la comunicazione in tempo utile tra l’ufficio doganale di controllo e l’ufficio doganale di presentazione per consentire agli Stati membri di autorizzare tempestivamente lo svincolo delle merci nonché di conformarsi alla legislazione in materia di imposta sul valore aggiunto e di accise, ai divieti e alle restrizioni nazionali nonché ai requisiti statistici.

L’autovalutazione è stata introdotta come nuova semplificazione offerta dal codice. È dunque di estrema importanza definire con precisione la semplificazione connessa alle formalità e ai controlli doganali che devono essere espletati dal titolare dell’autorizzazione. Le norme corrispondenti dovrebbero garantire una chiara applicazione dell’autovalutazione nello Stato membro tramite controlli adeguati e proporzionati.

La distruzione, la vendita e l’abbandono allo Stato delle merci richiede norme procedurali che precisino il ruolo delle autorità doganali in relazione al tipo e alla quantità dei cascai e degli avanzi risultanti dalla distruzione delle merci nonché le procedure da seguire con riguardo all’abbandono e alla vendita di merci.

L’esenzione dal dazio all’importazione per le merci in reintroduzione dovrebbe essere suffragata da informazioni attestanti che le condizioni per beneficiare di tale esenzione sono soddisfatte. In proposito dovrebbero applicarsi norme procedurali connesse con le informazioni richieste e con lo scambio di informazioni tra le autorità doganali e gli operatori economici nonché tra le autorità doganali.

L’esenzione dal dazio all’importazione per la pesca marittima e i prodotti estratti dal mare dovrebbe essere suffragata dalla fornitura di prove attestanti che le condizioni per beneficiare di tale esenzione sono soddisfatte. In proposito dovrebbero applicarsi norme procedurali connesse con le informazioni richieste.

Poiché nel caso di una domanda di autorizzazione per i regimi speciali è richiesto un esame delle condizioni economiche, è necessario stabilire regole chiare e semplici per un’analisi adeguata a livello di Unione qualora esistano prove indicanti che gli interessi essenziali dei produttori dell’Unione rischiano di essere pregiudicati.

È necessario stabilire le norme procedurali relative all’appuramento di un regime speciale qualora le merci siano state vincolate a tale regime utilizzando due o più dichiarazioni in dogana, in modo che sia chiaro in quale ordine si svolge tale appuramento.

È opportuno che le autorità doganali competenti prendano una decisione in merito alle richieste di trasferimento di diritti e obblighi dal titolare del regime a un’altra persona.

La circolazione delle merci vincolate a un regime speciale verso l’ufficio doganale di uscita dovrebbe essere consentita se sono espletate le formalità relative al regime di esportazione.

La separazione contabile dovrebbe essere consentita nel caso in cui siano utilizzate merci equivalenti. Le norme procedurali relative al cambiamento di posizione doganale di merci non unionali e di merci equivalenti devono garantire che un operatore economico non possa ottenere un vantaggio ingiustificato a livello dei dazi all’importazione.

Al fine di agevolare il commercio legittimo e garantire l’efficacia dei controlli doganali, evitando nel contempo eventuali discrepanze nel trattamento da parte delle amministrazioni doganali dei singoli Stati membri, è opportuno definire le norme procedurali che disciplinano il regime di transito unionale, il regime di transito in conformità alla convenzione doganale relativa al trasporto internazionale di merci accompagnate da carnet TIR3, comprese le successive modifiche (convenzione TIR), alla convenzione doganale sul carnet ATA per l’ammissione temporanea delle merci stipulata a Bruxelles il 6 dicembre 1961, comprese le successive modifiche (convenzione ATA) e alla convenzione relativa all’ammissione temporanea4, comprese le successive modifiche (convenzione di Istanbul) nonché i regimi di transito in base al formulario 302 e nell’ambito del sistema postale. Tali norme procedurali determinano gli elementi principali dei processi e includono una serie di semplificazioni, consentendo in tal modo sia alle amministrazioni doganali che agli operatori economici di beneficiare pienamente di procedure armonizzate efficienti quale esempio concreto di facilitazione degli scambi.

