REGOLAMENTO (CE) N. 903/95 DELLA COMMISSIONE del 25 aprile 1995 che fissa i prezzi minimi di vendita delle carni bovine messe in vendita nel quadro della gara di cui al regolamento (CE) n. 813/95
Testo vigente
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine (1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 424/95 (2), in particolare l'articolo 7, paragrafo 3,
considerando che sono stati messi in vendita mediante gara determinati quantitativi di carni bovine, fissati dal regolamento (CE) n. 813/95 della Commissione (3);
considerando che, a norma dell'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 2173/79 della Commissione (4), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1759/93 (5), i prezzi minimi di vendita per le carni oggetto di gara devono essere fissati tenuto conto delle offerte pervenute;
considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Art. 1
I prezzi minimi di vendita da applicare per le carni bovine per la gara prevista dal regolamento (CE) n. 813/95, per la quale il termine di presentazione delle offerte è scaduto il 19 aprile 1995, sono stati fissati nell'allegato del presente regolamento.
Art. 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 25 aprile 1995. Per la Commissione Franz FISCHLER Membro della Commissione ANEXO - BILAG - ANHANG - ÐÁÑÁÑÔÇÌÁ - ANNEX - ANNEXE - ALLEGATO - BIJLAGE - ANEXO - LIITE - BILAGA >SPAZIO PER TABELLA>