REGOLAMENTO (CE) N. 1565/95 DELLA COMMISSIONE del 30 giugno 1995 recante modifica del regolamento (CE) n. 2248/94 che istituisce una vigilanza comunitaria a posteriori per le importazioni di taluni cavi di acciaio originari dei paesi terzi
Testo vigente
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il regolamento (CE) 3285/94 del Consiglio, del 22 dicembre 1994, relativo al regime comune applicabile alle importazioni e che abroga il regolamento (CE) n. 518/94 (1), in particolare l'articolo 11, paragrafo 2,
visto il regolamento (CE) n. 519/94 del Consiglio, del 7 marzo 1994, relativo al regime comune applicabile alle importazioni da alcuni paesi terzi e che abroga i regolamenti (CEE) n. 1765/82, (CEE) n. 1766/82 e (CEE) n. 3420/83 (2), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 839/95 (3), in particolare l'articolo 9,
considerando che, con regolamento (CE) n. 2248/94 (4), la Commissione ha istituito una vigilanza comunitaria a posteriori per le importazioni nella Comunità di trefoli, cavi, trecce, brache ed articoli simili di ferro o di acciaio, non isolati per l'elettricità, dei codici NC 7312 10 91, 7312 10 95 e 7312 10 99, originari dei paesi terzi;
considerando che, a decorrere dal 1° gennaio 1995, il codice NC 7312 10 91 è sostituito, in conformità del regolamento (CE) n. 3115/94 della Commissione (5), dal codice NC 7312 10 82 e il codice NC 7312 10 95 è sostituito dai codici NC 7312 10 84, 7312 10 86 e 7312 10 88;
considerando che occorre pertanto modificare i codici della nomenclatura combinata relativi ai prodotti oggetto di vigilanza comunitaria a posteriori a norma del regolamento (CE) n. 2248/94,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Art. 1
All'articolo 1 del regolamento (CE) n. 2248/94, il riferimento ai codici NC 7312 10 91, 7312 10 95 e 7312 10 99 è sostituito dal riferimento ai codici NC 7312 10 82, 7312 10 84, 7312 10 86, 7312 10 88 e 7312 10 99.
Art. 2
Il presente regolamento entra in vigore ed è applicabile dal terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 30 giugno 1995. Per la Commissione Leon BRITTAN Vicepresidente