In considerazione delle specificità del trasporto aereo e marittimo, è opportuno prevedere ulteriori semplificazioni per tali modi di trasporto consentendo che i dati disponibili nelle scritture dei vettori aerei e marittimi siano utilizzati come dichiarazioni di transito. Ulteriori semplificazioni dovrebbero inoltre essere introdotte per i procedimenti informatici relativi alle merci trasportate per ferrovia al fine di adeguare le relative disposizioni alle modifiche dovute alla liberalizzazione dei mercati e ai cambiamenti nelle norme procedurali ferroviarie.

Al fine di trovare un equilibrio tra l’efficacia dei compiti delle autorità doganali e le aspettative degli operatori economici è opportuno procedere, prima dello svincolo delle merci, a un’analisi dei rischi ai fini della sicurezza delle dichiarazioni pre-partenza, entro un termine che tenga conto dell’interesse legittimo di non ostacolare gli scambi nell’ambito del trasporto di merci.

Occorrere stabilire le modalità di presentazione delle merci e le formalità da espletare presso l’ufficio di esportazione e l’ufficio di uscita, in particolare quelle che garantiscono l’efficace ed efficiente conferma dell’uscita nonché lo scambio di informazioni tra l’ufficio di esportazione e l’ufficio di uscita.

Data l’esistenza di somiglianze tra l’esportazione e la riesportazione, è opportuno estendere alle merci riesportate l’applicazione di talune norme relative all’esportazione di merci.

Al fine di tutelare gli interessi legittimi degli operatori economici e di garantire un’agevole transizione verso il nuovo regime giuridico, è necessario stabilire disposizioni transitorie per definire le regole da applicare alle merci vincolate a taluni regimi doganali anteriormente al 1o maggio 2016 e il cui svincolo o appuramento è previsto dopo tale data. Analogamente, gli operatori economici dovrebbero essere autorizzati a presentare domanda di autorizzazione ai sensi del codice prima della sua data di applicazione per poter essere in grado di utilizzare a partire dal 1o maggio 2016 le autorizzazioni concesse.

Le regole generali per l’applicazione del codice sono strettamente correlate, non possono essere separate a causa dell’interrelazione del loro oggetto e contengono al tempo stesso norme orizzontali che si applicano a vari regimi doganali. È dunque opportuno riunirle in un unico regolamento al fine di garantire la coerenza giuridica.

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale.

È opportuno che le disposizioni di cui al presente regolamento si applichino a decorrere dal 1o maggio 2016 al fine di consentire la piena applicazione del codice,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Titolo I. Disposizioni generali

Capo 1. Ambito di applicazione della normativa doganale, ruolo delle dogane e definizioni

Art. 1 Definizioni

(1) Ai fini del presente regolamento si applica l’articolo 1 del regolamento delegato (UE) 2015/24461 della Commissione.

(2) Ai fini del presente regolamento si intende per:

  1. (1) «bagaglio a mano»: in caso di viaggio in aereo, il bagaglio che la persona fisica porta con sé entrando e uscendo dalla cabina dell’aeromobile;

  2. (2) «ufficio doganale di presentazione»: l’ufficio doganale competente per il luogo in cui le merci sono presentate;

  3. (3) «bagaglio registrato»: in caso di viaggio in aereo, il bagaglio che è stato controllato nell’aeroporto di partenza e che non è accessibile alla persona fisica nel corso del volo né durante eventuali scali;

  4. (4) «merci identiche»: nel contesto della valutazione in dogana, merci prodotte nello stesso paese e uguali sotto tutti gli aspetti, ivi comprese le caratteristiche fisiche, la qualità e la rinomanza. Differenze di presentazione di scarso rilievo non impediscono di considerare identiche le merci altrimenti conformi alla presente definizione;

  5. (5) «aeroporto internazionale dell’Unione»: qualsiasi aeroporto dell’Unione che, previa autorizzazione rilasciata dalle autorità doganali, è abilitato al traffico aereo con territori situati al di fuori del territorio doganale dell’Unione;

