REGOLAMENTO (CE) N. 1359/95 DELLA COMMISSIONE del 13 giugno 1995 che modifica gli allegati I e II al regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune e che abroga il regolamento (CEE) n. 802/80
Testo vigente
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica e alla tariffa doganale comune (), in particolare gli articoli 9 e 12,
considerando che il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha istituito una nomenclatura delle merci, denominata in appresso «nomenclatura combinata», che risponde, nel contempo, alle esigenze della tariffa doganale comune ed a quelle delle statistiche del commercio estero della Comunità;
considerando che il regolamento (CE) n. 3115/94 della Commissione, del 20 dicembre 1994, entrato in vigore il 1° gennaio 1995, modifica gli allegati I e II al regolamento (CEE) n. 2658/87 prendendo in conto:
- le modifiche relative all'evoluzione dei bisogni in materia di statistiche o di politica commerciale, in particolare in virtù della decisione 94/800/CE del Consiglio, del 22 dicembre 1994, relativa alla conclusione a nome della Comunità europea, per le materie di sua compentenza, degli accordi dei negoziati multilaterali dell'Uruguay Round (1986-1994) (), e del regolamento (CE) n. 3231/94 del Consiglio, del 22 dicembre 1994, relativo ad alcune disposizioni derivanti dalla conclusione dei negoziati a titolo dell'articolo XXIV, paragrafo 6 del GATT e ad altre misure necessarie a fini di semplificazione ();
- il bisogno di armonizzare e di esplicitare i testi;
considerando che è necessario integrare, con effetto al 1° luglio 1995, certe misure tariffarie, in particolare per i prodotti agricoli come definito nel quadro dei negoziati multilaterali dell'Uruguay Round;
considerando che è opportuno che la Commissione adotti mediante un regolamento, applicabile dal 1° luglio 1995, la versione completa della nomenclatura combinata e delle relative aliquote dei dazi autonomi e convenzionali della tariffa doganale comune, così come essa risulta dalla decisione 94/800/CE e dal regolamento (CE) n. 3231/94, come dalle altre misure adottate dal Consiglio o dalla Commissione ();
considerando che il regolamento (CEE) n. 802/80 (), modificato dal regolamento (CEE) n. 2723/90 (), ha classificato come burro alcuni prodotti nella sottovoce 0405 00 10; che tale classificazione non corrisponde più alla nuova struttura della voce 0405 della nomenclatura combinata allegata al presente regolamento; che è pertanto opportuno abrogare il regolamento (CEE) n. 802/80;considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale, sezione della nomenclatura tariffaria e statistica,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Art. 1
Gli allegati I e II al regolamento (CEE) n. 2658/87 sono modificati conformemente agli allegati qui uniti.
Art. 2
Il Regolamento (CEE) n. 802/80 è abrogato.
Art. 3
Il presente regolamento entra in vigore il 1° luglio 1995.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 13 giugno 1995. Per la Commissione M. MONTI Membro della Commissione () GU n. L 256 del 7. 9. 1987, pag. 1. () GU n. L 336 del 23. 12. 1994, pag. 1. () GU n. L 338 del 28. 12. 1994, pag. 1. () Sono incorporate nell'allegato di questo regolamento le modificazioni risultanti dall'adozione dei seguenti provvedimenti: - regolamento (CE) n. 3330/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994 (GU n. L 350 del 31. 12. 1994, pag. 52), - regolamento (CE) n. 656/95 della Commissione, del 28 marzo 1995 (GU n. L 69 del 29. 3. 1995, pag. 1). () GU n. L 87 dell'1. 4. 1980, pag. 54. () GU n. L 261 del 25. 9. 1990, pag. 24.