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REGOLAMENTO (CE) N. 2526/95 DELLA COMMISSIONE del 27 ottobre 1995 recante modifica del regolamento (CE) n. 1439/95 recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 3013/89 del Consiglio in ordine all'importazione ed esportazione di prodotti nel settore delle carni ovine e caprine

Testo vigente

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il regolamento (CEE) n. 3013/89 del Consiglio, del 25 settembre 1989, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni ovine e caprine (1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1265/95 (2), in particolare l'articolo 9, paragrafo 2 e l'articolo 12, paragrafo 4,

considerando che il regolamento (CE) n. 1439/95 della Commissione, del 26 giugno 1995, recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 3013/89 del Consiglio, in ordine all'importazione ed esportazione di prodotti del settore delle carni ovine e caprine (3), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2416/95 (4), subordina le esportazioni di prodotti del settore delle carni ovine e caprine alla presentazione di un titolo; che l'esperienza fatta con il sistema dei titoli di esportazione ha dimostrato che il rilascio dei titoli crea un onere amministrativo sproporzionato, dati i piccoli quantitativi esportati dalla Comunità; che è pertanto opportuno sopprimere tale condizione;

considerando che il regolamento (CE) n. 1439/95 ha inoltre stabilito l'elenco delle autorità autorizzate, nei paesi di esportazione, ad emettere i documenti di origine; che, del 15 novembre 1995, in Polonia l'autorità autorizzata al rilascio di tali documenti è cambiata; che è quindi necessario modificare in conformità l'allegato I del regolamento in esame;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ovini e i caprini,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Art. 1

Il regolamento (CE) n. 1439/95 è modificato come segue:

1. L'articolo 3 è abrogato.

2. All'articolo 19, il paragrafo 4 è soppresso.

3.

All'allegato I, il testo del punto 11 è sostituito dal seguente:

«Polonia: Polski Zwiazek Owezarski».

Art. 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso si applica a decorrere del 15 novembre 1995.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 27 ottobre 1995. Per la Commissione Franz FISCHLER Membro della Commissione