REGOLAMENTO (CE) N. 893/95 DELLA COMMISSIONE del 24 aprile 1995 relativo alla concessione dell'indennità compensativa alle organizzazioni di produttori per i tonni consegnati all'industria conserviera dal 1° aprile al 30 giugno 1994
Testo vigente
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il regolamento (CEE) n. 3759/92 del Consiglio, del 17 dicembre 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura (1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3318/94 (2), in particolare l'articolo 18, paragrafo 8,
visto il regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, relativo all'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nel quadro della politica agricola comune (3), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 150/95 (4), in particolare l'articolo 12 e l'articolo 13, paragrafo 1,
considerando che l'indennità compensativa prevista all'articolo 18 del regolamento (CEE) n. 3759/92 è concessa, a determinate condizioni, alle associazioni di produttori di tonno della Comunità per i quantitativi di tonno consegnati all'industria conserviera durante il trimestre civile cui si riferiscono i rilevamenti dei prezzi, quando il prezzo medio trimestrale sul mercato comunitario e il prezzo franco frontiera - quest'ultimo maggiorato dell'eventuale tassa compensativa - sono contemporaneamente inferiori al 93 % del prezzo alla produzione comunitaria del prodotto considerato;
considerando che, dall'analisi della situazione sul mercato comunitario relativamente a due specie del prodotto considerato per il periodo compreso tra il 1° aprile e il 30 giugno 1994, sia il prezzo medio trimestrale di mercato che il prezzo franco frontiera di cui all'articolo 18 del regolamento (CEE) n. 3759/92 risultano inferiori al 93 % del prezzo alla produzione comunitaria in vigore, stabilito dal regolamento (CE) n. 281/94 della Commissione, dell'8 febbraio 1994, che modifica i prezzi fissati in ecu nel settore dei prodotti della pesca, per la campagna 1994, a seguito dei riallineamenti monetari (5);
considerando che i quantitativi che possono beneficiare dell'indennità compensativa ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 3759/92, non possono in alcun caso superare, nel trimestre considerato, i limiti fissati al paragrafo 4 dello stesso articolo;
considerando che i quantitativi venduti e consegnati durante il trimestre in questione all'industria conserviera stabilita nel territorio doganale della Comunità, sono superiori, nel loro insieme, al 62,8 % dei quantitativi di tonno utilizzazi dall'industria durante tale trimestre e, per il tonno albacora di più di 10 kg, al 110 % di quelli venduti e consegnati nel corso dello stesso trimestre delle campagne di pesca dal 1984 al 1986; che tali quantitativi oltrepassano i limiti fissati per il tonno obeso dall'articolo 18, paragrafo 4, primo trattino del regolamento (CEE) n. 3759/92 e per il tonno albacora di più di 10 kg dall'articolo 18, paragrafo 4, terzo trattino dello stesso regolamento e che occorre quindi limitare, per questi prodotti, il volume globale dei quantitativi che possono beneficiare dell'indennità e ripartire questi stessi quantitativi tra le associazioni di produttori interessate, in proporzione alle rispettive produzioni dello stesso trimestre delle campagne di pesca dal 1984 al 1986;
considerando che è opportuno decidere, per il prodotto di cui trattasi, la concessione dell'indennità compensativa per il periodo che va dal 1° aprile al 30 giugno 1994;
considerando che, a norma dell'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 2381/89 della Commissione (6) il fatto generatore del tasso di conversione agricolo applicabile all'indennità compensativa per i tonni destinati all'industria conserviera è quello in vigore il giorno della vendita del prodotto; che per il periodo 1° ottobre-31 dicembre 1993 al tasso di conversione agricolo qui considerato si applica il coefficiente correttore 1,207509, conformemente a quanto previsto dal regolamento (CEE) n. 1209/93 della Commissione (7); che l'indennità compensativa va fissata di conseguenza;
considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i prodotti della pesca,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Art. 1
L'indennità compensativa di cui all'articolo 18 del regolamento (CEE) n. 3759/92 è concessa, per il periodo che va dal 1° aprile al 30 giugno 1994, per i seguenti prodotti:
>SPAZIO PER TABELLA>
Art. 2
1. Il volume globale dei quantitativi che possono beneficiare dell'indennità è così limitato:
— tonno albacora + 10 kg: 27 104 t,
— tonno obeso: 1 440 t.
2. Il volume globale è ripartito tra le associazioni di produttori interessate secondo quanto indicato in allegato.
Art. 3
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 24 aprile 1995. Per la Commissione Emma BONINO Membro della Commissione