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REGOLAMENTO (CE) N. 1514/95 DELLA COMMISSIONE del 29 giugno 1995 che modifica il regolamento (CE) n. 437/95 recante modalità di applicazione della concessione di una restituzione speciale all'esportazione in taluni paesi terzi nel settore del pollame

Testo vigente

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il regolamento (CEE) n. 2777/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del pollame (1), modificato da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia e dal regolamento (CE) n. 3290/94 (2), in particolare l'articolo 9, paragrafo 3 e l'articolo 15,

visto il regolamento (CEE) n. 2779/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, che stabilisce, nel settore del pollame, le norme generali relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione e i criteri per la fissazione del loro importo (3), in particolare l'articolo 7, paragrafo 3,

considerando che il regolamento (CE) n. 437/95 della Commissione (4), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1419/95 (5), ha stabilito le modalità di applicazione della concessione di una restituzione speciale all'esportazione in taluni paesi terzi nel settore del pollame;

considerando che i titoli rilasciati nel quadro del regolamento (CE) n. 437/95 sono soggetti alle disposizioni, da un lato, del regolamento (CEE) n. 3652/81 della Commissione, del 18 dicembre 1981, che stabilisce le modalità particolari di applicazione del regime dei titoli di fissazione anticipata delle restituzioni nel settore del pollame (6), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1030/95 (7), e, dall'altra, del regolamento (CE) n. 1521/94 della Commissione, del 29 giugno 1994, recante limitazione della validità dei titoli di esportazione con o senza fissazione anticipata della restituzione all'esportazione (8); che è opportuno dare seguito immediatamente alle domande di titoli di prefissazione presentate il 26 e il 27 giugno 1995;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il pollame e le uova,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Art. 2

Il presente regolamento entra in vigore il 30 giugno 1995.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 29 giugno 1995. Per la Commissione Franz FISCHLER Membro della Commissione