  6. (6) «volo intraunionale»: il volo senza scalo di un aeromobile tra due aeroporti dell’Unione, il quale non inizia né termina in un aeroporto non appartenente all’Unione;

  7. (7) «prodotti trasformati principali»: i prodotti trasformati per i quali è stata concessa l’autorizzazione di perfezionamento attivo;

  8. (8) «attività di commercializzazione»: nel contesto della determinazione del valore in dogana, tutte le attività attinenti alla pubblicità o alla commercializzazione e alla promozione della vendita delle merci in questione e tutte le attività attinenti alle relative garanzie;

  9. (9) «prodotti trasformati secondari»: i prodotti trasformati che costituiscono un sottoprodotto necessariamente risultante dall’operazione di trasformazione diverso dai prodotti trasformati principali;

  10. (10) «aeromobili d’affari o da turismo»: aeromobili privati destinati a viaggi il cui itinerario è fissato liberamente dagli utilizzatori;

  11. (11) «deposito doganale pubblico di tipo III»: un deposito doganale gestito dalle autorità doganali;

  12. (12) «infrastruttura di trasporto fissa»: i mezzi tecnici utilizzati per il trasporto continuo di merci quali elettricità, gas e petrolio;

  13. (13) «ufficio doganale di transito»: a) l’ufficio doganale competente per il punto di uscita dal territorio doganale dell’Unione quando le merci lasciano tale territorio nel corso di un’operazione di transito effettuata attraversando la frontiera con un territorio esterno al territorio doganale dell’Unione diverso da un paese di transito comune, oppure b) l’ufficio doganale competente per il punto di entrata nel territorio doganale dell’Unione quando le merci hanno attraversato un territorio esterno al territorio doganale dell’Unione nel corso di un’operazione di transito;

  14. (14) «merci similari»: nel contesto della determinazione del valore in dogana, merci prodotte nello stesso paese che, pur non essendo uguali sotto tutti gli aspetti, presentano caratteristiche analoghe e sono composte di materiali analoghi, tanto da poter svolgere le stesse funzioni e da essere intercambiabili sul piano commerciale; la qualità delle merci, la loro rinomanza e l’esistenza di un marchio di fabbrica o di commercio rientrano tra gli elementi da prendere in considerazione per stabilire se determinate merci siano similari.

Capo 2. Diritti e obblighi delle persone ai sensi della normativa doganale

Sezione 1. Fornitura di informazioni

§ 1. Formati e codici dei requisiti comuni in materia di dati, scambio di dati e archiviazione

Art. 2 Formati e codici dei requisiti comuni in materia di dati (Articolo 6, paragrafo 2, del codice)

1. I formati e i codici dei requisiti comuni in materia di dati di cui all’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2015/2446 per lo scambio e l’archiviazione di informazioni richieste per le domande e le decisioni figurano nell’allegato A del presente regolamento.

2. I formati e i codici dei requisiti comuni in materia di dati di cui all’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2015/2446 per lo scambio e l’archiviazione di informazioni richieste per le dichiarazioni, le notifiche e la prova della posizione doganale figurano nell’allegato B del presente regolamento.

3.

4. I formati e i codici dei requisiti comuni in materia di dati di cui all’articolo 2, paragrafo 4, del regolamento delegato (UE) 2015/2446 per lo scambio e l’archiviazione di informazioni richieste per le dichiarazioni, le notifiche e la prova della posizione doganale figurano nell’allegato 9 del regolamento delegato (UE) 2016/341 della Commissione4.

4 bis. I formati e i codici dei requisiti comuni in materia di dati di cui all’articolo 2, paragrafo 4 bis, del regolamento delegato (UE) 2015/2446 per lo scambio e l’archiviazione di informazioni richieste per le dichiarazioni, le notifiche e la prova della posizione doganale figurano nell’allegato C del presente regolamento.

5.

6.

