REGOLAMENTO (CE) N. 1589/95 DELLA COMMISSIONE del 30 giugno 1995 che abroga i regolamenti (CEE) n. 1665/72, (CEE) n. 3064/82 e (CE) n. 1495/94
Testo vigente
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il regolamento (CEE) n. 2358/71 del Consiglio, del 26 ottobre 1971, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle sementi (1), modificato da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia e dal regolamento (CE) n. 3290/94 (2), in particolare l'articolo 6, paragrafo 5,
considerando che il regolamento (CE) n. 3290/94 ha sostituito, con efficacia a decorrere dal 1° luglio 1995, le disposizioni del regolamento (CEE) n. 2358/71 relative alla fissazione di prezzi di riferimento e di tasse compensative per il granturco ibrido e per il sorgo ibrido in provenienza dai paesi terzi; che lo stesso regolamento ha altresì abrogato, a partire dalla stessa data, il regolamento (CEE) n. 1578/72 del Consiglio, del 20 luglio 1972, che stabilisce le norme generali per la fissazione dei prezzi di riferimento e per la determinazione dei prezzi d'offerta franco frontiera per il granturco ibrido destinato alla semina (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1984/86 (4); che è quindi necessario abrogare, a partire dalla stessa data, anche gli atti successivi adottati in base ai succitati regolamenti, ossia i seguenti:
- regolamento (CEE) n. 1665/72 della Commissione, del 28 luglio 1972, relativo alle modalità di applicazione per la determinazione dei prezzi di offerta franco frontiera e la fissazione della tassa di compensazione per il granturco ibrido destinato alla semina (5), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2811/86 (6),
- regolamento (CEE) n. 3064/82 della Commissione, del 18 novembre 1982, relativo agli aggiustamenti del prezzo d'offerta franco frontiera del granturco ibrido destinato alla semina (7),
- regolamento (CE) n. 1495/94 della Commissione, del 28 giugno 1994, che fissa le tasse di compensazione nel settore delle sementi (8), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 217/95 (9);
considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le sementi,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Art. 1
Sono abrogati i regolamenti (CEE) n. 1665/72, (CEE) n. 3064/82 e (CE) n. 1495/94.
Art. 2
Il presente regolamento entra in vigore il 1° luglio 1995.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 30 giugno 1995. Per la Commissione Franz FISCHLER Membro della Commissione