REGOLAMENTO (CE) N. 2095/95 DELLA COMMISSIONE del 31 agosto 1995 che fissa il prezzo del mercato mondiale per il cotone non sgranato
Testo vigente
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto l'atto di adesione della Grecia, in particolare i paragrafi 3 e 10 del protocollo n. 4 sul cotone, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1553/95 del Consiglio (1),
visto il regolamento (CE) n. 1554/95 del Consiglio, del 29 giugno 1995, che stabilisce le norme generali del regime di aiuto per il cotone ed abroga il regolamento (CEE) n. 2169/81 (2), in particolare gli articoli 3 e 4,
considerando che, ai sensi dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1554/95, viene fissato periodicamente, in base al prezzo del mercato mondiale constatato per il cotone sgranato, un prezzo del mercato mondiale per il cotone non sgranato e che esso viene determinato tenendo conto del rapporto storico riscontrabile tra il prezzo del mercato mondiale preso in considerazione per il cotone sgranato e quello calcolato per il cotone non sgranato; che tale rapporto storico è stato stabilito all'articolo 1, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1201/89 della Commissione, del 3 maggio 1989, recante modalità d'applicazione del regime di aiuti per il cotone (3), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2064/95 (4); che il prezzo del mercato mondiale, qualora non possa essere calcolato secondo le suddette modalità, viene stabilito in base all'ultimo prezzo fissato;
considerando che, conformemente all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1554/95, il prezzo del mercato mondiale del cotone sgranato viene fissato per un prodotto rispondente a determinate caratteristiche, tenendo conto delle offerte e delle quotazioni che, tra quelle considerate rappresentative della tendenza effettiva del mercato mondiale, appaiono le più favorevoli; che, per determinare il prezzo in questione, viene calcolata una media delle offerte e quotazioni rilevate in una o più borse europee per un prodotto reso cif per un porto dell'Europa settentrionale e proveniente dai vari paesi fornitori considerati più rappresentativi per il commercio internazionale; che tuttavia i criteri testé menzionati per la determinazione del prezzo del cotone sgranato sul mercato mondiale possono essere adeguati, per tener conto delle differenze dovute alla qualità del prodotto fornito o alla natura delle offerte e quotazioni in causa; che questi adeguamenti sono indicati all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1201/89;
considerando che, in caso di applicazione dei criteri sopra esposti, il prezzo del mercato mondiale per il cotone non sgranato deve essere fissato al livello sotto indicato,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Art. 1
Il prezzo del mercato mondiale per il cotone non sgranato, di cui all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1554/95, è fissato a 37,134 ECU/100 kg.
Art. 2
Il presente regolamento entra in vigore il 1° settembre 1995.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 31 agosto 1995. Per la Commissione Karel VAN MIERT Membro della Commissione