7. Fino alle date di introduzione del sistema automatizzato di esportazione (AES) nell’ambito del CDU o dell’aggiornamento dei sistemi nazionali di importazione di cui all’allegato della decisione di esecuzione (UE) 2016/578, se una domanda di autorizzazione è basata su una dichiarazione doganale in conformità dell’articolo 163, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2015/2446, i formati e i codici di cui all’allegato 12 del regolamento delegato (UE) 2016/341 si applicano per quanto riguarda i dati supplementari richiesti per tale domanda.

Art. 3 Sicurezza dei sistemi elettronici (Articolo 16, paragrafo 1, del codice)

1. Al momento di sviluppare, tenere aggiornati e utilizzare i sistemi elettronici di cui all’articolo 16, paragrafo 1, del codice gli Stati membri definiscono e gestiscono dispositivi di sicurezza atti a garantire il funzionamento efficace, affidabile e sicuro dei vari sistemi. Essi garantiscono inoltre l’esistenza di misure per il controllo della fonte e della sicurezza dei dati contro il rischio di accesso non autorizzato, perdita, alterazione o distruzione.

2. Ogni introduzione, modifica e cancellazione di dati è registrata con l’indicazione della finalità dell’operazione, del momento in cui avviene e della persona che effettua l’operazione stessa.

3. Gli Stati membri informano gli altri Stati membri, la Commissione e, se del caso, l’operatore economico interessato di ogni effettiva o sospetta violazione della sicurezza dei sistemi elettronici.

Art. 4 Conservazione dei dati (Articolo 16, paragrafo 1, del codice)

Tutti i dati convalidati dal sistema elettronico pertinente sono conservati per almeno tre anni a decorrere dalla fine dell’anno in cui sono stati convalidati, salvo diversa indicazione.

Art. 5 Disponibilità dei sistemi elettronici (Articolo 16, paragrafo 1, del codice)

1. La Commissione e gli Stati membri concludono accordi operativi che stabiliscono i requisiti pratici per la disponibilità e le prestazioni dei sistemi elettronici nonché per la continuità dell’attività economica.

2. Gli accordi operativi di cui al paragrafo 1 stabiliscono in particolare tempi di risposta adeguati per lo scambio e l’elaborazione di informazioni nei sistemi elettronici pertinenti.

3. I sistemi elettronici devono essere messi a disposizione in modo permanente. Tuttavia, tale obbligo non si applica:

  1. a) in casi specifici connessi all’uso dei sistemi elettronici stabiliti negli accordi di cui al paragrafo 1 o, a livello nazionale, in assenza di tali accordi;

  2. b) in casi di forza maggiore.

§ 2. Registrazione delle persone

Art. 6 Autorità doganale competente (Articolo 9 del codice)

Le autorità doganali competenti per la registrazione sono quelle designate dagli Stati membri. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il nome e l’indirizzo di tali autorità. La Commissione pubblica tali informazioni su Internet.

Art. 7 Sistema elettronico connesso al numero EORI (Articolo 16 del codice)

1.

Per lo scambio e l’archiviazione delle informazioni connesse al numero EORI deve essere utilizzato un sistema elettronico istituito a tal fine a norma dell’articolo 16, paragrafo 1, del codice («sistema EORI»).

Le informazioni sono rese disponibili dall’autorità doganale competente tramite tale sistema ogniqualvolta si proceda all’attribuzione di nuovi numeri EORI o quando vengono apportate modifiche ai dati memorizzati per registrazioni già attribuite.

2. Per ciascuna persona viene assegnato un solo numero EORI.

3. Il formato e i codici dei dati memorizzati nel sistema EORI sono stabiliti nell’allegato 12-01.

4.

5.

Sezione 2. Decisioni riguardanti l’applicazione della normativa doganale

§ 1. Decisioni adottate dalle autorità doganali

Art. 8 Procedura generale per il diritto a essere sentiti (Articolo 22, paragrafo 6, del codice)

1. La comunicazione di cui all’articolo 22, paragrafo 6, del codice:

  1. a) include un riferimento ai documenti e alle informazioni su cui le autorità doganali intendono basare la propria decisione;

  2. b) indica il termine entro il quale l’interessato deve esprimere il suo punto di vista a partire dalla data in cui riceve la comunicazione o si ritiene l’abbia ricevuta;

  3. c) include un riferimento al diritto dell’interessato di accedere ai documenti e alle informazioni di cui alla lettera a) in conformità delle disposizioni applicabili.

2. Se l’interessato fornisce il suo punto di vista prima della scadenza del periodo di cui al paragrafo 1, lettera b), le autorità doganali possono procedere all’adozione della decisione, a meno che l’interessato non manifesti simultaneamente l’intenzione di esprimere ulteriormente il suo punto di vista entro il termine stabilito.

Art. 9 Procedura specifica per il diritto di essere sentiti (Articolo 22, paragrafo 6, del codice)

1. Le autorità doganali possono far rientrare la comunicazione di cui all’articolo 22, paragrafo 6, primo comma, del codice nel processo di verifica o controllo nel caso in cui intendano adottare una decisione sulla base di uno dei seguenti elementi:

  1. a) i risultati di una verifica consecutiva alla presentazione delle merci;

  2. b) i risultati di una verifica della dichiarazione in dogana di cui all’articolo 191 del codice;

  3. c) i risultati del controllo a posteriori di cui all’articolo 48 del codice, quando le merci sono ancora sotto vigilanza doganale;

  4. d) i risultati di una verifica della prova della posizione doganale di merci unionali o, se del caso, i risultati della verifica della domanda di registrazione di tale prova o di convalida della stessa;

  5. e) il rilascio di una prova dell’origine da parte delle autorità doganali;

  6. f) i risultati del controllo delle merci per le quali non sono state presentate dichiarazioni sommarie, dichiarazioni di custodia temporanea, dichiarazioni di riesportazione o dichiarazioni in dogana.

2.

Nel caso in cui sia effettuata una comunicazione in conformità del paragrafo 1, l’interessato può:

  1. a) esprimere immediatamente il suo punto di vista con lo stesso mezzo usato per la comunicazione a norma dell’articolo 9 del regolamento delegato (UE) 2015/2446; oppure

  2. b) chiedere una comunicazione a norma dell’articolo 8, tranne nei casi di cui al paragrafo 1, lettera f).

L’interessato è informato dalle autorità doganali in merito a queste due opzioni.

3. Quando le autorità doganali adottano una decisione che arreca pregiudizio all’interessato, esse registrano se tale persona ha espresso o no il proprio punto di vista in conformità del paragrafo 2, lettera a).

§ 2. Decisioni adottate su richiesta

Art. 10 Sistemi elettronici relativi alle decisioni (Articolo 16, paragrafo 1, del codice)

1.

Per lo scambio e l’archiviazione di informazioni relative alle domande e decisioni che possono avere ripercussioni in più di uno Stato membro e a eventuali successivi eventi che possono incidere sulla domanda o decisione originaria viene utilizzato un sistema elettronico istituito a tal fine a norma dell’articolo 16, paragrafo 1, del codice.

Le informazioni sono rese disponibili senza indugio dall’autorità doganale competente tramite tale sistema e al massimo entro sette giorni da quando l’autorità viene a conoscenza delle informazioni.

2. Per lo scambio di informazioni relative alle domande e alle decisioni che possono avere ripercussioni in più di uno Stato membro è utilizzata un'interfaccia per gli operatori, armonizzata a livello dell'Unione e progettata di comune accordo dalla Commissione e dagli Stati membri.

3. I paragrafi 1 e 2 del presente articolo si applicano a decorrere dalla data di introduzione del sistema di decisioni doganali nell’ambito del CDU di cui all’allegato della decisione di esecuzione 2014/255/UE.

Art. 11 Autorità doganale designata per ricevere le domande (Articolo 22, paragrafo 1, terzo comma, del codice)

Gli Stati membri comunicano alla Commissione l’elenco delle autorità doganali di cui all’articolo 22, paragrafo 1, terzo comma, del codice designate per ricevere le domande. Gli Stati membri comunicano inoltre alla Commissione le eventuali successive modifiche a tale elenco.